Ravvedimento speciale per le violazioni sulle dichiarazioni: i chiarimenti del Fisco per regolarizzare

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al ravvedimento speciale a seguito delle novità introdotte dal decreto “Milleproroghe” e dal decreto “Agevolazioni fiscali” (Agenzia delle entrate, circolare 15 maggio 2024, n. 11/E).

Come regolarizzare le dichiarazioni relative al 2022

 

L’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto Milleproroghe ha esteso l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate con specifico riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

L’agevolazione consiste nel pagamento di una sanzione pari a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi, in un’unica soluzione o a rate.

Per aderire a questa possibilità, occorre versare, entro il 31 maggio 2024, l’intero importo o la prima rata e rimuovere, entro lo stesso termine, le irregolarità o le omissioni che si intendono sanare.

 

Restano fuori dal perimetro del ravvedimento speciale le violazioni che al 31 maggio sono state già contestate, comprese le comunicazioni emesse a seguito di controllo formale. Non è, invece, ostativa al ravvedimento l’avvenuta consegna di un processo verbale di constatazione (P.V.C.).

 

In caso di pagamento rateale, sulle tre rate successive alla prima (30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024) sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

 

Extra time per il 2021 e gli anni precedenti

 

Con la previsione di cui all’articolo 7, comma 7 del D.L. n. 39/2024, è stata disposta, per i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale, la riapertura dei termini per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni, purché validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste.

A tal proposito, la circolare specifica che possono beneficiare di questa ulteriore finestra, sempre entro il 31 maggio 2024, sia i contribuenti che non hanno perfezionato entro la scadenza originaria (30 settembre 2023) la procedura di regolarizzazione sia coloro che, pur avendola perfezionata, intendono ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni riferibili allo stesso anno o ad anni precedenti.

 

La riapertura vale anche per coloro che avevano perfezionato la regolarizzazione ma sono poi decaduti dal beneficio della rateazione: possono sanare ulteriori violazioni, purché diverse da quelle già regolarizzate.

 

La circolare fornisce infine indicazioni sulle modalità di calcolo degli importi dovuti, sia in caso di pagamento in unica soluzione sia in caso di rateazione.

CCNL Alimentari Cooperative: siglato il rinnovo

Previsti aumenti salariali e maggiori tutele in materia di welfare e precarietà

In data 14 maggio è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo di rinnovo per i dipendenti di aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari.
Dal punto di vista retributivo è previsto un incremento pari a 280,00 euro al parametro 137, suddiviso tra trattamento economico minimo (214,00 euro) e incremento aggiuntivo della retribuzione (66,00 euro).
Per quanto riguarda il welfare contrattuale vi è un incremento di 5,50 euro mensili per ogni lavoratore, miglioramenti delle prestazioni sanitarie e la previsione di una copertura assicurativa per il rischio morte. L’accordo definisce anche misure di sostegno per le vittime di violenza di genere e risorse per promuovere la formazione aziendale, la salute e sicurezza.
Il materia di previdenza complementare, il contributo a carico delle aziende è stato innalzato all’1,5%.
Dal punto di vista normativo,  viene definita la riduzione dell’orario di lavoro e, pertanto:
– dal 1° gennaio 2026 per i lavoratori  su 18 e 21 turni viene stabilita una riduzione di 4 ore; dal 1°gennaio 2027è  prevista un’ulteriore riduzione di 4 ore;
– dal 1° gennaio 2027 la riduzione di 4 ore è prevista per tutti i lavoratori e le lavoratrici.
Viene ridotta la percentuale complessiva di assunzioni a tempo determinato (dal 50% al 25%).
Per quanto riguarda l’inserimento al nido, prevista la possibilità di usufruire di  ore retribuite fino alla scuola dell’infanzia, oltre ad un aumento delle ore dedicate alla cura dei genitori anziani.
Nei prossimi giorni inizierà la consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori per l’approvazione dell’intesa.

Le disposizioni urgenti per il lavoro agricolo 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che stabilisce un esonero contributivo per tutto il 2024 (D.L. 15 maggio 2024, n. 63).

