CIPL Edilizia Industria Livorno: siglato l’accordo di determinazione dell’EVR

Le Parti Sociali, all’esito della verifica degli indicatori, hanno elaborato le tabelle, distinte tra operai ed impiegati, relative ai valori dell’EVR per I’anno 2024

Il giorno 16 giugno 2025 si sono incontrati Ance Toscana Costa, assistiti da Confindustria Toscana Centro e Costa – Firenze Livorno Massa Carrara e la Fillea-Cgil di Livorno, Filca-Cisl Toscana, Feneal-Uil Toscana. Le Parti si sono incontrate per la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello territoriale dell’EVR 2024, la cui eventuale corresponsione avverrà a consuntivo nell‘anno 2025, in applicazione delle disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dell’Accordo integrativo provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Livorno del 16 maggio 2022.

Sulla base delle previsioni, ex art. 38 del citato CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dall’Accordo integrativo provinciale del 16 maggio 2022, che prevede che per ogni indicatore la comparazione avverrà, sulla base degli ultimi dati disponibili, con riferimento all’anno 2024, confrontando la media del triennio 2020/2021/2022 con la media del triennio 2021/2022/2023. L’EVR 2024 verrà erogato da gennaio a dicembre 2025.

Le Parti Sociali hanno dato corso alla verifica degli indicatori ed all’esito di tale verifica hanno elaborato le tabelle, distinte tra operai ed impiegati, relative ai valori dell’EVR per I’anno 2024, da erogarsi mensilmente, da gennaio a dicembre, nel 2025.

Regime forfetario e regime IVA del margine: nuove attività e criteri di incompatibilità

È stata pubblicata una risposta dell’Agenzia delle entrate riguardo al regime forfetario in relazione al regime IVA del margine e l’opzione per il regime IVA ordinario (Agenzia delle entrate, risposta 7 luglio 2025, n. 181).

Un commerciante al dettaglio dichiara di aver intenzione di adottare dal 1° gennaio 2025, ritenendo di averne i requisiti richiesti, il regime forfetario, poiché, dalla data sopraindicata, avendo superato il limite anagrafico di 35 anni, non potrà più applicare il cosiddetto regime fiscale di vantaggio previsto dall’articolo 27 del D.L. n. 98/2011 (seguìto fino al 31 dicembre 2024). Inoltre, l’Istante rappresenta l’intenzione di voler svolgere, a decorrere dal 2025, anche l’attività ulteriore di vendita di piccoli elettrodomestici usati, continuando ad adottare il regime forfetario. In proposito, sottolinea che, ai fini dell’IVA, quest’ultima attività (vendita di piccoli elettrodomestici usati) sarebbe soggetta ex lege al regime del margine e, in considerazione del valore dei beni commerciati inferiore ai 516,00 euro, troverebbe applicazione il metodo globale secondo quanto previsto dall’articolo 36, comma 6, del D.L. n. 41/1995.

 

L’Agenzia delle entrate ricorda che il “regime fiscale di vantaggio” (ex articolo 27 del D.L. n. 98/2011) è stato progressivamente abrogato, permettendo ai contribuenti che già lo applicavano di continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza (quinquennio o 35 anni di età) o di passare al regime forfetario.

Una delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario è prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera a), della Legge n. 190/2014, che esclude le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.

La circolare n. 9/E/2019 chiarisce che l’incompatibilità con il regime forfetario è “in re ipsa” ogni qualvolta il regime speciale IVA o di determinazione dei redditi è obbligatorio ex lege. Tuttavia, la stessa circolare specifica che se il contribuente, avendo la facoltà, opti per applicare l’IVA nei modi ordinari, è ammessa l’applicazione del regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Con riferimento al caso di specie, poiché non sussistono precedenti periodi d’imposta rispetto al 2025 in cui l’Istante abbia applicato il regime IVA del margine, l’Agenzia ritiene che l’Istante possa adottare direttamente il regime forfetario in relazione alla nuova attività di vendita di piccoli elettrodomestici usati (di valore inferiore a 516,46 euro), anche se questa attività rientrerebbe teoricamente nel regime IVA del margine.

 

L’adesione al regime forfetario dovrà essere comunicata nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12), barrando la casella 2 “Variazione dati” del quadro A e indicando il valore “2” nella casella “regimi fiscali agevolati” del quadro B.
Successivamente, l’adesione dovrà essere confermata nella dichiarazione dei redditi, attestando la presenza di tutti i requisiti e l’assenza di cause ostative.

Il Bonus mamme lavoratrici per il 2025

Le nuove disposizioni del D.L. n. 95/2025 pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30 giugno scorso (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 4 luglio 2025).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali segnala che con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L.n. 95/2025, le disposizioni per l’integrazione al reddito delle lavoratrici madri di 2 o più figli si integrano con la previsione di cui all’articolo 6 del D.L., valida solo per il 2025. Più precisamente, la misura approvata dal Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2025 dispone il riconoscimento di una somma pari a 40 euro al mese per ogni mese o frazione di rapporto di lavoro o attività autonoma, a favore di lavoratrici con contratto di lavoro dipendente o autonomo che abbiano un reddito inferiore ai 40.000 euro l’anno e siano madri di 2 o più figli, fino al raggiungimento dei 10 anni di quello più piccolo.

Per le lavoratrici madri di 3 o più figli titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il 2025 resta in vigore la previsione della Manovra di bilancio per il 2024 (articolo 1, comma 180, legge n. 213/2023).

Infine, dal 2026 entreranno in vigore stabilmente le previsioni di cui alla Legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 219, Legge n. 207/2024).

