Contratto a favore di terzo e richiesta di agevolazione “prima casa”

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’agevolazione “prima casa” nel caso di Contratto a favore di terzo (Agenzia delle entrate, risposta 4 luglio 2024, n.145).

L’agevolazione ”prima casa” è disciplinata dalla Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.

Tale articolo prevede l’applicazione dell’aliquota del 2% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9 e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza;

  • che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

  • che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.

Nelle ipotesi di acquisto da parte di un minore non emancipato, le dichiarazioni ai fini dell’agevolazione ”prima casa” possono essere rese dal genitore esercente la potestà sullo stesso, per conto del minore, in qualità di legale rappresentante del figlio.

 

Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’interpello, l’Agenzia delle entrate richiama la disposizione sul “contratto a favore di terzi” (articolo 1411 c.c.), a norma della quale è valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.

Nelle ipotesi di acquisto immobiliare stipulato con ”contratto a favore di terzo”, dunque, il terzo consegue la titolarità dell’immobile, per effetto della stipulazione.

Tuttavia, fino a quando il terzo non dichiari di ”volerne profittare” tale acquisto non è definitivo, essendo suscettibile di revoca o modifica da parte dello stipulante o di rifiuto da parte del terzo. Ai sensi del secondo comma del citato articolo 1411 del codice civile, infatti, la dichiarazione del terzo di ”volerne profittare” consolida l’acquisto in suo favore, impedendone la revoca o la modifica da parte dello stipulante.

Solo in tale circostanza, verificandosi la definitività dell’acquisto da parte del terzo, che con la dichiarazione di adesione rende irrevocabile l’acquisto, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione.

In altri termini, qualora il terzo intenda fruire delle agevolazioni ”prima casa”, deve rendere, contestualmente alle dichiarazioni di cui alla Nota II-bis, anche la dichiarazione di ”voler profittare” della stipulazione in proprio favore, in modo da rendere definitivo il proprio acquisto.

 

Nel caso di specie, dunque, non avendo il terzo reso la dichiarazione divolere profittare“, in capo allo stesso non possono sussistere i requisiti per usufruire dell’agevolazione ”prima casa” al momento della stipula dell’atto.

CCNL Chimica Industria: erogata l’ultima tranche di aumento contrattuale

Previsti 23,00 euro di aumento retributivo dal 1° luglio 2024

Il 28 giugno scorso, Federchimica e Farmindustria, con accordo siglato dalle Organizzazioni Sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl-Chimici, Fail-Confail e Fialc-Cisal, hanno provveduto a verificare gli scostamenti dell’inflazione per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl.
Difatti, dopo aver preso atto della pubblicazione dei dati a consuntivo dell’indice inflattivo IPCA, pubblicati il mese scorso, e l’incremento del trattamento economico minimo (Tem), riconosciuto con accordo dell’8 gennaio 2024, di 68,00 euro per la categoria D1 in parte già riconosciuta con la busta paga di gennaio, le Parti sociali hanno confermato l’erogazione della restante tranche, pari a 23,00 euro, a decorrere da luglio 2024.
Inoltre, le stesse hanno provveduto alla verifica degli scostamenti registrati da ISTAT tra inflazione prevista al momento del rinnovo del CCNL 13 giugno 2022 e quella reale per il biennio 2022-2023, decidendo che i residui inflattivi degli adeguamenti verranno regolati con il prossimo rinnovo contrattuale,

Ebinter/Ebtur Friuli Venezia Giulia: dal 1° luglio 2024 nuovi aiuti per imprese e lavoratori

Fino al 13 dicembre 2024 sarà possibile presentare le domande per i bandi mutualità degli enti bilaterali EBT FVG e EBTUR FVG

