CCNL Alberghi Confcommercio: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Previsti aumenti retributivi e misure in tema di parità di genere e welfare contrattuale

In data 5 luglio 2024, le associazioni imprenditoriali del comparto Federalberghi e Faita con le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL che interessa gli oltre 400mila dipendenti del settore turistico, ricettivo alberghiero, dei villaggi vacanza e dei camping.
L’intesa prevede un aumento retributivo pari a 200,00 euro al IV Livello, da riparametrare e che verrà corrisposto nell’arco della vigenza contrattuale, con una massa salariale totale pari a 6.200,00 euro. Si prevede inoltre, in risposta alla evoluzione dei modelli organizzativi di impresa, l’inserimento di nuovi profili professionali nel sistema classificatorio del personale e l’introduzione di un elemento economico di garanzia, fino a 186,00 euro, qualora non venga definito un accordo integrativo entro il 31 ottobre 2026.
Passi avanti anche sul fronte della parità di genere, della genitorialità e del welfare contrattuale:
– le Parti sociali convengono sia sulla istituzione della figura di rappresentanza “Garante della Parità” che sulla costituzione di una Commissione permanente dedicata in seno all’Ente Bilaterale di settore;
– prevista una integrazione, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione, in occasione del pagamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità, maturata durante i periodi di congedo di maternità obbligatorio e di paternità (obbligatorio e facoltativo);
– stabilito un aumento del contributo di 3,00 euro destinato al fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore, il Fondo Fast, e viene rafforzata la penalità prevista per le aziende che non risultino in regola con l’iscrizione dei dipendenti al fondo, per i quali scatterebbe un ulteriore elemento distinto della retribuzione.
Infine, vengono ampliate le tutele volte al contrasto alla discriminazione, alla violenza e alle molestie, stabilendo 3 mesi ulteriori a quelli previsti di congedo retribuito al 100% per le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione certificati. 

 

 

 

L’accordo, che è in vigore dal 1° luglio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027,  verrà sottoposto alla consultazione dei lavoratori nei prossimi giorni

CCNL Metalmeccanica Industria Conflavoro-Confsal: sottoscritto il rinnovo contrattuale

Stabiliti nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore dal 1° giugno 2024

Il 20 giugno scorso Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo del contratto per le lavoratrici ed i lavoratori dell’industria metalmeccanica privata e dell’installazione impianti. Il contratto decorre dal 1° giugno 2024 e scade il 31 maggio 2027. Viene stabilito che il 1° giugno di ogni anno, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori che hanno superato il periodo di prova strumenti di welfare per un importo annuo pari a 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. L’importo indicato in precedenza viene ridotto proporzionalmente in caso di part-time e sulla base dei mesi di anzianità di ogni lavoratore nel periodo che intercorre dal 1° giugno dell’anno precedente al 31 maggio dell’anno in corso. 
Per quel che concerne il contratto a termine sono state introdotte le causali che vengono utilizzate nel caso in cui vengono instaurati i contratti di durata superiore ai 12 mesi. All’interno del rinnovo vengono stabiliti nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° giugno 2024. 

Livello Minimi dal 1° giugno 2024
Quadri 2.801,00
1° livello 2.735,50
2° livello Super 2.450,10
2° livello 2.284,00
3° livello 2.130,80
4° livello 1.989,50 
5° livello 1.948,50
6° livello 1.907,10
7° livello 1.719,90

Convertito in legge il Decreto Coesione

Per quanto riguarda il lavoro modificate la disciplina dell’ISCRO, il Bonus Donne, le norme per i lavoratori portuali e le convenzioni per i LSU (Legge 4 luglio, 2024, n. 95).

La Legge n. 95/2024 di conversione del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Molteplici le modifiche apportate al testo del provvedimento originario che di seguito si prendono in considerazione.

L’ISCRO

Rispetto all’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), viene previsto che l’erogazione sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. All’atto della domanda, il soggetto beneficiario autorizzerà l’INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell’ambito del SIISL, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma.

