Metasalute: modalità di destinazione al Fondo dell’importo previsto dai Flexible Benefits

A seguito della richiesta di adesione, l’azienda provvederà ad attivare un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda

Il Fondo Metasalute ha comunicato a tutti gli iscritti che in applicazione delle disposizioni contrattuali previste dal CCNL Metalmeccanica Industria e Installazione di Impianti e dal CCNL del settore Orafo e Argentiero attualmente vigenti, i lavoratori iscritti al Fondo potranno scegliere di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit

I lavoratori iscritti al Fondo, con qualsiasi piano (Base, MS1, MS2, MS3, MS4), interessati a destinare le quote di welfare a Metasalute, dovranno informare la propria azienda con anticipo rispetto alla chiusura della finestra prevista per il 31 maggio. A seguito della richiesta di adesione, l’azienda provvederà ad attivare un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda, tramite un’apposita procedura disponibile dal 21 al 31 maggio 2024 (incluso) all’interno dell’Area Riservata Azienda, procedendo al pagamento del MAV Flexible Benefit entro il 31 maggio.
Il Fondo precisa che l’offerta potrà essere attivata per il solo lavoratore caponucleo e avrà decorrenza dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2025, salvo cessazione del rapporto di lavoro o decadenza del diritto alle prestazioni di cui all’art. 12 del Regolamento.

Chiarimenti AdE su quote di iscrizione e corrispettivi versati da iscritti non associati di APS

L’Agenzia delle entrate si è soffermata a fornire chiarimenti in merito a dubbi sulle quote di iscrizione e corrispettivi specifici versati da iscritti, non associati, di APS che sono anche tesserati a organizzazioni nazionali di cui l’APS è parte (Agenzia delle entrate, risposta 23 maggio 2024, n. 115).

Preliminarmente l’Agenzia delle entrate ricorda che, non essendo ancora pervenuta l’autorizzazione della Commissione europea, alle associazioni di promozione sociale iscritte nel RUNTS non sono applicabili le norme fiscali del Cts e, quindi, per le Aps continuano ad applicarsi le norme del TUIR relative al regime fiscale degli enti non commerciali.

 

In particolare, per le APS si applicano le previsioni di cui all’articolo 148 del TUIR, rivolte agli enti non commerciali costituiti in forma associativa.

Il citato articolo 148, al comma 1 dispone che non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Il successivo comma 2 dispone che si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

Oltre ciò, è previsto che per talune tipologie di enti associativi (tra cui le Aps), non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

 

Partendo da tali presupposti, l’Agenzia chiarisce che:

  • per la generalità degli enti associativi, ai sensi dell’articolo 148, comma 1, del TUIR non costituiscono entrate commerciali e non hanno rilevanza reddituale, le erogazioni effettuate a titolo di quote o contributi associativi, diverse dal versamento di corrispettivi specifici, effettuate dagli associati e partecipanti in relazione ad attività che gli enti realizzano;

  • per taluni enti associativi, tassativamente indicati dalla norma ai sensi dell’articolo 148, comma 3, è de-commercializzata l’attività svolta verso il pagamento di corrispettivi specifici al ricorrere delle seguenti condizioni: l’attività deve essere effettuata in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’ente e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

La de-commercializzazione, quindi, può trovare applicazione anche con riferimento alle attività effettuate dall’associazione nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di associati, a condizione che i destinatari delle attività risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

 

Con particolare riguardo alla possibilità di applicare l’articolo 148, comma 3, del Tuir anche agli iscritti degli enti associativi, l’Agenzia osserva che gli iscritti, pur non beneficiando dei diritti di partecipazione e voto nelle assemblee dell’associazione, esprimono il proprio legame con l’associazione stessa attraverso il versamento della quota di iscrizione (al pari degli associati veri e propri) parte della quale vale come quota di tesseramento all’organizzazione nazionale.

La spettanza dell’agevolazione nei confronti di soggetti diversi dagli associati, quali gli iscritti, può riconoscersi, quindi, a condizione che gli stessi e l’associazione di riferimento siano inseriti in un contesto organizzativo nazionale, all’interno del quale dovrà emergere, tuttavia, la partecipazione degli enti periferici alla vita democratica dell’ente nazionale.

