Riconoscimento dei lavori pesanti: entro il 1° maggio 2024 le domande

La presentazione delle istanze interessa i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (INPS, messaggio 23 febbraio 2024, n. 812).

L’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2024, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2025.

La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

I requisiti

Il messaggio in commento individua le diverse categorie di beneficiari, descrivendone anche i requisiti. Tra gli interessati ci sono:

– lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6);

– lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno, per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno e per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno;

– lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

Le modalità di presentazione delle domande

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.

In particolare, la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. n.67/2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2017.

Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio

L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.

In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2025.

A tale fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.

Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.

 

CIRL Alimentari Artigianato Sicilia: firmato il primo contratto

Tra le novità più apprezzate, il lavoro a intermittenza ed un incremento sul salario per i lavoratori

Il 16 febbraio è stato sottoscritto il primo CIRL applicabile ai lavoratori del settori alimentari artigianato della regione Sicilia da Confartigianato Imprese Sicilia, CNA Sicilia, Casartigianati Sicilia, Claai Sicilia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil.
Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2024.
L’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, come da CCNL, viene istituita la banca ore e le maggiorazioni per lavoro straordinario sono incrementate dell’1%.
Viene disciplinato il lavoro intermittente, per la durata di un anno a partire dal 1° marzo 2024,  relativamente ai periodi di maggiore produttività e nei fine settimana per un massimo di 75 giornate all’anno di effettiva chiamata.
Per quanto riguarda la bilateralità ed il welfare integrativo le Parti hanno concordato il ruolo centrale, estendendo l’applicazione alle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti.
Viene istituita una Commissione Paritetica per le pari opportunità, concernenti l’occupazione femminile che si riunirà ogni sei mesi per definire azioni volte a rafforzare le opportunità e la valorizzazione di un cambiamento strutturale nell’interesse di tutte le risorse umane.
E’, inoltre, prevista la possibilità per i lavoratori immigrati e non immigrati di usufruire di pause da conteggiare nei permessi retribuiti per ottemperare alle preghiere durante l’orario di lavoro.
Viene riconosciuto, a fronte della grave crisi dell’inflazione, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 un incremento pari all’1,6% da calcolarsi sul salario tabellare.

Addetti alla preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione 
Livello  Minimo al 1° gennaio 2024
A 2.014,51 euro
B 1.841,19 euro
C 1.736,42 euro
D 1.638,49 euro
E 1.536,54 euro
Settore Alimentazione
Livello  Minimo al 1° gennaio 2024
1 S 2.273,40 euro
1 2.041,15 euro
2 1.868,59 euro
3 A 1.741,27 euro
3 1.647,00 euro
4 1.579,82 euro
5 1.506,87 euro
6 1.409,82 euro
Settore Panificazione
Livello  Minimo al 1° gennaio 2024
A 1 S 1.920,20 euro
A 1 1.785,13 euro
A 2 1.671,87 euro
A 3 1.530,90 euro
A 4 1.450,44 euro
B 1 1.880,00 euro
B 2 1.544,49 euro
B 3 S 1.503,14 euro
B 3 S 1.454,11 euro
B 4 1.379,07 euro
Imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti
Livello  Minimo al 1° gennaio 2024
 1 2.481,08 euro
2 2.157,46 euro
3 1.779,92 euro
4 1.564,17 euro
5 1.402,37 euro
6 1.294,48 euro
7 1.186,62 euro
8 1.078,76 euro

Lavoratori marittimi e prestazioni di malattia: chiarimenti sulle voci retributive

L’INPS precisa quali sono le voci retributive da considerare ai fini del calcolo della prestazione di malattia dei lavoratori marittimi relativamente agli eventi insorti entro il 31 dicembre 2023 (INPS, messaggio 23 febbraio 2024, n. 803).

L’articolo 1, comma 156, della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), novellando gli articoli 6 e 10 del R.D.L. n. 1918/1937, ha modificato la misura e la retribuzione di riferimento per la base di calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare dei lavoratori marittimi.

 

In particolare, la novella prevede che – per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 – l’indennità giornaliera è pari al 60% della retribuzione. Inoltre, il medesimo comma 156, modificando l’articolo 10 del R.D.L. n. 1918/1937, ha disposto, con riferimento alla base di calcolo, che l’indennità è determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso; laddove l’evento di malattia si sia verificato nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera è calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

 

Con il messaggio in oggetto, l’INPS prende in considerazione gli eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023, confermando che, per gli stessi, costituiscono base di calcolo le componenti retributive come determinate dall’articolo 10 del citato regio decreto-legge – nella formulazione previgente alla succitata riforma recata dalla Legge di bilancio 2024 – nonché quelle aventi fondamento nella contrattazione collettiva.

