Esenzione imposta di bollo sulle fatture emesse in relazione a esportazioni di merci

L’Agenzia delle entrate ritiene che l’esenzione dall’imposta di bollo possa trovare applicazione in relazione alle fatture emesse per la fornitura di carburanti nei confronti di unità navali militari (Agenzia delle entrate, risposta 19 febbraio 2024, n. 45).

L’articolo 1 del D.P.R. n. 642/1972 dispone che sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa.

Tale trattamento tributario è derogato in relazione ad alcune tipologie di atti e documenti indicati nella tabella B annessa al D.P.R. n. 642/1972.

L’articolo 6 della predetta tabella contempla le fatture e altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA.

Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l’IVA, l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, che, pertanto, risultano esenti dal bollo (c.d. ”principio di alternatività IVA/bollo”).

 

L’articolo 15 della medesima tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 prevede una specifica esenzione dall’imposta di bollo per le fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture proforma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all’esportazione e all’importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all’esportazione.

Al riguardo, la risoluzione n. 415755/1973 ha già avuto modo di confermare la permanenza dell’esenzione dal bollo, stabilita dal suddetto articolo 15, per le fatture relative all’esportazione di merci. Tale esenzione si applica anche alle fatture relative a cessioni di merci destinate dall’acquirente all’esportazione.

Anche la successiva risoluzione del 4 ottobre 1984, n. 311654, ha chiarito che sono esenti dall’imposta di bollo le fatture emesse senza bolletta di esportazione, qualora le relative forniture possano essere ritenute inerenti alla realizzazione dell’esportazione di merci.

In conclusione, per il caso di specie, l’Agenzia ritiene che l’esenzione dall’imposta di bollo, di cui all’articolo 15 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, possa trovare applicazione in relazione alle fatture emesse per la fornitura di carburanti nei confronti di unità navali militari.

Ebav Veneto: previsto il contributo per il controllo dei prodotti

Prevista la possibilità di richiedere entro il 30 giugno 2024 un contributo fino a 2.000 euro per le spese sostenute dalle Aziende per i controlli dei prodotti nel 2023 

L’Ebav, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto un contributo per le spese sostenute nel 2023 dalle Aziende per:
– controlli del prodotto, dei materiali e delle attrezzature (prove, test, analisi di laboratorio, analisi salubrità, etichettatura nutrizionale, verifica marcatura CE, ecc.) effettuati da Laboratori;
– controlli, effettuati dagli Enti autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per il rilascio o il mantenimento delle seguenti qualifiche:
a) denominazione di origine DOP e IGP (regolamento CE n. CE 1151/12 o successivi) o DOC, DOCG o IGT (per le aziende vitivinicole);
b) specialità tradizionali garantite STG (regolamento CE n.509/06 o successivi);
c) metodo di produzione biologico (regolamento CE 834/2007 o successivi);
d) altro Disciplinare esistente e riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
L’anno di competenza delle spese sostenute è l’anno di emissione della fattura.
E’ previsto un contributo massimo fino al 50% dei costi sostenuti:
– per le aziende metalmeccaniche, orafi, odontotecnici, tessili, occhiali, chimica, vetro, ceramica, alimentaristi, panificatori, legno, comunicazione, acconciatura-estetica, imprese di pulizie fino a 1.000 euro annui;
– per le aziende di trasporto merci fino a 2.000 euro annui.

Obbligo contributivo per CIGO e CIGS: esclusa l’Agenzia del demanio

In base alla norma di interpretazione autentica dettata dall’articolo 1, commi 205 e 206 della Legge di bilancio 2024 (INPS, messaggio 14 febbraio 2024, n. 686).

L’INPS ha illustrato gli effetti della Legge di bilancio 2024 che all’articolo 1, commi 205 e 206, ha stabilito una norma di interpretazione autentica sugli obblighi contributivi dell’Agenzia del demanio. In particolare, il comma 205 prevede che: “L’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ratificato dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, si interpreta nel senso che l’Agenzia del demanio, ente pubblico economico, è esclusa dall’applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell’industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali, di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148″. 

Pertanto, l’Agenzia del demanio  è esclusa dall’obbligo contributivo per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS) di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015.