Bonus Donne

In materia di Bonus per le assunzioni di donne, in fase di conversione è stato precisato che si rivolge (oltre che a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, residenti nella ZES unica per il mezzogiorno, e a donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti) anche a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Lavoratori portuali

Introdotte disposizioni urgenti per i lavoratori portuali, che prorogano dagli 81 mesi attualmente previsti a 90 mesi l’istituzione dell’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che eseguono operazioni portuali ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessioni di aree e banchine. Si prevedono anche il finanziamento per ulteriori 6,6 milioni di euro per l’anno 2024, per il riconoscimento degli specifici strumenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa vigente in favore di alcune categorie di lavoratori del sistema portuale, per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

LSU

Proroga al 31 dicembre 2024 (in luogo dell’attuale data del 30 giugno) delle convenzioni tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regioni per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

Pensione iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG: nuove aliquote di rendimento

L’INPS illustra le modifiche, per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, delle aliquote di rendimento e delle decorrenze per l’accesso alla pensione anticipata (INPS, circolare 3 luglio 2024, n. 78). 

L’articolo 1, commi 157 e 159, della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) prevede che le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota prevista nella tabella di cui all’allegato II alla medesima legge. 

 

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 161, della richiamata Legge di bilancio, le nuove aliquote di rendimento trovano applicazione per la liquidazione della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 e della pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 4/2019, fermo restando che la nuova disciplina non può comportare un trattamento pensionistico di importo maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge in esame.

 

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024, dunque, nella circolare in oggetto l’INPS fornisce istruzioni per l’applicazione delle nuove aliquote di rendimento e in materia di decorrenza della pensione anticipata.

 

Per i trattamenti pensionistici degli iscritti alle Casse pensioni sopra richiamate, aventi decorrenza dal 2 gennaio 2024, le quote di pensione determinate con il sistema di calcolo retributivo, con anzianità contributiva utile ai fini della misura inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono liquidate con l’applicazione dell’aliquota del 2,5% annua, fermo restando quanto disposto dall’articolo 17, comma 1, della Legge n. 724/1994.

 

L’aliquota pensionistica relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, utilizzata per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera b) dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 503/1992, è determinata sommando all’aliquota prevista dall’allegato II della Legge di bilancio 2024, in corrispondenza della contribuzione relativa al servizio utile ai fini della misura al 31 dicembre 1994, quella del 2% per l’anno 1995.

 

In tali fattispecie, pertanto, deve essere effettuato un doppio calcolo di pensione:

 

1) pensione calcolata applicando, con riferimento all’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della Legge di bilancio 2024;

2) pensione calcolata applicando per le quote di pensione retributive le aliquote di rendimento della tabella di cui all’allegato A della Legge n. 965/1965 e della tabella A allegata alla Legge n. 16/1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG.

 

L’importo più basso sarà quello messo in pagamento.  

 

Nei casi in cui trovino applicazione le nuove aliquote di rendimento, come detto, il relativo trattamento pensionistico non può essere superiore rispetto a quello calcolato secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2023.

 

Sono poi previste alcune deroghe all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento di cui all’allegato II della Legge di bilancio 2024, ovvero le stesse non si applicano: ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Amministrazione.

 

Riguardo alla decorrenza della pensione anticipata e della pensione per i lavoratori precoci, secondo le disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 162 e 163, della Legge di bilancio 2024, la stessa è determinata come segue:

  • per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, i trattamenti pensionistici in esame decorrono trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi 4 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi 5 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028;

  • le nuove decorrenze non trovano applicazione per le pensioni anticipate e per i lavoratori precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.

CCNL Estetica Conflalavoro-Confsal: siglato il contratto

A livello economico previsti aumenti e l’erogazione dell’una tantum

Il 20 giugno è stato sottoscritto tra Conflavoro e Fesica-Confsal il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti delle aziende operanti nei settori Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere.
A livello economico tra le novità l’erogazione di un importo a titolo di una tantum pari a 50,00 euro a copertura del periodo di vacanza contrattuale, da erogare in unica soluzione con la retribuzione del mese di luglio 2024, riproporzionato nella misura del 70% per gli apprendisti.
Per quanto riguarda gli aumenti, di seguito i nuovi minimi.

Livello Minimi dal 1° giugno 2024 Minimi dal 1° gennaio 2025  Minimi dal 1° gennaio 2026 Minimi dal 1° ottobre 2026
Livello Primo  1.593,50 euro 1.651,00 euro 1.700,20 euro 1.723,80 euro
Livello Secondo 1.456,00 euro 1.508,50 euro 1.553,10 euro 1.574,80 euro
Livello Terzo 1.380,00  euro 1.430,00 euro 1.473,00 euro 1.493,00 euro
Livello Quarto 1.301,00 euro 1.348,50 euro 1.388,90 euro  1.407,80 euro