D.L. sicurezza energetica, fonti rinnovabili e sostegno a imprese energivore convertito in Legge

La Legge 2 febbraio 2024, n. 11, di conversione, con modificazioni, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2024, n. 31.

La Legge di conversione n. 11/2024 del D.L. n. 181/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore l’8 febbraio 2024 e prevede disposizioni urgenti:

  • per la sicurezza energetica del Paese;

  • per la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia;

  • per il sostegno alle imprese a forte consumo di energia;

  • in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023.

Di seguito alcune delle misure previste.

 

L’articolo 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori. In particolare viene disposto che fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti concedenti attribuiscano una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico di soggetti iscritti nell’elenco delle imprese elettrivore istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA.

 

L’articolo 2 sostituisce l’articolo 16 del D.L. n. 17/2022, recante norme per incrementare la produzione nazionale di gas e la sua vendita a prezzi ragionevoli a clienti finali industriali a forte consumo di gas, cd. “gasivori“.

 

L’articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l’accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità.

 

L’articolo 4-bis, prevede la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA) degli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari.

 

In materia di misure a sostegno dell’edilizia privata, l’articolo 4-quater estende da due anni (come previsto dall’art. 10-septies del D.L. n. 21/2022) a 30 mesi la proroga:

– dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’art. 15 del Testo unico in materia edilizia, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023);

– del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della Legge n. 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023).

 

L’articolo 4-quinquies reca disposizioni introdotte al fine di facilitare l’accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell’area dell’Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016.

 

L’articolo 4-octies, incrementa di 150 milioni annui a decorrere dal 2025 l’ammontare della parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.

 

L’articolo 14-bis, prevede il rifinanziamento di 5 milioni di euro, per il 2024, del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica.

 

L’articolo 15 reca disposizioni urgenti per l’attività di ricostruzione dei territori nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità.

 

Infine l’articolo 18-bis prevede l’esenzione dall’applicazione dell’IMU, per l’anno 2024, per i fabbricati ad uso abitativo distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ubicati nei territori della regione Umbria (quindi non solamente nel territorio del comune di Umbertide, come invece prevede la normativa vigente) colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023. 

Assegni familiari e quote di maggiorazione pensione, gli importi rivalutati per il 2024

L’INPS rende noti i limiti di reddito familiare e i limiti di reddito mensili rivalutati a decorrere dal 1° gennaio 2024 (INPS, circolare 7 febbraio 2024, n. 31).

Dal 1° gennaio 2024 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

 

I soggetti a cui si riferiscono le indicazioni fornite con la circolare in oggetto sono quelli esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e i piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e i pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). 

 

L’INPS ricorda che, nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o a essa connessi. 

 

Pertanto, per il 2024, gli importi delle prestazioni in argomento sono i seguenti:

 

– 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle, nipoti;

10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle, nipoti;

1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

 

I limiti di reddito familiare da considerare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2024 sono stati aggiornati tenuto conto della misura del tasso d’inflazione programmato per il 2023 che è stata pari al +4,3%.

 

Dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi), si applica la seguente tabella:

 

Nucleo familiare Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
Euro Euro
2 persone 17.715,95 21.216,75
3 persone 22.779,35 27.276,19
4 persone 27.204,24 32.578,65
5 persone 31.632,83 37.881,18
6 persone 35.850,10 42.932,63
7 o più persone 40.066,61 47.983,28

Invece, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per l’anno 2024:

 

843,04 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti;

1.475,32 euro per 2 genitori ed equiparati.

Le aliquote 2024 per i pescatori autonomi

Illustrate anche le modalità e i termini per il versamento della contribuzione per questa categoria di lavoratori (INPS, circolare 6 febbraio 2024, n. 29).

L’INPS ha comunicato le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, relativamente al 2024. Inoltre, l’Istituto ha anche illustrato le modalità e i termini per il versamento della contribuzione.

In particolate, data la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023, pari al 5,4%, per l’anno 2024, la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, risulta come segue:

Anno 2024 Retribuzione convenzionale
Misura giornaliera € 31,60
Misura mensile (25gg) € 790,00

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolat i contributi dovuti dai pescatori autonomi per l’anno in corso.