 

L’articolo 10 del RDL n. 1918/1937, si ricordi, per eventi insorti in data antecedente il 1° gennaio 2024 – stante il rinvio agli articoli 71 e 72 del regolamento approvato con il regio decreto n. 200/1937 – disponeva che:

 

– il “salario” è costituito dalla paga base giornaliera, dagli accessori a carattere continuativo e dal valore convenzionale della panatica (art. 71 del regolamento);

– per gli equipaggi delle navi da pesca, aventi diritto alle indennità specifiche ove appartenenti alla platea dei beneficiari del settore pesca – soggetti alla Legge n. 413/1984 – occorre far riferimento ai salari convenzionali della contrattazione di settore (art. 72 del regolamento).

 

Pertanto, ai fini del calcolo della prestazione di malattia, per gli eventi in argomento, devono essere considerate anche le voci retributive riconducibili, oltre che alla contrattazione collettiva nazionale di settore, alla contrattazione aziendale, o ai contratti di lavoro individuali, in quanto elementi strutturali del “salario”, sempreché si tratti di componenti retributive regolarmente assoggettate a contribuzione obbligatoria.

 

Inoltre, l’INPS chiarisce che, stante l’utilizzo, per gli eventi di malattia antecedenti al 1° gennaio 2024, di un apposito flusso per l’invio dei dati retributivi, le Strutture territoriali effettuano le verifiche di congruenza tra i dati dichiarati nel suddetto flusso e riferiti ai 30 giorni precedenti lo sbarco e l’importo esposto nell’elemento relativo alla retribuzione teorica nei flussi Uniemens di riferimento, relativi, invece, alla mensilità in cui avviene lo sbarco medesimo.

 

A tale fine, occorre altresì tenere presente che eventuali componenti retributive imponibili liquidate in unica soluzione in occasione dell’evento dello sbarco e, quindi, interamente denunciate sul flusso Uniemens della mensilità in cui avviene lo sbarco, devono essere opportunamente riparametrate sulla base di un numero di mensilità pari a quelle interessate dal rapporto di lavoro per il quale viene liquidata la voce retributiva anche mediante acquisizione delle buste paga ove utili a eventuali supplementi istruttori.

CCNL Call Center e Telecomunicazioni: continuano gli incontri con il Mimit

Ampia discussione sugli strumenti di voucher per i settori Call Center e Telecomunicazioni

Nei giorni scorsi si è svolta la riunione con il Mimit conseguente agli impegni assunti durante l’incontro del 6 febbraio tra Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Telecomunicazioni relativamente ai comparti Telecomunicazioni e Call Center.
Circa le misure a sostegno dei settori, il Ministero ha affermato di voler far fruire loro dei voucher messi a disposizione al fine di favorire la copertura delle aree bianche mediante l’incentivazione all’accesso alla connettività, specie nelle aree non coperte dalla banda ultra larga.
A tal proposito il Governo fa sapere che, ciò a cui auspica, è la proposta di un ulteriore bando per l’incentivazione all’acquisto di beni e servizi di cloud e cybersecurity da parte delle aziende e dei singoli.
Le OO.SS. hanno altresì stabilito, che l’utilità dei voucher risulta non funzionale in assenza di una strategia strutturale in relazione ad una politica industriale di sviluppo nel settore telecomunicazioni.
I ritardi nelle aree bianche hanno dato prova che i voucher, senza un piano di sviluppo complessivo, sono considerati inutili per il rilancio del settore, così come occorre un piano nazionale di alfabetizzazione digitale per poter formare una platea più ampia di cittadini che possano fruire di più servizi offerti dalla connessione ad alta velocità. 

Imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine d’interesse

L’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni operative in merito all’imposta straordinaria per le banche – introdotta dal c.d. Decreto Asset – calcolata sull’incremento del margine di interesse, soffermandosi, tra l’altro, sull’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta, sulla determinazione della base imponibile, sulla soglia relativa all’ammontare massimo dell’imposta e sulle modalità e i termini per il versamento della stessa (Agenzia delle entrate, circolare 23 febbraio 2024, n. 4/E).