Il D.L. n. 63/2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale“, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio.

Il provvedimento prevede diverse misure di sostegno alle imprese agricole, tra queste, all’articolo 2 si stabilisce l’ampliamento dei soggetti destinatari di alcune agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro agricoli che operano nelle zone colpite dalle alluvioni del 2023.

In particolare, per i periodi di contribuzione dal 1°  gennaio  2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della Legge n.  67/1988,  con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale  dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al D.L n. 61/2023 trovano applicazione nella misura determinata dall’articolo  01, comma 2, lettera  b), del D.L. n.  2/2006.

Inoltre, il decreto in commento prevede (articolo 2, comma 3) che all’articolo  38  del  D.L. n. 98/2011 venga soppresso il comma 7 che a sua volta aboliva gli elenchi nominativi trimestrali per l’accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato

Fermo restando quanto stabilito in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali  e dei provvedimenti di variazione, l’INPS viene incaricato di procedere alla pubblicazione, con modalità telematiche, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione (articolo  9-quinquies, D.L. n. 510/1996). 

Infine, l’INPS viene autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con modalità telematiche, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati  con comunicazione individuale a mezzo  raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.

Ebiart Friuli Venezia Giulia: contributo maternità e/o adozione a favore delle titolari di impresa

L’importo massimo è pari a 1.000,00 euro. Il termine per la presentazione della domanda è il 31 marzo 2025

L’Ebiart FVG, Ente Bilaterale artigiano Friuli Venezia Giulia, ha previsto l’erogazione di un contributo a favore delle titolari di impresa o loro assimilate (socie e coadiuvanti) di aziende iscritte all’EBIART (da almeno 12 mesi) in caso di maternità/adozione. Sono ammissibili esclusivamente le richieste relative a domande di indennità di maternità presentate all’INPS per nascite o adozioni avvenute nel corso del 2024 (1° gennaio 2024-31 dicembre 2024). Il termine per la presentazione della domanda è il 31 marzo 2025. 
Con cadenza quadrimestrale l’Ente provvederà alla liquidazione delle pratiche. L’importo massimo della prestazione è pari a 1.000,00 euro ad evento; le prestazioni saranno erogate fino a concorrenza e nel limite massimo delle somme stanziate.
La documentazione da allegare è la seguente:
– copia domanda e accettazione di indennità di maternità (Mod. MAT Cod. SR01) presentata all’INPS e relativa ad una nascita o adozione avvenuta nel corso del 2024;
– visura Camerale rilasciata negli ultimi 6 mesi dalla data di presentazione della domanda. 

Nuovi codici tributo per crediti d’imposta per mediazione civile e commerciale e ammissione a patrocini

L’Agenzia delle entrate, con due nuove risoluzioni, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta relativi ai procedimenti di mediazione civile e commerciale e del credito d’imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita (Agenzia delle entrate, risoluzioni 14 maggio 2024, n. 23/E e n. 24/E).

L’articolo 15-octies del D.Lgs. n. 28/2010 e l’articolo 11-octies del D.Lgs. n. 132/2014 stabiliscono che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese nonché le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle predette somme, rispettivamente nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

Con il decreto del Ministro della giustizia del 1° agosto 2023 sono stati determinati i predetti importi e sono state disciplinate, tra l’altro, le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta.

L’articolo 9 del decreto stabilisce che il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Pertanto, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari del suddetto credito di imposta, l’Agenzia delle entrate ha istituito il seguente codice tributo:

  • 7070” – denominato “Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.

Relativamente ai procedimenti di mediazione civile e commerciale, il comma 1 dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 28/2010 stabilisce che alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento.

Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

Il comma 3, dello stesso articolo 20 riconosce, inoltre, un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

Il successivo comma 4, infine, stabilisce che agli organismi di mediazione venga riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

 

Per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari dei suddetti crediti di imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, l’Agenzia delle entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 7067” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;

  • 7068” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;

  • 7069” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

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