 

In riferimento al caso di specie, dunque, l’Agenzia ritiene che la disposizione di cui all’articolo 148 del Tuir possa trovare applicazione anche alle prestazioni rese dall’Aps istante agli iscritti (non associati), a condizione che gli stessi siano anche tesserati all’ente di riferimento nazionale, cui la stessa Aps istante è associata.

Contributi giornalisti: rettifica codici di esposizione nell’Uniemens

L’INPS invita i datori di lavoro che hanno utilizzato codici errati a regolarizzare l’esposizione dei lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico sul flusso Uniemens (INPS, messaggio 23 maggio 2024, n. 1976).

In merito agli obblighi contributivi relativi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, l’INPS, con la circolare n. 82/2022, aveva dato precise indicazioni sulla corretta esposizione di tali lavoratori sul flusso Uniemens, istituendo anche nuovi codici.

 

Infatti, come noto, in virtù del trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, a decorrere dal periodo di competenza di luglio 2022 i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono iscritti:

 

al FPLD, Gestione contabile separata se alla data del 30 giugno 2022 il rapporto di lavoro sia proseguito senza soluzione di continuità e il lavoratore risulti titolare di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI (Tipo Lavoratore “G2”, “G4” e “G6”);

 

alla Gestione ordinaria del FPLD se assunti dopo il 30 giugno 2022 o, se già titolari di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI alla medesima data, cessino il rapporto di lavoro in essere e ne instaurino uno nuovo (Tipo Lavoratore “G3”, “G5” e “G7”).

 

L’INPS ha rilevato la presenza di errori nelle modalità di esposizione dei lavoratori in questione sul flusso Uniemens, in quanto è emerso che diversi datori di lavoro, dal 1° luglio 2022, hanno esposto erroneamente nei flussi Uniemens i giornalisti che, alla data del 30 giugno 2022, risultavano iscritti alla gestione sostitutiva INPGI, con il codice > Tipo Lavoratore > “G3”, “G5” e “G7” (FPLD) in luogo, rispettivamente, dei codici corretti “G2”, “G4” e “G6” (Giornalisti iscritti al FPLD, Gestione contabile separata).

 

Pertanto, nel messaggio in oggetto, l’Istituto informa che, ai fini della corretta alimentazione della posizione assicurativa del lavoratore, e del conseguente corretto calcolo della prestazione pensionistica, verranno inviati ai datori di lavoro interessati, con opportuna comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite “Comunicazione bidirezionale”, i codici fiscali dei lavoratori e le relative competenze errate, come sopra individuati, affinché si proceda alla rettifica e all’invio del flusso Uniemens di variazione con l’inserimento del codice corretto.

 

 

CCNL Alimentari Industria: sottoscritto l’accordo per gli addetti del settore Margarina e Olio

Previsti incrementi sui minimi e sull’indennità per mancata contrattazione

Lo scorso 16 maggio è stato sottoscritto da Assitol-Associazione Italiana dell’Industria Olearia e da Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil il rinnovo delle “Disposizioni specifiche per gli Addetti all’Industria Olearia e Margariniera” del CCNL Alimentari Industria.
Minimi retributivi
Di seguito i nuovi minimi.

