CCNL Autostrade: rinnovo polizza sanitaria fino al 30 giugno 2026

La polizza rimborso spese mediche sarà valida per il periodo 1° luglio 2024-30 giugno 2026

Il 18 giugno 2024 si sono incontrate la Società Autostrade per l’Italia e le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Vl, per definire il rinnovo della polizza sanitaria, in scadenza al 30 giugno 2024. Unisalute, a seguito del confronto avvenuto nelle scorse settimane, ha dichiarato la necessità di rivedere la copertura economica della polizza in relazione al fatto che l’andamento tecnico della stessa non consente, alle attuali condizioni economiche, di proseguire con le medesime garanzie. 
Le Parti Sociali, nell’ambito della trattativa relativa alla contrattazione di secondo livello per il triennio 2024- 2026, hanno stabilito di investire in materia di salute e prevenzione dei dipendenti e dei loro familiari anziché destinare risorse una tantum per bonus carburante e/o altre forme non strutturali. Di conseguenza, per il rinnovo della polizza sanitaria è stato destinato un importo aggiuntivo a carico dell’azienda pari a 150,00 euro pro capite per i soli dipendenti. 
Quanto previsto, oltre a garantire le attuali condizioni, consentirà di non aumentare il premio a carico dei familiari e di introdurre i seguenti interventi migliorativi:
– riduzione di 5,00 euro della franchigia in rete per visite e accertamenti, passando dagli attuali 25,00 euro a 20,00 euro per ciascuna visita specialistica o accertamento diagnostico;
– riduzione di 20,00 euro della franchigia in rete per trattamenti fisioterapici, passando dagli attuali 70,00 euro/ciclo di terapia a 50,00 euro/ciclo di terapia;
– l’aumento del massimale garanzie oncologiche da 12.000,00 euro a 15.000,00 euro. 
La polizza rimborso spese mediche come sopra definita sarà valida per il periodo 1° luglio 2024-30 giugno 2026.  

Maxi deduzione costo del lavoro, emanato il decreto attuativo

Il Dipartimento delle finanze del MEF ha pubblicato on line il provvedimento contenente le modalità applicative dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (D.M. 25 giugno 2024).

Il D.M. 25 giugno 2024 emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, riguardante le modalità di attuazione dell’articolo 4 del D.Lgs, n. 216/2023 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF.

Il provvedimento dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (Allegato 1 del citato D.Lgs. n. 216/2023).

I beneficiari

I soggetti che possono beneficiare della maggiorazione sono (articolo 2):
– i titolari di reddito d’impresa: ovvero, le società di capitali ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale; le società ed enti non residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, in relazione all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione; le società di persone ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR e le imprese individuali;
– gli esercenti arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o di società semplice, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUI.

L’incremento occupazionale

L’articolo 4 del D.M 25 giugno 2024 prevede le modalità con le quali determinare l’incremento occupazionale. Al riguardo, il comma 1, dispone che l’agevolazione spetta nel caso in cui il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è superiore al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel precedente periodo d’imposta. 

Determinazione della maggiorazione

Il costo da assumere ai fini della determinazione della maggiorazione è il minore fra (articolo 5) :
– il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti, quale risulta dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del Codice civile;
– l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle voci di cui al medesimo articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del Codice civile, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. 

Infine, l’articolo 6 del provvedimento in argomento rinvia alle ordinarie regole in materia di accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi, ai fini della verifica della corretta fruizione dell’agevolazione.

 

CCNL Bancari Credito Cooperativo: proseguono le trattative

Costituzione del FOCC, modifiche statutarie relative al Fondo di Sostegno al Reddito ed incrementi retributivi al centro del confronto 

Nei giorni scorsi si è conclusa la prima delle tre giornate di incontri dedicati al rinnovo del CCNL applicabile ai quadri direttivi ed  al personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane tra Federcasse e Fabi First Cisl, Fisac-Cgil e Ugl Credito Uilca.
Per quanto riguarda l’argomento salariale, Federcasse ha dichiarato che è certo il recupero salariale, ma si necessita di un confronto sulle tempistiche e sull’ammontare degli arretrati. Resta, invece, problematica la questione della riduzione dell’orario di lavoro.
Durante l’incontro, sono proseguite le discussioni  sui temi relativi agli ultimi incontri. Restano, infatti, ancora da discutere la costituzione del FOCC e le modifiche statutarie relative al Fondo di Sostegno al Reddito, in quanto argomenti di cui è necessario un incontro ad hoc.
Le prossime riunioni sono fissate per il 27 e 28 giugno.

