Istruzioni operative delle Entrate sul primo modulo della riforma fiscale: le tre aliquote IRPEF 2024

Pubblicate le istruzioni operative dell’Agenzia delle entrate sulla prima parte della riforma fiscale che si applicherà nel 2024, così da fornire agli uffici dell’amministrazione finanziaria le indicazioni per applicare correttamente le norme contenute nel D.Lgs. n. 216/2023 (Agenzia delle entrate, circolare 6 febbraio 2024, n. 2/E).

L’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, introduce rilevanti novità in materia di IRPEF, con effetti limitati al periodo d’imposta 2024, disponendo l’applicazione di nuove aliquote e scaglioni di reddito in sede di determinazione dell’imposta lorda.

In particolare è stata prevista la riduzione delle aliquote da 4 a 3: la prima del 23% per i redditi fino a 28.000 euro; poi del 35% per i redditi superiori a 28 e fino a 50.000 euro ed infine del 43% sopra questa ultima soglia.

 

Ulteriori novità del 2024 riguardano:

  • la detrazione da lavoro dipendente con un aumento di 75 euro;

  • la riduzione dell’ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri per i redditi sopra i 50.000 euro e l’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE).

Viene, dunque, innalzata da 1.880 a 1.955 euro la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati a condizione che il reddito complessivo non superi 15.000 euro. In altri termini, spiega l’Agenzia, per il 2024, la no-tax area sale a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti.

 

I Comuni, le Regioni e le Province autonome hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’IRPEF.

 

Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% è ridotto di un importo pari a 260 euro. Il taglio interessa anche le erogazioni liberali a favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, sono invece escluse le spese sanitarie.

Per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, invece, la decurtazione di 260 euro sarà applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto della riduzione progressiva delle detrazioni del 19%, introdotta dalla manovra per il 2020 e regolata dall’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.

 

Il D.Lgs. n. 216/2023 dispone, infine, l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, dell’agevolazione alla capitalizzazione delle imprese (ACE), un aiuto finalizzato a favorire la crescita economica delle aziende riequilibrando il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.

Al riguardo, precisa la circolare dell’Agenzia, il Decreto stabilisce la cancellazione dell’ACE fino ad esaurimento dei relativi effetti, quindi sono da intendersi salve le deduzioni pregresse non utilizzate per carenza di imponibile e che quindi potranno comunque essere utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi successive.

CCNL Metalmeccanica Artigianato: siglato il rinnovo

Nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore 

In data 10 gennaio 2024 Conflavoro-Pmi, Fesica-Confsal con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Artigianato scaduto lo scorso 31 luglio 2023. La nuova disciplina contrattuale decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e regola i rapporti di lavoro subordinato per i lavoratori del comparto.
Tra le novità più importanti rilevano i nuovi minimi retributivi nonché gli acconti salariali a titolo di anticipazione riassorbibile di futuri aumenti contrattuali.
Settore metalmeccanica e installazione impianti

Livello Minimi Acconti al 1°gennaio 2024 Minimi al 1° gennaio 2024 Acconti al 1° aprile 2024 Minimi al 1° aprile 2024
1 1.834,80 63,00 1.897,80 58,00 1.955,80
2 1.707,20 58,60 1.765,80 54,00 1.819,80
3 1.612,05 55,50 1.667,55 51,00 1.718,55
4 1.550,10 53,20 1.603,30 49,00 1.652,30
5 1.461,05 50,20 1.511,25 46,20 1.557,45
6 1.407,20 48,30 1.455,50 44,50 1.500,00
7 1.341,90 46,10 1.388,00 42,50 1.430,50

Altresì, per quanto riguarda il livello 1° è da corrispondere ai lavoratori appartenenti a tale inquadramento un’indennità di funzione pari a 50,00 euro.
Settore orafi, argentieri e affini

Livello Minimi Acconti al 1° gennaio 2024 Minimi al 1° gennaio 2024 Acconti al 1° aprile 2024 Minimi al 1° aprile 2024
1 1.836,30 63,00 1.899,30 58,00 1.957,30
2 1.710,85 59,00 1.769,85 54,00 1.823,85
3 1.557,35 53,30 1.610,65 49,10 1.659,75
4 1.464,70 50,20 1.514,90 46,20 1.561,10
5 1.408,45 48,20 1.456,65 44,50 1.501,15
6 1.335,40 45,80 1.381,20 42,20 1.423,40

Ai lavoratori inquadrati al 1° livello è da aggiungere l’indennità di funzione pari a 50,00 euro.
Settore odontotecnici

Livello Minimi Acconti al 1° gennaio 2024 Minimi al 1° gennaio 2024 Acconti al 1° aprile 2024 Minimi al 1° aprile 2024
1 1.721,65 62,15 1.783,80 57,20 1.841,00
2 1.630,85 59,00 1.689,85 54,20 1.744,05
3 1.474,20 53,30 1.527,50 49,00 1.576,50
4 1.388,05 50,20 1.438,25 46,20 1.484,45
5 1.329,35 48,10 1.377,45 44,20 1421,65
6 1.279,05 46,20 1.325,25 42,50 1.367,75

Al livello 1° è da erogare anche un’indennità di funzione di 50 euro.
Settore restauro artistico di beni culturali

Livello Minimi Acconti al 1° gennaio 2024 Minimi al 1° gennaio 2024 Acconti al 1° aprile 2024 Minimi al 1° aprile 2024
Q Super 2.458,50 75,70 2.534,20 69,70 2.603,90
Q 2.458,50 75,70 2.534,20 69,70 2.603,90
1 2.308,50 71,10 2.379,60 65,50 2.445,10
2 1.775,60 54,75 1.830,35 50,30 1.880,65
3 1.650,05 50,90 1.700,95 46,85 1.747,80
4 1.627,60 50,15 1.677,75 46,15 1.723,90
5 1.525,60 47,00 1.572,60 43,30 1.615,90
6 1.456,70 45,00 1.501,70 41,35 1.543,05

Per il comparto restauro artistico di beni culturali ai lavoratori inquadrati al livello Quadro Super è da aggiungere l’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili.
Al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato al 4° livello viene erogata un’indennità di ruolo strategico di 100,00 euro mensili.

