CCNL Fotolaboratori: con aprile in arrivo nuovi minimi retributivi

Con la retribuzione di aprile sono previsti nuovi minimi e decorre la copertura del Fondo Salute Sempre

Con la busta paga di aprile sono in arrivo nuovi minimi retributivi per il personale che lavora nel settore fotografico esercenti l’attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore e in bianco e nero per conto terzi; oltre a tutte le attività organizzate che adottano qualsiasi processo tecnico-tecnologico (in automatico e non) che comporta l’uso di carta in bobina. Nella tabella di seguito sono riportati i nuovi minimi, secondo le disposizioni presenti nel CCNL 31 maggio 2023.

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
1 1.412,70 534,17 10,33 1.957,20
2 1.274,74 530,41 10,33 1.815,48
3 1.126,97 526,56 10,33 1.663,86
4 1.003,84 523,05 10,33 1.537,22
5 887,67 520,52 10,33 1.418,52
6 763,23 516,40 10,33 1.289,96
7 641,88 512,54 10,33 1.164,75

All’interno del contratto viene reso noto che Assofotolaboratori ha informato le OO.SS. circa l’adesione al Fondo di previdenza integrativa Salute Sempre. Infatti, con decorrenza 1° gennaio 2024, sono iscritti al Fondo in maniera automatica tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e la copertura sanitaria parte dal 1° aprile 2024. Il contributo, pari a 120,00 euro annui per dipendente, è integralmente a carico dell’azienda.

CCNL Cooperative Sociali (Unci-Confsal): siglato il rinnovo del contratto

Previsti aumenti retributivi dal mese di marzo 2024

Il 26 febbraio 2024 Unci, Unione Nazionale Cooperative Italiane, e Fesica-Confsal, Federazione Sindacati lndustria, Commercio e Artigianato, con l’assistenza della Confsal, hanno siglato il rinnovo del contratto che disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere dalle cooperative, consorzi e società consortili operanti nel settore sociosanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. Il nuovo contratto ha vigenza dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027 sia per la parte economica che normativa.
Dal punto di vista economico, per le lavoratrici ed i lavoratori, ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale, corrisponde un valore di retribuzione base nazionale conglobata mensile, che tiene conto del contributo dovuto al FUEB per i servizi della bilateralità (art. 78 CCNL), con la decorrenza di seguito indicata e con l’impegno delle Parti a ritrovarsi nell’ambito dell’Osservatorio istituito presso l’FUEB per una valutazione con cadenza semestrale sull’andamento del comparto. La quota è comprensiva dell’indennità di funzione prevista all’art. 16- sezione Quadri.
Nei casi di percentualizzazione della paga base nazionale conglobata essa dovrà essere riproporzionata tenendo stabile l’importo dovuto al FUEB per singolo lavoratore di 8,50 euro.

Livelli Posizioni
economica
Paga base
nazionale
Quota FUEB (8,50 euro) Paga base nazionale
dal 1° marzo 2024
Paga base nazionale
dal 1° novembre 2024
Paga base nazionale
dal 1° novembre 2025
A A1 1.307,25 8,50 1.315,75 1.342,07 1.368,38
A2 1.319,37  8,50 1.327,87 1.354,45 1.381,03
B B1 1.380,99  8,50 1.389,49 1.417,38 1.445,28
C C1 1.485,21  8,50 1.493,71 1.523,71 1.553,71
C2 1.529,48 8,50 1.537,98 1.568,77 1.599,56
C3 1.574,40 8,50 1.537,98 1.614,48 1.646,06
D D1 1.574,40 8,50 1.582,90 1.614,48 1.646,06
D2 1.660,99 8,50 1.669,49 1.702,91 1.736,33
D3 1.763,90  8,50 1.772,40 1.805,82 1.839,24
E E1 1.768,11 8,50 1.776,61 1.812,14 1.847,67
E2 1.908,55  8,50 1.917,05 1.955,47 1.993,89
F F1 2.107,81 8,50 2.116,31 2.158,68 2.201,04
F2 2.407,26  8,50 2.415,76 2.464,18 2.512,60

 

Rilevanza ai fini IRAP dei ristorni delle società cooperative

L’Agenzia delle entrate ha reso un parere in merito alla determinazione della base imponibile dell’IRAP per le società cooperative, soffermandosi in particolare, sulla rilevanza anche ai fini dell’IRAP dei ristorni (Agenzia delle entrate, risposta 4 aprile 2024, n. 1).

