Accordo integrativo di rinnovo per l’industria edile di Lucca



Rinnovato lo scorso 25 maggio 2022, tra l’ANCE Toscana Nord, assistita da Confindustria Toscana Nord e la FILLEA-CGIL, la FILCA-CISL, la FENEAL-UIL, il CIPL per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Lucca, fino al 31 dicembre 2022.


EVR


Per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Lucca è istituito l’Elemento Variabile della Retribuzione – EVR nella misura del 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2014.
L’EVR è un premio variabile, che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio che non avrà alcuna incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale) ivi compreso il Trattamento di fine rapporto.
Fermo restando che l’erogazione dell’EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, le Parti per la sua determinazione tengono conto dei seguenti parametri:
1) Numero dei lavoratori iscritti in Cassa edile lucchese – peso ponderale 25%
2) Monte salari denunciato in Cassa edile lucchese – peso ponderale 25%
3) Ore denunciate in Cassa edile lucchese – peso ponderale 25%
4) Numero di ore-allievo di formazione “16 ore” pre-assunzionali – peso ponderale 25%
Le Parti si incontreranno annualmente per la verifica, il calcolo e le modalità di erogazione, ove dovuto, dell’EVR, il tutto secondo i criteri e con le modalità individuati dalle regole contrattuali vigenti, confrontando i parametri sopra definiti su base triennale, attraverso la comparazione dell’ultimo triennio, ovvero quello in cui l’ultimo anno di riferimento abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori, con il triennio immediatamente precedente.
In caso di riconoscimento dell’EVR a livello provinciale ogni impresa del settore per il tramite dell’associazione di categoria procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali con le medesime modalità, anche temporali, definite a livello territoriale:
a) ore di lavoro denunciate in Cassa edile
b) volume di affari IVA


Indennità lavori in alta montagna


Agli operai chiamati ad eseguire lavori in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre i 1.000 metri di altezza sul livello del mare, verrà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione, una indennità dell’8%. Tale indennità non compete agli operai che lavorino in località situate oltre i 1.000 metri di altezza sul livello del mare, costituenti la loro abituale dimora o residenza.


Diaria di trasferta


Fermo restando quanto previsto in proposito dall’art. 21 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, per i lavori fuori zona si conviene che, a far data dal 1° gennaio 2022, la diaria sia corrisposta con riferimento alle seguenti fasce dai confini territoriali del comune di assunzione, facendo una distinzione fra Aziende che forniscono un servizio di trasporto e Aziende che tale servizio non forniscono e, nel primo caso, fra lavoratori operanti nella Piana di Lucca e lavoratori operanti nelle altre zone della provincia:


Aziende con servizio di trasporto proprio























Piana di Lucca

Media Valle, Garfagnana, Versilia

 

– da Km. 5 sino a Km. 15 – da Km. 8 sino a Km. 15 10%
– da Km. 16 sino a Km. 25 – da Km. 16 sino a Km. 25 13%
– da Km. 26 sino a Km. 35 – da Km. 26 sino a Km. 35 16%
– da Km. 36 a sino a Km. 59 – da Km. 36 a sino a Km. 59 19%
– da Km. 60 ad oltre – da Km. 60 ad oltre 21%


Aziende senza servizio di trasporto proprio















Piana di Lucca, Media Valle, Garfagnana, Versilia

 

– da Km. 5 sino a Km. 15 13%
– da Km. 16 sino a Km. 25 17%
– da Km. 26 sino a Km. 35 20%
– da Km. 36 ad oltre 25%


Resta inteso che le distanze chilometriche di cui sopra sono misurate su strada, con riferimento al percorso più breve possibile. Comunque, l’indennità non è dovuta qualora il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che gli comporti un effettivo vantaggio.
L’operaio che percepisca la indennità di cui sopra, ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro.


Indennità di guida


A partire dal 1° gennaio 2022 è istituita l’Indennità di guida pari a € 1,00 lorde calcolate sulle ore di lavoro ordinario, a favore del dipendente che, in caso di trasferta, sia adibito alla guida del mezzo aziendale e al trasporto di altre persone, con assorbimento di eventuali trattamenti aziendali già erogati allo stesso titolo, fino a concorrenza.


Indennità territoriale di settore e premio di produzione


Le misure in atto della Indennità territoriale di settore per gli operai di produzione e la misura del Premio di produzione per gli impiegati sono congelate e sono quelle indicate nella tabella sottostante che forma parte integrante del presente articolo.
Gli importi, con decorrenza 1° gennaio 2011 sono comprensivi dei valori dell’Elemento economico territoriale (EET), sostituito dall’EVR, conglobato nei valori in atto a quella data nell’Indennità territoriale di settore e nel Premio di produzione.





















INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE


Operai di produzione

Importi congelati


4° livello-op.di quarto livello 1,54
3° livello-op.specializzato 1,43
2° livello-op.qualificato 1,29
1° livello-op.comune 1,11
Custodi, guardiani, portieri, uscieri ed inservienti (tabella B art. 6 CCNL 7 ottobre 1987) 0,99
Custodi, portieri, guardiani con alloggio (lettera C art. 6 CCNL 7 ottobre 1987) 0,88
























PREMIO DI PRODUZIONE

Importi congelati


7° livello-imp. 1.a cat. super 375,61
6° livello-imp. 1.a cat 343,54
5° livello-imp. 2.a cat 284,45
4° livello-ass.tecn. già di 3.a cat 257,93
3° livello-imp. 3.a cat 237,13
2° livello-imp. 4.a cat 213,25
1° livello-imp. 4.a 1 impiego 183,25


Contributo Anzianità Professionale Edile


In relazione a quanto previsto dall’art. 29 del Contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi nazionali in materia, il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri relativi all’APE è dovuto, a decorrere dal 1° giugno 2019, nella misura del 3,91%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del Contratto collettivo nazionale, nonché sul trattamento per le festività di cui all’art. 17 del vigente Contratto nazionale.
Il contributo, così come determinato dagli accordi nazionali, viene versato dalla Cassa edile al Fondo Nazionale Ape – FNAPE secondo le modalità ivi stabilite.
Il contributo a decorrere dal 1 ottobre 2022 viene determinato nella misura regionale del 3,80% secondo quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 marzo 2022.

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