Intelligenza artificiale generativa a supporto del servizio di Assegno unico e universale

L’INPS ha realizzato uno Chat Bot informativo sull’Assegno Unico Universale che utilizza le tecnologie di Intelligenza Artificiale Generativa a disposizione del cittadino per migliorare la user experience (INPS, messaggio 12 febbraio 2024, n. 640).

Il servizio dell’Assistente virtuale e l’intelligenza artificiale di tipo generativo che per il momento riguardano la prestazione dell’AUU, verranno progressivamente applicati, nel corso del primo semestre del 2024, anche ad altre prestazioni erogate dall’Istituto per un accesso più rapido e intuitivo ai servizi.

 

Il cittadino che intende utilizzare l’Assistente digitale può accedere dal portale INPS alla scheda del servizio  Assegno Unico Universale e accettare l’invito ad utilizzare l’IA di tipo generativo, per ottenere risposte alle domande relative alla prestazione, senza necessità di autenticarsi.

 

L’utente può porre domande, chiedere di semplificare le risposte oppure di dettagliare meglio alcuni aspetti di interesse e la chat interloquisce fornendo risposte coerenti rispetto alle informazioni ricevute nel corso del singolo colloquio e potendo, all’occorrenza, chiedere a sua volta precisazioni per fornire risposte più mirate.

 

L’Assistente risponde, senza limiti di orario, a quesiti puntuali attinenti alla normativa e agli aspetti procedurali, fornendo informazioni pertinenti e articolate, corredate da link a servizi utili, come il simulatore importo prestazione, permettendo all’utente di approfondire ogni aspetto relativo al servizio fornito dall’INPS e tutte le modalità per passare all’azione.

 

L’INPS precisa, inoltre, che la riservatezza delle informazioni fornite dagli utenti è salvaguardata proteggendo le interazioni con il modello di intelligenza artificiale secondo gli standard di sicurezza più elevati.

Ebinter Bologna: implementate le prestazioni offerte agli iscritti

Nuovi contributi per gli aderenti all’Ente Bilaterale ed i figli a carico

L’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Bologna implementa le prestazioni indirizzate ai propri iscritti e ai figli a carico di questi, in materia di salute, famiglia, trasporto pubblico e cultura.
Tra le novità si enunciano il contributo alla genitorialità, il rimborso per l’acquisto della Card Cultura e il contributo per il trasporto pubblico.
E’ stato poi introdotto un contributo per baby sitter, nonché abbassata a 3 anni l’età del bambino per poter fruire del servizio di centri estivi, incrementando il massimale a 300,00 euro annui.
Circa la malattia del bambino con età fino a 3 anni, i giorni indennizzabili sono aumentati arrivando a 15 giorni.
Si è assistito anche ad un’estensione del contributo libri, compresi quelli universitari, per i figli dei lavoratori aderenti alla Bilateralità.
Previste nuove prestazioni per le aziende del settore in tema di certificazione parità di genere per l’assunzione e la stabilizzazione delle lavoratrici madri o delle donne vittime di violenza.
Viene poi riconosciuto il contributo riduzione orario alle aziende fino a 15 dipendenti e confermato il contributo per la serenità abitativa a favore di dipendenti di imprese che fruiscono di ammortizzatori sociali attraverso la sottoscrizione di accordo sindacale.
I servizi di cui sopra vanno ad affiancare le prestazioni già previste con l’accordo sul Welfare Territoriale andando quindi a migliorare quelle già in essere.
Le domande per richiedere l’accesso ai contributi enunciati devono esser complete di tutta la documentazione inerente ed inviate esclusivamente: accedendo dall’area riservata del sito, tramite pec, tramite le applicazioni che lo consentono, mediante raccomandata, con consegna diretta da parte dell’interessato o di un suo incaricato presso gli uffici dell’Ente adibiti a questo, e da ultimo, attraverso una delle OO.SS. a cui è possibile rivolgersi chiedendo assistenza per la compilazione della domanda. Queste vengono accolte e liquidate fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione, mentre per i figli degli iscritti, deve esser compilata una domanda distinta.

 

Trattamenti straordinari di integrazione salariale: le modalità operative

Fornite le istruzioni per il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro a titolo di CIGS (INPS, messaggio 9 febbraio 2024, n. 617).

L’INPS ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate a titolo di CIGS relativamente a quanto disposto dall’articolo 30 del D.L. n. 48 (Decreto Lavoro). Infatti, durante la gestione dei provvedimenti di concessione dei trattamenti di CIGS in questione è emerso che, in taluni casi, il relativo decreto ministeriale ha disposto che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato, secondo la disciplina prevista dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 148/2015.

Le istruzioni procedurali

In particolare, l’INPS ha comunicato che nel “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: “147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23”.

Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale

Per quanto riguarda le modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 30 del D.L n. 48/2023, i datori di lavoro devono operare nel seguente modo.

In seguito all’autorizzazione da parte dell’INPS per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento<DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale.

In questo caso trova applicazione il termine di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3 del D.Lgs. n. 148/2015.

Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.

I datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento del contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’INPS avvenga, invece, nel mese in cui termina l’evento CIGS o successivamente, i datori di lavoro sono tenuti a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.