I ristorni costituiscono l’istituto giuridico attraverso il quale si realizza la “mutualità“, rappresentando la modalità operativa con cui è attribuito il vantaggio economico al socio della cooperativa. Il terzo comma dell’articolo 2521 c.c. prevede per le società cooperative e delle mutue assicuratrici che l’atto costitutivo debba indicare le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni. Inoltre, l’articolo 2545 sexies c.c. dispone che l’atto costitutivo determini i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. 

L’articolo 3, comma 2, lettera b), della Legge n. 142/2001 stabilisce, poi, che possono essere deliberati ed erogati dall’assemblea trattamenti economici ulteriori per socio lavoratore, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi.

 

Con gli emendamenti apportati all’OIC 28, nel caso in cui lo statuto o il regolamento della società cooperativa:

  • non prevedano un obbligo a erogare ai soci il ristorno, quest’ultimo sarà contabilizzato nell’esercizio in cui l’assemblea dei soci delibera la sua attribuzione ai soci, al pari di una distribuzione di utile;

  • prevedano un obbligo a erogare il ristorno, lo stesso sarà rilevato, quale componente di conto economico, nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore.

Nonostante, dunque, l’atto costitutivo debba indicare i criteri per la ripartizione dei ristorni, non è previsto alcun obbligo di distribuzione ex lege con la conseguenza che sul piano civilistico, in linea di principio, si è in presenza di un componente “reddituale” la cui funzione è quella di attribuire al socio della cooperativa il vantaggio mutualistico, rettificando i costi/ricavi rilevati al momento dall’apporto effettuato dal medesimo socio.

 

L’Agenzia, pertanto, chiarisce che nell’ipotesi in cui lo statuto o il regolamento della società cooperativa non disponga alcun obbligo di distribuzione deve concludersi che la rilevazione contabile dei ristorni tra le voci dello stato patrimoniale non determini una modifica della qualificazione dell’operazione riguardante l’attribuzione del beneficio mutualistico mediante la tecnica dei ristorni. Il ristorno rilevato nello stato patrimoniale, dunque, mantiene la ”natura” di componente reddituale che rettifica i costi/ricavi rilevati al momento dall’apporto effettuato dai soci della cooperativa, assumendo una qualificazione diversa rispetto agli utili prodotti dalla stessa cooperativa e, sulla base delle previsioni contabili contenute nell’OIC 28 emendato, deve essere rilevato al momento in cui è adottata la relativa delibera.

 

Con la circolare n. 35/E/2008 l’Agenzia ha già avuto modo di chiarire che, in linea di principio, a prescindere dalla modalità di attribuzione del vantaggio mutualistico, la tassazione in capo alla cooperativa dovrebbe essere identica. Ne consegue che i ristorni concretamente possono essere dedotti sia mediante imputazione diretta al conto economico dell’esercizio di competenza, sia attraverso una variazione in diminuzione del reddito imponibile considerando i ristorni stessi come impiego degli utili stessi. Con la circolare n. 53/E/2002 è stato, altresì, chiarito che le somme erogate a tale titolo sono deducibili nell’esercizio con riferimento al quale sono maturati gli elementi di reddito presi a base di commisurazione dei ristorni.

In sintesi, dunque, i ristorni concorrono alla determinazione della base imponibile IRES sia se rilevati al conto economico, sia se imputati come distribuzione di utili.

 

Con particolare riferimento alle modalità di determinazione della base imponibile IRAP, invece, l’Agenzia chiarisce che nell’ipotesi in cui sussiste un’obbligazione alla data di chiusura dell’esercizio in capo alla società cooperativa alla ripartizione dei ristorni, la rilevanza ai fini dell’IRAP diviene conseguenza del loro transito in una delle voci rilevanti ai fini di detto tributo. Diversamente, quando lo statuto e/o il regolamento delle società cooperative non prevedono un’obbligazione alla ripartizione dei ristorni ai soci, la rilevazione nello stato patrimoniale alla stregua di una distribuzione dell’utile, non consente di soddisfare, in linea di principio, il transito dei ristorni in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini del tributo regionale.

In relazione a detta tipologia di ristorni, il principio di correlazione IRAP, non può trovare applicazione poiché tali  ristorni vengono rilevati tra le voci dello stato patrimoniale.

Pertanto, occorre far riferimento alle previsioni dell’articolo 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011, secondo le quali i componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell’imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l’imputazione a conto economico, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.