Con il messaggio in commento, l’INPS ha quindi comunicato che alla matricola 7042554906 è stato attribuito centralmente, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, il codice di autorizzazione “1T”, che assume il nuovo significato di “Posizione Agenzia del Demanio, non soggetta a CIGS con onere carico GIAS”.

La struttura INPS territorialmente competente deve porre in essere le attività e gli adempimenti conseguenti alla citata variazione contributiva.

CIPL Edilizia Industria Bergamo: comunicati gli importi dell’EVR 2024

Da gennaio 2024 erogati i nuovi importi EVR per i lavoratori edili

Con il Comunicato redazionale del 5 febbraio 2024, le Parti Sociali territoriali Ance Bergamo, Feneal-Uil Bergamo Monza e Brianza, Filca-Cisl Bergamo, Fillea-Cgil Bergamo, dopo aver verificato i parametri per la corresponsione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (Evr), ne hanno dato positivo riscontro, convenendo poi nel voler procedere all’erogazione dell’emolumento in questione sin dal mese di gennaio.
Pertanto, nelle tabelle sottostanti, vengono riportati gli importi dell’Evr orario e mensile in vigore nel 2024.

Qualifiche Evr orario
Operaio 4° livello 0,28
Operaio specializzato 0,26
Operaio qualificato 0,23
Operaio comune 0,20

 

Qualifiche Evr mensile
1^ categoria super – 7° livello 69,20
1^categoria – 6° livello 62,28
2^ categoria – 5° livello 51,90
Assistente tecnico già in 3^ categoria – 4° livello 48,44
3^ categoria – 3° livello 44,98
4^ categoria – 2° livello 39,79
4^ categoria primo impiego – 1° livello 34,60

 

CCNL Vigilanza Privata: stabiliti nuovi aumenti

Previsti aumenti a regime di 250,00 euro per il IV livello GPG e 350,00 euro per il livello D dei Servizi di sicurezza

E’ stata sottoscritta il 16 febbraio scorso dalle Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e dalle Parti Datoriali Assiv, Anivp, Univ, Agci Servizi, Lega Coop  Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi l’ipotesi di accordo che prevede l’adeguamento salariale per gli addetti della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza.
Minimi retributivi
Ruolo Tecnico Operativo Guardi Giurate
Di seguito i nuovi importi.

Livello  Importi dall’1/6/2024 Importi dall’1/6/2025 Importi dall’1/12/2025 Importi dall’1/4/2026 Importi dall’1/12/2026
4 1.353,88 euro 1.388,88 euro 1.418,88 euro 1.468,88 euro 1.528,88 euro
6 1.185,44 euro 1.218,44 euro 1.246,73 euro 1.293,87 euro 1.350,44 euro

Gli aumenti degli altri livelli saranno ottenuti applicando i valori convenzionali del CCNL.
Addetti ai servizi di sicurezza 
Di seguito i nuovi importi.

Livello  Importi dall’1/1/2024 Importi dall’1/7/2024 Importi dall’1/10/2024 Importi dall’1/1/2025 Importi dall’1/7/2025 Importi dall’1/12/2025 Importi dall’1/4/2026 Importi dall’1/12/2026
D 1.114,29 euro 1.128,21 euro 1.160,71 euro 1.207,14 euro 1.235,00 euro 1.262,86 euro 1.281,43 euro 1.300,00 euro
E 1.021,43 euro 1.035,36 euro 1.067,86 euro 1.114,29 euro 1.142,14 euro 1.170,00 euro 1.188,57 euro 1.207,14 euro

Quattordicesima
A decorrere dal 1° gennaio 2024, viene introdotta la quattordicesima mensilità da corrispondere entro il 15 luglio.
Maggiorazioni per gli Operatori di Sicurezza
A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono previste le seguenti maggiorazioni, in sostituzione delle precedenti:
– lavoro domenicale diurno: 25% dal 1° gennaio 2024, 20% dal 1° luglio 2024, 15% dal 1° gennaio 2025;
– lavoro domenicale notturno: 30% dal 1° gennaio 2024, 25% dal 1° luglio 2024, 20% dal 1° gennaio 2025.
Una Tantum
Le Parti si impegnano a rivedersi entro il 30 aprile 2024, al fine di definirne la corresponsione.
Previsto lo scioglimento della riserva entro il 31 marzo 2024.