Apre lo sportello di INVITALIA per Contratti di sviluppo Net Zero, Rinnovabili e Batterie

Dal 27 giugno 2024 le imprese possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni per il sostegno degli investimenti volti al rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo (INVITALIA, comunicato 26 giugno 2024)

Con il Decreto del 14 giugno 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha previsto a partire dal 27 giugno 2024 l’apertura di un nuovo sportello per la presentazione di domande a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo.

 

Tale Decreto MIMIT ha disciplinato le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Misura M1C2 Investimento 7 “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche” del PNRR e, in particolare, del sottoinvestimento 1 nella parte che prevede il sostegno agli investimenti privati per il rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica.

Il medesimo decreto ha disciplinato, altresì, le modalità di utilizzo delle risorse non già impiegate per il sostegno di investimenti coerenti con le finalità della Misura M2C2 – Investimento 5.1 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie” del medesimo PNRR.

 

Le agevolazioni sono destinate a sostenere progetti di sviluppo industriale e di tutela ambientale ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, con costi ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro, realizzati da una o più imprese, finalizzati al rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica quali:

  • le batterie;

  • i pannelli solari;

  • le turbine eoliche;

  • le pompe di calore;

  • gli elettrolizzatori;

  • i dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCUS).

I programmi di sviluppo possono, altresì, concernere:

– la produzione dei componenti chiave, riportati all’allegato n. 1 del Decreto, e dei macchinari e delle attrezzature coinvolte nella produzione dei dispositivi di cui sopra. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le produzioni dei componenti chiave devono essere utilizzate principalmente come input diretto per la produzione dei dispositivi di cui sopra; a tal fine l’impresa richiedente è tenuta a dimostrare, in sede di presentazione della domanda, che almeno il 50% del fatturato generato dal programma sarà realizzato con imprese che producono i dispositivi utili per la transizione ecologica;

– il recupero delle materie prime critiche, riportate all’allegato n. 2 del Decreto, necessarie per la produzione dei dispositivi e dei componenti chiave di cui sopra.

 

Tutti i programmi di sviluppo devono riguardare progetti in grado di determinare una capacità produttiva o di recupero aggiuntiva rispetto a quella esistente. 

Una quota non inferiore al 40% delle risorse disponibili è destinata a progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Gli incentivi per i Contratti di sviluppo Net Zero sono disponibili sia per nuove domande sia per domande già presentate a IVITALIA, il cui iter agevolativo risulti sospeso per carenza di risorse.

L’istanza si attiva su richiesta delle imprese, con le seguenti modalità:

  • per nuove domande di contratto di sviluppo, in fase di presentazione del contratto di sviluppo sulla piattaforma dedicata, oltre alla documentazione obbligatoria relativa alla Proposta di Contratto di sviluppo, deve essere caricata anche l’Istanza Batterie – Net Zero e i relativi allegati;

  • per le domande di contratto di sviluppo già presentate che sono sospese per carenza di risorse finanziarie è necessario, a partire dalla data di apertura dello sportello, inviare a INVITALIA l’apposito modulo Istanza Batterie – Net Zero ed i relativi allegati, specificando il numero di protocollo generato dalla piattaforma informatica al momento della presentazione della domanda relativa al Contratto di Sviluppo.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, del finanziamento agevolato e del contributo diretto alla spesa sulla base di quanto previsto dai regimi agevolativi attivati.

CCNL Riscossione Tributi: resoconto incontro sul telelavoro

Ultime fasi per l’accordo sul telelavoro, le OO.SS. hanno disdetto il contratto integrativo aziendale

Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uila-Uil e Unisin si sono incontrate nella giornata del 25 giugno per ultimare l’accordo sul telelavoro. Al fine di stilare la graduatoria finale, le domande pervenute, che sono state molte come si evince dal comunicato, sono state esaminate e ne sono state accolte 127 su 663; 5 sono in fase di istruttoria e 8 in fase di assegnazione; per le quali le domande possono essere accettate fino al 31 dicembre 2024. Inoltre, risultano lavoratrici e lavoratori disabili in situazioni di gravità, ex art.3 comma 3 L.104/92 che non hanno ancora presentato domanda di accesso al telelavoro nei termini previsti, a cui è stata data facoltà di farlo, fermo restando i requisiti ed i criteri previsti dall’accordo. Il prossimo anno, le domande devono essere rinviate al fine di stilare una nuova graduatoria. 
Nel corso dell’incontro non si è discusso solo di telelavoro. Infatti, le OO.SS. hanno formalizzato all’Ente la disdetta del contratto integrativo aziendale vigente. Tuttavia, il contratto, che risulta in scadenza, continua a trovare applicazione per il tempo utile a definire la trattativa per il rinnovo. Il prossimo incontro è previsto per l’11 luglio nel corso del quale di parlerà dell’aggiudicazione della polizza sanitaria aziendale.