Alla luce di tale previsione, dunque, i ristorni contabilizzati alla stregua di distribuzioni di utili, mantenendo la loro originaria ”natura”, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.

Cittadini extra UE e lavoro da remoto, rilascio del permesso di soggiorno

Il Ministero dell’interno indica i requisiti per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno in favore dei lavoratori altamente qualificati che svolgono la loro attività da remoto (D.M. 29 febbraio 2024). 

È stato pubblicato sulla G.U. del 4 aprile 2024 il decreto in oggetto con cui il Ministero dell’interno fissa le modalità e requisiti per l’ingresso e il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.

 

Il decreto definisce «nomade digitale» lo straniero che svolge attività di lavoro autonomo attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto e «lavoratore da remoto», invece, lo straniero che, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolge attività di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalità di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.

 

Nel caso in cui i lavoratori intendano svolgere l’attività in Italia, l’ingresso e il soggiorno, per periodi superiori a novanta giorni, sono consentiti al di fuori delle quote. Ai fini dell’ingresso e del soggiorno per periodi inferiori a novanta giorni è comunque necessario il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno.

 

L’ingresso e il soggiorno degli stranieri sono consentiti ai lavoratori che rispettino i seguenti requisiti:

 

a) dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;

c) dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;

d) dimostrino un’esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;

e) presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 27-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998.

 

L’articolo 4 del decreto disciplina le modalità per il rilascio del permesso di soggiorno in favore dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto non appartenenti all’Unione europea e ai loro familiari.

 

Viene stabilito che il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata. Lo stesso reca la dicitura «nomade digitale – lavoratore da remoto», è rilasciato per un periodo non superiore a un anno ed è rinnovabile annualmente se permangono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

 

Il permesso non è rilasciato e il visto di ingresso è revocato se, all’esito delle verifiche svolte dalla questura competente, il datore di lavoro risulti essere stato condannato negli ultimi 5 anni per reati di cui all’articolo 22, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 286/1998.

 

Il rilascio del permesso di soggiorno è comunicato dalla questura, con modalità telematiche, all’Agenzia delle entrate.

 

Le contribuzioni minori per le aziende speciali

Fornita una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale dipendente (INPS, circolare 3 aprile 2024, n. 53).

L’INPS ha effettuato una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi delle aziende speciali (articolo 114, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, ovvero non aventi la forma giuridica di società di capitali), relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale dipendente. 

Il quadro normativo

L’azienda speciale è un ente strumentale dell’ente pubblico territoriale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (approvato dal consiglio dell’ente territoriale) ed è istituita per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (articolo 114, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000).

Tali organismi aziendali, infatti, integrano un soggetto giuridico autonomo rispetto all’ente da cui deriva, riconducibile all’ente pubblico economico e, quindi, non rientrante nel novero delle pubbliche amministrazioni.

L’assetto delle contribuzioni minori

Gli obblighi contributivi minori che sussistono in capo alle aziende speciali non trasformate in società di capitali si determinano sulla base delle norme che disciplinano le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni non pensionistiche: disoccupazione, malattia e maternità, ecc.

Malattia

L’obbligo contributivo per il finanziamento dell’assicurazione di malattia concerne anche i datori di lavoro che occupano lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità e che corrispondono, sulla base di un obbligo assunto contrattualmente, un trattamento economico sostitutivo della predetta indennità (comma 1-bis, articolo 20, D.L. n. 112/2008).

Queste disposizioni valgono anche per gli enti pubblici economici e per le aziende speciali limitatamente alle categorie di lavoratori per i quali l’indennità è dovuta per legge.

Maternità

In materia, l’articolo 79 del D.Lgs n. 151/2001, ha stabilito il concorso al finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione delle prestazioni economiche di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”, ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato mediante il versamento, da parte dei datori di lavoro, di un’apposita contribuzione.

Disoccupazione

I lavoratori dipendenti delle aziende speciali rientrano nel campo di applicazione della NASpI, disciplinata. Di conseguenza, per tale personale è dovuta la relativa contribuzione di finanziamento (contributo ordinario, contributo addizionale per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, incremento del contributo addizionale nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, contributo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato), secondo la disciplina recata dall’articolo 2, commi da 25 a 36 della Legge n. 92/2012.

È dovuto anche il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (articolo 25, comma 4, Legge 21 n. 845/1978).

Infine, la circolare in commento, include anche la descrizione degli obblighi per ex CUAF, Fondo di Garanzia, Fondo di Tesoreria, FIS, CIGS con relative tabelle delle aliquote contributive.