CCNL Bancari: avviato il confronto con Federcasse

Il confronto proseguirà nelle giornate del 3, 9 e 19 dicembre 2024

Il 20 novembre 2024 le OO.SS. di settore hanno incontrato Federcasse per avviare il confronto sui temi di primaria importanza ed urgenza per il settore come:
– la sottoscrizione di un documento congiunto per ribadire l’impegno comune nel contrasto alla violenza di genere e nella promozione di una cultura aziendale basata su rispetto e inclusione;
– è stata concordata una proroga biennale dell’accordo sulle agibilità sindacali (in scadenza il 31 dicembre 2023 e già prorogato fino al 31 dicembre 2024) che scadrà il 31 dicembre 2026;
– è stata firmata la lettera che dispone, per il biennio 2025-2026 la sospensione del versamento dello 0,36% destinato al Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. 
Il confronto proseguirà nelle giornate del 3, 9 e 19 dicembre 2024 e verterà sull’adeguamento opportuno del Regolamento del Fondo di Sostegno al Reddito tra qui la necessaria equiparazione del trattamento di calcolo dell’assegno di esodo come già adottato nel settore del credito ordinario; sulla definizione del Regolamento Istitutivo del FOCC e dello Statuto dell’Ente Bilaterale del Credito Cooperativo; sull’avvio di un percorso di sviluppo e prospettiva su Cassa Mutua Nazionale e sulle scadenze e proroghe dei contratti di lavoro a termine. 

Passaggio dal regime ordinario al regime forfettario: non applicabilità dell’aliquota ridotta

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla spettanza dell’aliquota ridotta del 5% per il contribuente che passa dal regime ordinario a quello forfettario (Agenzia delle entrate, risposta 22 novembre 2024, n. 226).

In merito all’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per i soggetti che aderiscono al regime forfetario previsto dall’articolo 1, comma 64, della Legge n. 190/2014, il successivo comma 65 prevede che al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota sia stabilita nella misura del 5%, a condizione che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

 

Spiega l’Agenzia che il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza o dispongano la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il ”rinnovo” dell’attività.

 

Nel caso di specie, la contribuente intenderebbe fruire dell’aliquota agevolata del 5% a partire dal secondo anno di attività e per i successivi fino al compimento del quinquennio di attività. Al riguardo l’Agenzia ritiene che nei suoi confronti l’aliquota agevolata non trovi applicazione perché, in base alla formulazione del comma 65 citato, la previsione di tale aliquota è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario. Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) ”entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività, non possono beneficiare dell’aliquota agevolata.

Pertanto, la contribuente non potrà fruire, nell’ambito del regime forfetario, dell’aliquota agevolata sia per il periodo d’imposta (n+1), sia per quelli successivi che residuano al completamento del quinquennio dall’inizio dell’attività. 

CCNL Gas: presentata la piattaforma per il rinnovo contrattuale

All’interno della piattaforma sono state indicate le novità economiche e normative da implementare

Le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cgil e Uiltec-Uil hanno presentato la piattaforma di rinnovo contrattuale del CCNL Gas/Acqua per il triennio 2025-2027. Nel corso dell’incontro, è stata fatta una panoramica sulla situazione del settore gas e acqua in Italia e le Sigle ne hanno approfittato per ribadire che bisogna proseguire nel solco tracciato dai precedenti rinnovi, portando avanti il discorso della doppia articolazione contrattuale: contratto nazionale e integrativo aziendale. Tra le novità si segnala il miglioramento e la modifica dell’attuale sistema classificatorio. Dal punto di vista della riformulazione dell’orario di lavoro, occorre ammortizzare a 38 ore settimanali e recuperare quel differenziale introdotto nel 2002. È necessario rivedere gli istituti della trasferta e dei trasferimenti; introdurre modifiche anche in tema di salute, sicurezza e ambiente.
Per quel che concerne la reperibilità, vanno inserite le giornate di riposo aggiuntivo retribuito al superamento della suddetta soglia mediante verifiche trimestrali. Inoltre, va aumentata l’indennità per le prestazioni svolte da remoto e vanno concessi riposi compensativi per le attività svolte e per quelle tra le zero e le sei ore. Riconoscimento anche dell’indennità di turno per le prestazioni rese nei giorni di riposo settimanale che coincidono con un giorno festivo superando lo scambio di lettere avvenuto il 22 maggio 2017. Per quanto concerne la tematica relativa all’occupazione e al mercato del lavoro, deve essere data priorità all’assunzione, in particolar modo a quella giovanile. Inoltre, i livelli occupazionali devono essere incrementati in ragione dello sviluppo delle attività, della modifica e dell’implementazione dei modelli organizzativi. La formazione deve essere continua e mirata, con particolare attenzione ai dipendenti che rientrano dai periodi di congedo parentale oltre per il lavoro di cura per i familiari. 
All’interno della piattaforma si conferma la durata triennale della vigenza contrattuale e la sua decorrenza che ha validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. Avviato il percorso assembleare che terminerà il 15 gennaio con la definizione della piattaforma rivendicativa del rinnovo. 