Sono aperti dal 1° luglio 2024 e fino al 13 Dicembre 2024 i bandi per:
– le aziende con sede o UL in FVG che abbiano provveduto negli ultimi 3 mesi al regolare versamento dei relativi contributi all’EBTUR FVG/EBT FVG nelle percentuali previste per il proprio settore;
– i dipendenti delle imprese che risultano regolarmente iscritte al Comitato provinciale di competenza dell’EBTUR FVG/EBT FVG da almeno 3 mesi.
Per le aziende le mutualità coprono:
– formazione: partecipazione a corsi di formazione continua e obbligatoria per titolari e dipendenti;
– sicurezza: orientamento, visite mediche aziendali, acquisto divise di lavoro e DPI;
– innovazione tecnologica: consulenza e investimenti.
L’importo massimo del contributo è:
– fino a 500,00 euro per aziende fino a 15 dipendenti;
– fino a 1.000,00 euro per aziende da 16 a 50 dipendenti;
– fino a 2.000,00 euro per aziende con oltre 50 dipendenti.
Per i lavoratori le mutualità riguardano:
– formazione: partecipazione a corsi e tasse universitarie;
– salute: assistenza straordinaria per malattia, supporto psicologico, protesi oculistiche (solo per il settore Turismo);
– genitorialità e assistenza alla persona: asili nido, doposcuola, babysitter, badanti, spese funerarie;
– mobilità sostenibile: trasporto pubblico;
– benessere della persona: attività sportive e culturali. 
L’importo massimo di rimborso è pari a 400,00 euro per ciascun lavoratore. 
È ammessa la presentazione di un massimo di 2 domande nel corso dell’anno, per un massimo complessivo di 2 linee di mutualità. Per presentare le domande, fino alle ore 17:00 di Venerdì 13 Dicembre 2024, è necessario scaricare la modulistica dai siti internet degli Enti (Ebt Fvg per il commercio ed Ebtur Fvg per il turismo). Dopo la compilazione, completa della documentazione richiesta, la domanda deve essere inviata all’indirizzo email dell’Ente Bilaterale territoriale di competenza come indicato nel modulo. Le domande saranno evase in ordine cronologico di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L’accompagnamento a pensione finanziato e cofinanziato dai datori di lavoro

Illustrata la gestione dei conguagli nel “Portale Prestazioni esodo” (INPS, messaggio 4 luglio 2024, n. 2504).

L’INPS ha illustrato le modalità di gestione, richiesta e pagamento del conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro a seguito della riduzione del finanziamento di cui all’articolo 1, comma 235 della Legge n. 232/2016 e all’articolo 41, comma 5-bis del D.Lgs. n. 148/2015.

Inoltre, l’Istituto ha fornito anche le modalità operative, per la gestione da parte del “Portale Prestazioni esodo”, dei conguagli relativi alle prestazioni finanziate dal datore di lavoro con la modalità di pagamento in “Unica Soluzione”.

Gestione dei conguagli relativi alla riduzione del finanziamento (assegni straordinari)

L’articolo 1, comma 235 della Legge n. 232/2016 ha previsto la riduzione del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, compresa la contribuzione correlata, per le nuove decorrenze di assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015.

Le società/gruppi d’impresa che hanno usufruito degli stanziamenti di cui alla legge appena citata sono quelle rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà dei settori del credito, del credito cooperativo e del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

L’importo della riduzione spettante sul finanziamento a carico dei datori di lavoro è stato calcolato, in via teorica e per ciascun lavoratore coinvolto, con riguardo agli articoli 4 e 5 del D.Lgs, n. 22/2015, per un massimo di 24 mesi, con esclusione della tredicesima mensilità, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell’assegno straordinario.

Di conseguenza:

– il conguaglio è stato determinato per i soli assegni straordinari che, in base al monitoraggio previsto dalla norma, sono stati autorizzati a usufruire della riduzione;
– il conguaglio è stato determinato confrontando la riduzione, calcolata dalla competente Direzione centrale sulla base dell’importo mensile della NASpI teoricamente spettante al lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la riduzione massima riconosciuta durante l’erogazione della prestazione;
– il conguaglio tiene conto delle riduzioni spettanti e, eventualmente, non applicate durante l’erogazione delle prestazioni straordinarie.

A conclusione delle verifiche, nel “Portale Prestazioni esodo” – “Sezione Pagamenti” > “Archivio Conguagli” – è pubblicato il conguaglio relativo a ciascun datore di lavoro interessato alla riduzione in argomento.