Aliquota contributiva dovuta al FPLD

A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per l’anno 2024 nei confronti dei pescatori l’aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%.

Tale aliquota risulta determinata come segue:

Gestione F.P.L.D. Aliquote Coefficienti di ripartizione
Base 0,11 0,007383
Adeguamento 14,79 0,992617
Totale 14,90 1

Il contributo mensile per l’anno 2024, risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a 117,71 euro così suddiviso:

F.P.L.D. Contributo mensile
Base € 0,87
Adeguamento € 116,84                                                                          
Totale € 117,71

Sgravio contributivo (articolo 6, D.L. n. 457/1997)

A decorrere dal mese di gennaio 2024 le imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari possono fruire del beneficio spettante ai sensi dell’articolo 6, D.L. n. 457/1997) nella seguente misura percentuale del 44,32%.

Di conseguenza, nel 2024 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 65,54 euro così suddiviso:

F.P.L.D. Contributo mensile
Base € 0,48
Adeguamento € 65,06
Totale € 65,54    

Riscossione del contributo di maternità

Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 151/2001, alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del predetto beneficio si provvede con il versamento di un contributo, la cui misura, a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’articolo 12, terzo comma della Legge n. 250/1958, è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari all’importo mensile di 0,62 euro.

Lo stesso contributo è riscosso congiuntamente al contributo IVS.

Infine, nessuna novità in materia di versamento del contributo che, l’INPS rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.

 

 

 

 

CCNL Terziario Federterziario: siglato il Protocollo Straordinario

Previsti nuovi aumenti e un importo a titolo di Una Tantum lordo pari a 200,00 euro

Il 25 gennaio scorso è stato sottoscritto da Federterziario e Ugl Terziario il Protocollo Straordinario, con l’obiettivo di dare una risposta economica ai lavoratori del settore nelle more del rinnovo del CCNL, scaduto il 31 dicembre 2022.
Innanzitutto, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo viene corrisposto, a titolo di indennità di vacanza contrattuale, un importo una tantum lordo pari a 200,00 euro per tutti i livelli retributivi, così suddiviso:
100,00 euro con la retribuzione di aprile 2024;
– 100,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.
Gli importi verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2024. Non saranno conteggiati ai fini dell’anzianità di servizio i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite.
Inoltre, a partire dal 1° maggio 2024, verranno erogati i seguenti aumenti contrattuali, da intendersi quale incrementi lordi mensili della paga base, a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali e proporzionati al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Livello  Acconto dal 1° maggio 2024
Quadri 50,08 euro
I 44,00 euro
II 39,19 euro
III 35,60 euro
IV 30,00 euro
V 27,30 euro
VI 24,70 euro
VII 21,50 euro

La visita medica di verifica di idoneità alla mansione dopo l’assenza per malattia

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua quali sono i lavoratori che devono essere sottoposti alla visita medica precedente alla ripresa dell’attività lavorativa in caso di malattia protrattasi oltre i 60 giorni (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 6 febbraio 2024, n. 1).

In caso di assenza per malattia di durata superiore ai 60 giorni è necessario che il lavoratore, per la ripresa del lavoro, sia sottoposto alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. n. 81/2008 anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT)?.

 

A questa domanda risponde la Commissione per gli interpelli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, richiamando la normativa di riferimento nonché la giurisprudenza intervenuta sul tema.

 

La “sorveglianza sanitaria” è, per definizione, l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (articolo 2, D.Lgs. n. 81/2008).

 

L’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1 prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.

 

Lo stesso articolo, al comma 2, alla lettera e-ter) prevede, in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.

 

Il datore di lavoro ha poi l’obbligo di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (articolo 18, comma 1, lettera bb).

 

La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, (sentenze nn. 29756/2022 e 7566/2020) si è espressa nel senso di ritenere che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre 60 giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica.

 

Pertanto, alla luce dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza sopra richiamata, la Commissione conclude che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter) del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.