L’articolo 26, D.L. n. 104/2023 (c.d. “decreto Asset”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2023, ha introdotto – a seguito dell’andamento dell’economia e, in particolare, dei tassi di interesse che hanno sensibilmente inciso sul debito contratto dalle imprese e dalle famiglie – un’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine d’interesse.
Il comma 7, in particolare, prevede che le maggiori entrate derivanti da tale imposta affluiscano a un apposito capitolo del bilancio dello Stato, per essere indirizzate al finanziamento del fondo di garanzia per la prima casa, al finanziamento del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

 

L’imposta, ai sensi del comma 2, è determinata applicando un’aliquota pari al 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine riferito all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Alla luce del dato testuale, nonché della ratio desumibile dalla suddetta relazione, si ritiene, dunque, che, per determinare la base imponibile del tributo in commento, occorre considerare il margine d’interesse nella sua interezza, così come risultante dalla voce 30 del conto economico, senza apportare aggiustamenti o rettifiche. Diversamente, qualora si fosse voluto escludere determinati componenti dalla base imponibile dell’imposta straordinaria in argomento, ciò sarebbe stato opportunamente disposto con norme di maggior dettaglio.

Come previsto dalla circolare della Banca d’Italia n. 262/2005, il margine d’interesse di cui alla voce 30 del conto economico si ottiene dalla somma algebrica della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” e della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”. La base imponibile, pertanto, risulta pari alla differenza, se positiva, tra la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2023) e la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2021) aumentata del 10%. Su tale risultato si applica l’aliquota in misura pari al 40%. Qualora, quindi, l’incremento del margine d’interesse (voce 30) relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 rispetto a quello relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 sia inferiore al 10% di quest’ultimo, non emerge alcuna base imponibile assoggettabile all’imposta straordinaria.

Per consentire il corretto versamento dell’imposta straordinaria, l’importo determinato come sopra deve essere raffrontato con un ultimo parametro. Ai fini del calcolo dell’importo effettivamente dovuto, il comma 3 stabilisce, infatti, che l’«ammontare dell’imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023».

Per effetto di tale previsione, per i soggetti residenti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, l’imposta è dovuta per un ammontare pari al minor valore tra l’importo “teorico” dell’imposta  e lo 0,26% dell’ammontare dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022. Nel caso di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare occorre, invece, fare riferimento al valore rilevato alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso alla data del 1° gennaio 2023.

Nel caso di stabili organizzazioni di soggetti non residenti, si ritiene che tale riscontro debba essere effettuato considerando lo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio riferito agli elementi della medesima stabile organizzazione che soddisfano i criteri previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 92 del CRR, sempre con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Tenuto conto che non sussiste, in linea generale, un obbligo d’informativa – relativo all’importo complessivo dell’esposizione al rischio – esclusivamente su base individuale, i soggetti passivi dell’imposta straordinaria sono tenuti, in ogni caso, a fornire in dichiarazione (i.e. modello Redditi società di capitali 2024, anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare), la predetta informazione su base individuale; la relativa documentazione, sia contabile sia extracontabile, necessaria alla ricostruzione di tale parametro, dovrà essere conservata ai fini di eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

L’imposta straordinaria deve essere versata entro il 30 giugno 2024 (1° luglio poiché il 30 giugno è un giorno festivo) per i soggetti il cui esercizio coincide con l’anno solare e la cui approvazione del bilancio avviene entro centoventi giorni (i.e. quattro mesi) dalla chiusura dell’esercizio, ai sensi dell’articolo 2364, comma 2, del codice civile.

Il comma 4, al secondo periodo, diversamente, per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il termine per il versamento decorre non più dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, bensì dalla data di approvazione del bilancio. Per effetto di tale previsione, i soggetti, il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, qualora si avvalgano del maggior termine (pari a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio) normativamente previsto per l’approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 2364 del codice civile, devono effettuare il pagamento dell’imposta straordinaria, al massimo, entro il 31 luglio 2024.

 

Caso particolare è quello dei soggetti passivi di nuova costituzione, che abbiano iniziato l’attività bancaria nel corso del triennio di osservazione previsto (anni 2021-2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) e che non siano aventi causa di operazioni straordinarie aventi ad oggetto rami d’attività bancaria preesistenti. Per i soggetti che abbiano iniziato l’attività durante l’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (anno 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) il margine d’interesse da prendere in considerazione, al fine di confrontare dati omogenei, debba essere ragguagliato ad anno. Devono, invece, ritenersi esclusi dall’applicazione dell’imposta straordinaria i soggetti che abbiano iniziato l’attività durante l’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (anno 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) o in quello ancora precedente (anno 2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), attesa l’impossibilità di determinare il margine d’interesse relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (anno 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

In relazione alle banche che hanno iniziato l’attività durante l’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (anno 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) non sussiste, inoltre, il termine di confronto rappresentato dall’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, atteso che quest’ultimo è relativo alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (anno 2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).