Il datore di lavoro può verificare per ogni lavoratore le riduzioni massime applicate sulle provviste mensili nel corso dell’erogazione dell’assegno e quelle teoricamente spettanti sia a titolo di prestazione che a titolo di contribuzione correlata.

La pubblicazione del conguaglio viene comunicata al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite le caselle di posta elettronica dei referenti aziendali accreditati nel “Portale Prestazioni esodo”.

La circolare in commento include anche le indicazioni nel caso in cui il datore di lavoro non disponga più delle necessarie autorizzazioni per accedere al “Portale Prestazioni esodo”.

Gestione dell’indennità di espansione

Il comma 5-bis dell’articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 dispone che ai lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10 del D.L. n. 201/2011, il datore di lavoro possa riconoscere per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro dell’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla prestazione di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 22/2015.

In fase di certificazione dell’importo la competente Direzione centrale, per ciascun lavoratore, calcola e restituisce al “Portale Prestazioni esodo” il piano contenente l’importo della NASpI provvisoria teoricamente spettante e il relativo importo della contribuzione figurativa.

Il “Portale Prestazioni esodo” rielabora il piano teorico fornito proiettando, se previsto, per ulteriori 12 mesi l’importo della riduzione della NASpI dell’ultima mensilità presente nel piano.

Per i piani di esodo garantiti con fideiussione il “Portale Prestazioni esodo” applica la riduzione della NASpI sull’importo lordo dell’assegno di ciascun lavoratore e lo espone nella provvista mensile richiesta al datore di lavoro.

Per i piani di esodo garantiti con modalità di pagamento in “Unica Soluzione”, la riduzione è riconosciuta sull’importo complessivamente dovuto e richiesto.

Infine, la circolare in argomento espone anche la gestione dei conguagli relativi alle prestazioni di esodo finanziate con la modalità di pagamento in “Unica Soluzione” e il caso del rimborso del conguaglio a credito per i datori di lavoro

Contribuzione 2024 per piccoli coloni e compartecipanti familiari

L’INPS fornisce indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2024, ricordando anche termini e modalità di pagamento dei contributi (INPS, circolare 4 luglio 2024, n. 80).

L’INPS, dopo aver ricordato il quadro normativo di riferimento per la contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari (art. 28 D.P.R. n. 488/1968, art. 7 Legge n. 233/1990, D.Lgs. n. 146/1997), si sofferma sui contributi relativi all’anno 2024.

 

Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti 

 

Per l’anno 2024 continua a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.

 

Pertanto, l’aliquota per l’anno 2024 risulta così determinata:

 

Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024
Concedente Concessionario Totale
21,15% (esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,84% 29,99%

Riduzione degli oneri sociali e del costo del lavoro

 

Per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti: 0,43% per gli assegni familiari; 0,03% per la tutela della maternità; 0,34% per la disoccupazione.

 

L’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della Legge n. 88/1988 previsto dalla Legge finanziaria 2006, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della Legge n. 388/2000 e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

 

Per i concedenti, pertanto, l’esonero di un punto percentuale opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:

 

Aliquota disoccupazione 2,75%
Esonero ex art. 1, co. 361/362, L. 266/2005 1,00%

Contributi INAIL

 

I contributi INAIL sono fissati nella misura del 10,125% per assistenza infortuni sul lavoro e del 3,1185% per addizionale infortuni sul lavoro.

 

L’INPS ricorda in merito che, per l’anno 2024, la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013, è stata fissata nella misura pari al 15,11%. Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmessi dall’INAIL.

 

Agevolazioni per zone tariffarie – Anno 2024

 

Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2024 risultano così quantificate:

 

TERRITORI MISURA AGEVOLAZIONE DOVUTO
Non svantaggiati 100%
Montani 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%

Termini e modalità di versamento dei contributi

 

L’INPS ricorda che i termini di scadenza per il pagamento delle 4 rate per la contribuzione relativa all’anno 2024 sono fissati al 16 luglio 2024, 16 settembre 2024, 18 novembre 2024 e al 16 gennaio 2025.

 

Infine, riguardo alle modalità di pagamento, si precisa che il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare tramite il sito istituzionale dell’INPS potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24, accedendo al servizio online “Modelli F24 – Rapporti di lavoro Piccoli coloni e CF”.