Il Garante privacy sanziona il trattamento illecito dei dati dei rider

Fino ad agosto 2023 i lavoratori sono stati geolocalizzati anche fuori dall’orario di servizio (Garante per la protezione dei dati personali, comunicato 22 novembre 2024).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato una società del settore del trasporto di cibo a domicilio per 5 milioni di euro a causa del trattamento illecito dei dati personali di oltre 35.000 rider attraverso la piattaforma digitale. L’Autorità ha inoltre impartito specifiche prescrizioni e ha vietato l’ulteriore trattamento dei dati biometrici (riconoscimento facciale) utilizzati per la verifica dell’identità.

Dalla complessa istruttoria – avviata d’ufficio a seguito delle notizie di stampa relative alla disattivazione dell’account di un rider morto in un incidente stradale nel 2022 durante una consegna e dalla segnalazione di un gruppo di esperti informatici – sono emerse numerose e gravi violazioni del Regolamento (GDPR), nonostante la società fosse già stata sanzionata dal Garante nel 2021.

L’Autorità, anche a seguito delle ispezioni effettuate con il Nucleo speciale della Guardia di finanza ha accertato che la piattaforma utilizzata dalla società, quando disattiva o blocca l’account, invia automaticamente un unico messaggio standard, che però non informa della possibilità di contestare la decisione e chiedere il ripristino dell’account.

Attraverso l’accesso diretto ai sistemi, il Garante ha poi verificato che la società effettua anche altri trattamenti automatizzati dei dati dei rider, ad esempio, attraverso il cosiddetto sistema di eccellenza (punteggio che consente di prenotare con priorità il turno di lavoro) e il sistema di assegnazione degli ordini all’interno del turno. Tutto ciò senza aver adottato le misure previste dal GDPR per l’utilizzo di sistemi automatizzati, in particolare il diritto dei rider di ottenere l’intervento umano, di esprimere la propria opinione e contestare la decisione assunta attraverso il sistema.

Dagli accertamenti è anche emerso che l’azienda in questione, senza informare gli interessati, invia i dati personali dei rider, compresa la posizione geografica, a società terze. I dati sulla geolocalizzazione, in particolare, sono inviati anche quando il rider non lavora, l’app è in background e, fino ad agosto 2023, anche quando l’app non era attiva.

La società dovrà, in particolare, riformulare i messaggi inviati ai rider in caso di disattivazione o blocco dell’account e assicurare che le decisioni adottate dall’algoritmo siano verificate da operatori adeguatamente formati. Inoltre, dovrà attivare sul dispositivo dei rider una icona che indichi che il Gps è attivo e disattivarlo quando l’app è in background.

L’azienda, infine, dovrà adottare misure appropriate per evitare usi impropri e discriminatori dei meccanismi reputazionali basati sui feedback dei clienti e adempiere a quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori in materia di controlli a distanza.

Peraltro, l’adozione del provvedimento del Garante coincide con la pubblicazione sulla GUCE (l’11/11/2024) della Direttiva UE 2024/2831, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro mediante piattaforme digitali.

CIRL Sistemazione Idraulico Forestale Veneto: rinnovato il contratto per i dipendenti del settore

Previsto un incremento del salario integrativo regionale di 40,00 euro 

La scorsa settimana, presso gli uffici della Regione del Veneto, è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo regionale di lavoro (CIRL) per gli Addetti alle sistemazioni idraulico-forestali del Veneto per il periodo 2024-2027. Il settore occupa complessivamente circa 600 addetti tra operai ed impiegati. 
Sul fronte economico il Salario Integrativo Regionale è stato incrementato di 40,00 euro (+15.6%) a regime al livello dell’operaio qualificato, da riparametrare per tutti gli altri livelli professionali. Al fine di riconoscere dal punto di vista economico le maggiori professionalità espresse dagli addetti del comparto, viene elevata dai 35,00 euro attuali ai 70,00 euro l’indennità di alta professionalità. 
Le OO.SS., nell’esprimere soddisfazione per l’accordo raggiunto, hanno comunicato altresì la sottoscrizione del Testo Unico contrattuale, frutto della storia del lavoro sindacale degli ultimi anni. La parola ora passa ai lavoratori e alle lavoratrici che, nel corso delle assemblee sui luoghi di lavoro, esprimeranno il proprio parere sull’accordo.