Livello Aumenti
dal 1°dicembre 2023
Minimi
dal 1°dicembre 2023
Aumenti
dal 1° settembre24
Minimi
dal 1°settembre 2024
1 31,45 2369,61 55,04 2424,65
2 29,27 2206,44 51,23 2257,67
3 26,38 1987,27 46,16 2033,43
4 23,33 1755,01 40,83 1795,84
5 21,30 1605,26 37,28 1642,54
6 19,71 1482,69 34,49 1517,18
7 17,97 1353,45 31,45 1384,90
8 16,96 1277,69 29,67 1307,36
9 15,94 1201,11 27,90 1229,01
10 14,49 1091,15 25,36 1116,51
Livello Aumenti
dal 1°gennaio 2025
Minimi
dal
1°gennaio 2025
Aumenti
dal 1°gennaio 2026
Minimi
dal
1°gennaio 2026
Aumenti
dal 1°gennaio 2027
Minimi
dal 1°gennaio 2027
1 94,35 2519,00 94,35 2613,35 61,33 2674,68
2 87,83 2345,50 87,83 2433,33 57,09 2490,42
3 79,13 2112,56 79,13 2191,69 51,43 2243,12
4 70,00 1865,84 70,00 1935,84 45,50 1981,34
5 63,91 1706,45 63,91 1770,36 41,54 1811,90
6 59,13 1576,31 59,13 1635,44 38,43 1673,87
7 53,91 1438,81 53,91 1492,72 35,04 1527,76
8 50,87 1358,23 50,87 1409,10 33,06 1442,16
9 47,83 1276,84 47,83 1324,67 31,09 1355,76
10 43,48 1159,99 43,48 1203,47 28,26 1231,73

Incremento Aggiuntivo della Retribuzione
L’IAR determinato sul valore parametrale 138 è corrisposto in due tranche:
– 55,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2023;
– 11,00 euro a decorrere dal 1° settembre 2027.
Tale voce non è assorbibile ed incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR.
Di seguito i nuovi importi.

Livello IAR

al 30 Novembre2023

Aumenti
dal 1°dicembre 2023
 IAR
dal 1°dicembre 2023
Aumenti
dal 1° settembre2027
 IAR dal 1° settembre20/27
1 55,04 86,49 141,53 17,30 158,83
2 51,23 80,51 131,74 16,10 147,84
3 46,16 72,54 118,70 14,51 133,21
4 40,83 64,17 105,00 12,83 117,83
5 37,28 58,59 95,87 11,72 107,59
6 34,49 54,20 88,69 10,84 99,53
7 31,45 49,42 80,87 9,88 90,75
8 29,67 46,63 76,30 9,33 85,63
9 27,90 43,84 71,74 8,77 80,51

Trattamento mancata contrattazione di secondo livello
Previsto un incremento a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Livello Aumenti dal

1° gennaio 2027

Trattamento mancata contrattazione

di II livello 1° gennaio 2027

1 23,59 70,76
2 21,96 65,87
3 19,78 59,35
4 17,50 52,50
5 15,98 47,94
6 14,78 44,35
7 13,48 40,44
8 12,72 38,15

Preavviso di licenziamento e dimissioni
Le Parti si impegnano in fase di stesura definitiva le tabelle relative al preavviso di licenziamento e dimissioni, sulla base del rinnovo del 1°marzo 2024

Sistema duale, superati gli obiettivi del PNRR

Nel primo anno di attuazione i percorsi individuali attivati sono stati il 77% in più dell’obiettivo assegnato (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 22 maggio 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato il buon andamento delle performance dell’investimento PNRR sulla formazione professionale in modalità duale. Infatti, nel primo anno di attuazione i percorsi individuali attivati sono stati il 77% in più dell’obiettivo assegnato (48.608 percorsi totali per l’annualità formativa 2022-2023) e rispetto al target finale complessivo di 174.000 percorsi formativi completati entro fine 2025, l’Italia era già a metà percorso al 30 novembre 2023.

Inoltre, il primo bollettino di monitoraggio sull’attuazione dell’intervento del PNRR Missione 5 – Componente 1 – Investimento 3 “Sistema duale” mette in evidenza l’impatto dell’investimento sull’offerta regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che si sta convertendo verso il sistema duale, “confermandolo come modalità più efficace e rispondente alle esigenze degli allievi e alle richieste delle imprese direttamente coinvolte nella realizzazione degli interventi”.

Infine, è stato forte l’incremento degli iscritti ai percorsi di IeFP svolti in modalità duale (I-IV anno): nell’anno formativo 2022-2023 rispetto all’annualità formativa 2020-2021 sono saliti del 157%, con picchi del +340% nelle regioni del Mezzogiorno.