CU redditi lavoro autonomo professionale: chiarimenti delle Entrate su termine di presentazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (Agenzia delle entrate, risoluzione 4 marzo 2024, n. 13/E).

L’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, dispone che, in linea generale, le CU vengano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Tuttavia, le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta – Modello 770, ossia entro il 31 ottobre.

 

L’articolo 19 del D.Lgs. n. 1/2024 prevede, poi, che a partire da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate renda disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti).

Per questo primo anno, tuttavia, le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato.

Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.

 

Ciò premesso, per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 possono essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770).

L’Agenzia invita, tuttavia, i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le anzidette certificazioni entro il 18 marzo, poiché, in tal modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale.

A partire dalle CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

Sisma Centro Italia: proroga delle agevolazioni contributive per il 2024 e utilizzo in compensazione

L’INPS ricorda la possibilità di utilizzare in compensazione le agevolazioni contributive previste a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016, elencando i codici tributo appositamente istituiti dall’Agenzia delle entrate (INPS, messaggio 3 marzo 2024, n. 927).

L’articolo 46, comma 2, lettera d), del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, ha previsto, tra le altre agevolazioni, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

 

L’esonero riguarda le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca urbana appositamente istituita per le regioni del Centro Italia dal comma 1 del citato decreto, e che hanno subito a causa degli eventi sismici del 2016 la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015. L’agevolazione in argomento spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

 

I periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione in trattazione, originariamente circoscritti agli anni 2017 e 2018, sono stati poi prolungati anche per gli anni successivi, fino al 2023, allorquando, con il D.L. n. 215/2023 (Decreto Milleproroghe, convertito in Legge n. 18/2024), l’esonero è stato esteso anche al periodo di imposta 2024 in presenza dei presupposti di legge e nei limiti di spesa previsti, fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa.

 

In virtù della disposta proroga, l’INPS, nel messaggio in oggetto, ricorda che i destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2024). 

 

Le agevolazioni in trattazione possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE.

 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni, l’INPS elenca i codici tributo appositamente istituiti dall’Agenzia delle entrate e che sono i seguenti: “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165” e “Z166”.

CIRL Alimentari Artigianato Friuli Venezia Giulia: siglata la nota congiunta sul premio di risultato

Modificate le tabelle del premio di risultato territoriale per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane della Regione Friuli Venezia Giulia 

Il 28 febbraio è stato sottoscritta da Confartigianato Impresa FVG, CNA Friuli Venezia Giulia e Fai Cisl, Fai Cgil, Uila Uil la nota congiunta al CIRL Alimentari Artigianato, che modifica e sostituisce le tabelle retributive del CIRL del 15 gennaio 2024. Per le aziende non artigiane fino a 15 dipendenti gli arretrati per differenza verranno erogati entro e non oltre il mese di maggio 2024.Il P.R.T. viene erogato per 12 mensilità

SETTORE ALIMENTARE – AZIENDE ARTIGIANE
Livelli Aumento PRT mensile dal 1° gennaio 2024
1S 44,75 euro
1 40,18 euro
2 36,78 euro
3A 34,28 euro
3 32,42 euro
4 31,10 euro
5 29,66 euro
6 27,75 euro

 

SETTORE DELLA PANIFICAZIONE – AZIENDE ARTIGIANE
Livelli Aumento PRT mensile dal 1° gennaio 2024
A1S 37,80 euro
Al 35,14 euro
A2 32,91 euro
A3 30,14 euro 
A4 28,55 euro
B1 37,01 euro
B2 30,40 euro
B3S 29,59 euro
B3 28,62 euro
B4 27,15 euro
SETTORE ALIMENTARE – AZIENDE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI
Livelli Aumento PRT mensile dal 1° gennaio 2024
1 59,96 euro
Q 61,96 euro
2 53,45 euro
A 39,66 euro
B 36,24 euro
3 45,85 euro
C 34,18 euro
D 32,25 euro
4 41,51 euro
E 30,25 euro
5 38,26 euro
6 36,09 euro
7 33,92 euro
8 31,75 euro

Le attestazioni fiscali per il pagamento degli oneri da riscatto

I documenti sono disponibili sul Portale dei pagamenti (INPS, messaggio 1 marzo 2024, n. 908).

L’INPS ha comunicato che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2023 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, sono visualizzabili e stampabili nel Portale dei pagamenti del sito istituzionale, raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > in Aree tematiche “Portale dei Pagamenti” > cliccare su “Accedi all’area tematica” > “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”.

L’Istituto ha anche reso noto che sono disponibili le attestazioni fiscali dei versamenti per la tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado; per tale fattispecie, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Modalità di utilizzo 

L’accesso con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita; l’autenticazione mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica 3.0) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione o rendita.

Inoltre, l’INPS precisa che le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (ex ENPALS), che non dovessero essere disponibili sul Portale dei pagamenti, al percorso sopra indicato, potranno essere richieste utilizzando una specifica casella di posta elettronica, inclusa nel messaggio in commento.

Le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei pagamenti, in quanto questi enti, quali sostituti d’imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte. Viceversa, è possibile la visualizzazione dei versamenti effettuati direttamente dagli interessati, accedendo al sito dell’Istituto, nell’area tematica “Gestione Dipendenti Pubblici: i servizi per lavoratori e pensionati” > “Accedi” > “Servizi GDP” > per “Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazioni” > “Versamenti – Consultazione”.

Nel caso in cui si riscontrino discordanze tra importi attestati e importi versati, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento alla propria struttura territoriale di competenza, mentre gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI 1), potranno utilizzare una diversa casella di posta elettronica indicata comunque nel messaggio in argomento.

CIPL Edilizia Industria L’Aquila: definito l’EVR 2024

Le Parti stabiliscono l’erogazione dell’ Elemento variabile della retribuzione a decorrere dal 1˚gennaio 2024

Le Parti Sociali Provinciali Ance L’Aquila e Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Feneal-Uil, tenendo conto dei parametri nazionali e territoriali per i periodi triennali 2022-2021-2020 e 2023-2022-2021, stabiliscono per gli operai e gli impiegati della provincia dell’Aquila l’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione nella misura pari al 5% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2023, a decorrere dal 1˚gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2024.

EVR 2024 Operai
Livello Paga base al 1° luglio 2023 5% – anno 2024

euro/ora

Operaio 1° livello 5,71 0,28
Operaio 2° livello 6,68 0,33
Operaio 3° livello 7,42 0,37
Operaio 4° livello 7,99 0,40
EVR 2024 Impiegati
Livello Paga base al 1° luglio 2023 5% – anno 2024

euro/mese

Impiegato 1° livello 987,36 49,37
Impiegato 2° livello 1.155,21 57,76
Impiegato 3° livello 1.283,56 64,18
Impiegato 4° livello 1.382,31 69,11
Impiegato 5° livello 1.481,02 74,05
Impiegato 6° livello 1.777,23 88,86
Impiegato 7° livello 1.974,71 98,73

L’importo mensile dell’E.V.R. è corrisposto per 12 mensilità. Si deve tener conto che, in caso di inizio o cessazione del rapporto, ai fini della corresponsione dell’importo mensile dell’E.V.R., la frazione del mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre viene considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.