La riammissione alla Rottamazione Quater non estende gli effetti positivi al CPB

L’Agenzia delle entrate risponde a un’istanza di interpello riguardante il concordato preventivo biennale (CPB), la decadenza dalla Rottamazione Quater e gli effetti della riammissione alla Rottamazione quater (Agenzia delle entrate, risposta 7 luglio 2025, n. 176).

L’istante ha aderito al CPB per gli anni d’imposta 2024/2025. Al 31 dicembre 2023, l’istante era titolare di un ruolo debitorio superiore a 5.000,00 euro, regolarmente oggetto di rateazione tramite l’adesione alla Rottamazione Quater (Legge n. 197/2022). Tuttavia, nel corso del 2024, il contribuente è decaduto dalla Rottamazione Quater a causa di un versamento tardivo (oltre i 5 giorni consentiti) di una delle rate del piano. L’istante intende aderire alla riammissione alla Rottamazione entro il 30 aprile 2025 (prevista dall’articolo 3-bis del D.L. n 202/2024, convertito in Legge 21 febbraio 2025, n. 15).

Pertanto, la questione principale della risposta è se la decadenza dal piano di rateazione (“Rottamazione Quater”) e la successiva possibilità di essere riammessi a tale piano possano influire sulla validità del CPB del contribuente.

 

Riguardo al Concordato Preventivo Biennale l’Agenzia ricorda che:

  • è stato introdotto dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, per i contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che svolgono attività nel territorio dello Stato;
  • sono ammessi al regime concordatario i contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA);
  • per accedervi il contribuente non deve avere, nel periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta, debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi.

È comunque possibile accedere al concordato se i debiti sono stati estinti e il loro ammontare complessivo residuo (compresi interessi e sanzioni) è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono a tale limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, fino alla decadenza dai relativi benefici.

 

In sintesi, la presenza di debiti tributari scaduti e accertati in via definitiva, di importo non inferiore a 5.000 euro, non oggetto di sospensione o piani di rateazione in essere, costituisce una condizione ostativa all’accesso al CPB o ne determina la decadenza.

 

La circolare AdE del17 settembre 2024, n. 18/E, ha chiarito che non rilevano i debiti per i quali pendono i termini di pagamento e/o impugnazione, o sussiste contenzioso pendente, né quelli per i quali il contribuente ha ottenuto una sospensione giudiziale/amministrativa o un provvedimento di rateazione (purché in corso di regolare pagamento e senza decadenza dalla rateazione), antecedente alla data di accettazione della proposta.

Nel caso di specie, l’istante è decaduto dalla Rottamazione Quater avendo versato una rata oltre il limite di cinque giorni.
L’articolo 1, comma 244, della Legge n. 197/2022 prevede che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento (superiore a cinque giorni), la definizione agevolata non produce effetti.
Di conseguenza, la presenza di debiti scaduti, accertati in via definitiva, di importo non inferiore a 5.000 euro – per i quali la Rottamazione Quater non si è perfezionata a causa della decadenza – preclude l’adesione al CPB.

 

L’Agenzia distingue due scenari temporali:

  • se la decadenza dal piano di rateazione è intervenuta prima dell’accettazione della proposta di CPB, questa circostanza rappresenta una “condizione ostativa” all’accesso al CPB (ai sensi dell’articolo 10, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024);
  • se la decadenza è intervenuta successivamente all’accettazione della proposta di CPB, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi d’imposta (ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera d, del medesimo decreto).

L’Agenzia, dunque, esclude la possibilità di “conservare” gli effetti del CPB mediante l’adesione alla riammissione alla Rottamazione.
La procedura di riammissione, disciplinata dall’articolo 3-bis del D.L. n. 202/2024, permette ai debitori decaduti dalla Rottamazione entro il 31 dicembre 2024 di essere riammessi presentando una nuova dichiarazione entro il 30 aprile 2025. Tuttavia, questa disposizione non estende al CPB gli effetti positivi della riammissione alla procedura di definizione agevolata.

Ciclo-fattorini delle piattaforme digitali: profili assicurativi

Fornite indicazioni sui criteri per la determinazione della retribuzione imponibile e dei premi (INAIL, circolare 4 luglio 2025 n. 40).

A seguito della pubblicazione della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9/2025, l’INAIL ha fornito alcune precisazioni in merito ai profili assicurativi dell’attività di consegna beni per conto altrui svolta dai ciclo-fattorini delle piattaforme digitali.

In particolare, in base alla natura del rapporto di lavoro (autonomo o subordinato e collaborazione etero-organizzata), si applicano diversi criteri per la determinazione della retribuzione imponibile e dei premi assicurativi:

lavoro autonomo: il premio è calcolato sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività. L’impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta agli adempimenti previsti per i datori di lavoro e al pagamento del premio;
collaborazioni etero-organizzate di cui all’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 e rapporti di lavoro subordinati: si applicano le regole previste per i lavoratori dipendenti. I premi sono determinati in base alla retribuzione effettiva o a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o comunque dal CCNL da assumere.

Gli oneri assicurativi sono sempre integralmente a carico dell’impresa titolare della piattaforma digitale, come previsto dall’articolo 27 del D.P.R. n. 1124/1965.

I premi sono determinati in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta prevista nelle tariffe dei premi 2019:

– Voce di tariffa 0721: per consegne di merci effettuate a piedi, tramite velocipedi e veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a) del Codice della strada (ciclomotori, ecc.);
– Voce di tariffa 9121: per consegne con altri mezzi di trasporto.

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