CCNL Alimentari Industria: approvata l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo

I sindacati richiedono un aumento salariale, maggiore conciliazione dei tempi di vita e lavoro, riduzione dell’orario di lavoro a 36 ore settimanali, riforma del sistema di inquadramento

Nei giorni scorsi i sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno presentato e approvato all’unanimità l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto industria e cooperazione alimentare. Si procederà, pertanto, alla fase di consultazione in tutti i luoghi di lavoro ed a maggio, si procederà alla loro approvazione e all’avvio dei negoziati con le controparti.
Di seguito gli argomenti trattati.
Sistema di inquadramento 
In linea con quanto condiviso in occasione dell’ultimo rinnovo, viene richiesto un aggiornamento sull’attuale sistema di inquadramento contrattuale.
Orario e organizzazione del lavoro 
Viene richiesta una riduzione dell’orario di lavoro a 36 ore a parità di salario, rimodulando conseguentemente le ulteriori riduzioni attualmente previste per i lavoratori turnisti, anche in turni avvicendati o a scorrimento.
Mercato del lavoro
Fai-Cisl,Flai-Cgil e Uila-Uil ritengono che vadano valorizzate e privilegiate le forme contrattuali che permettano un lavoro di qualità, dignitoso e stabile. Si chiede di privilegiare il contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato di ogni livello, quello a tempo determinato, anche stagionale, assistito da meccanismi di
progressiva stabilizzazione e il contratto part-time, purché volontario. 
Formazione professionale
I Sindacati propongono di adeguare la disciplina del diritto allo studio, prevedendo l’utilizzo dei relativi permessi per tutti i percorsi di istruzione di qualsiasi ordine e grado e semplificando il loro accesso e la loro fruizione.
Viene, inoltre, richiesto di incrementare e rafforzare i compiti affidati all’EBS in materia di formazione.
Violenza di genere e mobbing
Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil chiedono di rafforzare le azioni necessarie a contrastare la violenza di genere, le molestie sessuali ed il mobbing nei luoghi di lavoro,
ampliando le informative aziendali, prevedendo pacchetti specifici di ore di formazione e momenti di coinvolgimento per le lavoratrici e per i lavoratori.
Conciliazione dei tempi di lavoro e parità di genere 
Al fine di favorire la genitorialità condivisa, la cura dei familiari e l’intercambiabilità dei ruoli, nonché azioni utili a sostenere l’occupazione femminile, si chiede di prevedere:
8 ore annue di permessi retribuiti per la malattia del figlio da 0 a 10 anni;
– 8 ore annue di permessi retribuiti per genitori di bambini fino a tre anni d’età per il loro inserimento all’asilo nido;
– ulteriori 8 ore annue di permessi retribuiti per l’assistenza ai genitori anziani per ricovero e/o dimissioni, day hospital nonché per visite mediche specialistiche.

Bonus genitori separati o divorziati in stato di bisogno: presentazione della domanda

Nell’ambito del fondo per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, al fine di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento non corrisposto o solo parzialmente corrisposto a causa delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’INPS rende note le modalità di presentazione della domanda per accedere all’apposito bonus (INPS, messaggio 9 febbraio 2024, n. 614).

La misura in oggetto è prevista all’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021,che ha istituito un fondo per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, al fine di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Viene erogato dall’INPS un contributo al genitore che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente), laddove tale genitore, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019.

 

Ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all’importo di 8.174 euro.

 

Il contributo è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento, fino a concorrenza di 800 euro mensili, e per un massimo di 12 mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino a esaurimento delle risorse.

 

Modalità di presentazione della domanda di Bonus

 

La domanda per ottenere, in presenza dei necessari requisiti, il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi, può essere presentata a partire dal 12 febbraio 2024 e sino al 31 marzo 2024.

 

Occorre utilizzare l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”, disponibile sul portale istituzionale dell’INPS nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS).

 

In fase di compilazione della domanda è necessario indicare gli anni fra quelli interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente in stato di bisogno è stato inferiore o uguale a 8.174 euro.

 

È altresì necessario immettere i dati relativi all’altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento, selezionando i dati dagli appositi menu a tendina. Deve inoltre essere allegata la documentazione (ad esempio, sentenza di separazione, provvedimenti di autorità municipali, ecc.) che attesti il diritto all’assegno di mantenimento.

 

In presenza di un figlio maggiorenne disabile, deve essere allegata anche l’attestazione della disabilità qualora la stessa sia stata certificata in data antecedente al 2010, oppure provenga da contenzioso o sia stata rilasciata dalle Province Autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.

 

Vi è la possibilità di compilare anche parzialmente la domanda e salvarla nello stato “Bozza” per completarla e inviarla in un secondo momento, non appena in possesso di tutta documentazione necessaria, sempre entro il termine ultimo del 31 marzo 2024.

 

Al termine del periodo di presentazione delle domande e della successiva istruttoria a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia, l’INPS procede alla corresponsione del contributo economico ai beneficiari nella misura indicata dal Dipartimento medesimo.

 

La misura viene erogata esclusivamente sulla base dei criteri, delle disposizioni e dell’indicazione dei beneficiari forniti dal Dipartimento per le politiche della famiglia, senza che rilevi l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Il recupero degli importi corrisposti indebitamente è a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia che è anche l’unico soggetto titolare della legittimazione passiva in caso di controversie giudiziarie inerenti al contributo.