Gli acconti presenti nelle tabelle vengono versati a titolo di anticipazione riassorbibile dei futuri aumenti contrattuali. Per il personale assunto a tempo parziale tali acconti vengono riproporzionati in base all’orario lavorativo prestato, mentre per quanto riguarda gli apprendisti vengono applicate le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione.

CIPL Edilizia Industria Imperia: definito l’EVR per il 2024

CIPL Edilizia Industria Imperia: definito l’EVR per il 2024

L’EVR viene erogato ai lavoratori dell’edilizia dal 1° gennaio 2024 

Il 24 gennaio scorso, l’Ance Imperia e le Parti sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si sono incontrate per dare corso agli adempimenti previsti dall’ accordo di rinnovo del 29 luglio 2022 relativo al CIPL Edilizia Industria, al fine di determinare l’importo dell’EVR, con decorrenza 1° gennaio 2024. Dopo aver esaminato i parametri congiunturali contrattualmente stabiliti e riscontrando, sulla base del confronto tra il triennio 2023-2022-2021 e il triennio 2022-2021-2020, l’esito positivo degli indicatori che determinano l’Elemento variabile della retribuzione, hanno definito i valori dell’emolumento riportati in tabella.

Livelli e Categorie Calcolo EVR territoriale  Raffronto parametri aziendali 
Minimo paga 1° marzo 2022 EVR mensile 2,00% EVR orario (mensile/173) 2 Positivi EVR territoriale intero 1 Positivo EVR territoriale al 50% 2 Negativi EVR non erogato
mensile orario mensile orario
7° Livello

(1^ super)

1.894,71 37,89 0,22 37,89 0,22 18,95 0,11
6° Livello

(1^ categoria)

1.705,23 34,10 0,20 34,10 0,20 17,05 0,10
5° Livello

(2^ categoria)

1.421,02 28,42 0,16 28,42 0,16 14,21 0,08
4° Livello

(assist. tecnico) operaio 4 liv.

1.326,31 26,53 0,15 26,53 0,15 13,26 0,08
3° Livello

(3^ categoria) operaio specializ.

1.231,56 24,63 0,14 24,63 0,14 12,32 0,07
2° Livello

(4^ categoria) operaio qualificato

1.108,41 22,17 0,13 22,17 0,13 11,08 0,07
1° Livello

(4^ cat. 1° impiego) operaio comune

947,36 18,95 0,11 18,95 0,11 9,47 0,06

CIPL Edilizia Cooperative Perugia: determinato l’EVR 2024 per i lavoratori del settore

Definito l’Elemento variabile della retribuzione 2024

Il 12 gennaio 2024 Ance Perugia, Legacoop Produzione e Servizi, Fillea-Cgil Umbria, Filca-Cisl Umbria e Feneal-Uil Umbria hanno sottoscritto il verbale di accordo con cui è stata definita la modalità di erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per quest’anno.
Le Parti firmatarie hanno proceduto al confronto dei parametri territoriali, realizzando la comparazione degli ultimi tre anni di riferimento con quello immediatamente precedente.
I parametri sono:
– il numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Perugia (20%);
– il monte salari denunciato alla Casa Edile di Perugia (20%);
– le ore denunciate alla Cassa Edile di Perugia al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro (20%);
– la massa salari su ore lavorate così come risultanti alla Cassa Edile di Perugia (40%).
Dall’analisi effettuata, risulta che tutti i quattro parametri hanno conseguito un valore positivo.
Per quest’anno quindi, le OO.SS. danno atto alla concretizzazione della decorrenza dell’Evr nella misura del 4%.
Difatti, nelle tabelle sottostanti vengono riportati i valori aggiornati di tale emolumento relativo alle province di Perugia e Terni per il 2024.
EVR Operai Perugia – Terni

Livello Minimo Elemento Variabile della Retribuzione
1° liv 5,48 0,22
2° liv. 6,41 0,26
3° liv. 7,12 0,28
4° liv. 7,67 0,31

EVR Impiegati Perugia – Terni

Livello Minimo Elemento Variabile della Retribuzione
1° liv 947,36 37,89
2° liv. 1108,41 44,34
3° liv. 1231,56 49,26
4° liv. 1326,31 53,05
5° liv. 1421,02 56,84
6° liv. 1705,23 68,21
7° liv. 1894,71 75,79
Quadri 1894,71 75,79

 

Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico: le istanze di riesame

Fornite le istruzioni, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande (INPS, messaggio 5 febbraio 2024, n. 491).

L’INPS ha comunicato le istruzioni per la presentazione delle istanze relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti per le indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2021 e nell’anno 2022, pari a 550 euro (articolo 2-bis, D.L. n. 50/2022, cosiddetto Decreto Aiuti).

In particolare, le istanze in questione sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti. L’INPS nel messaggio in commento rende note anche le indicazioni per la gestione delle medesime da parte delle proprie strutture territoriali.

I requisiti

In effetti, la norma di interpretazione autentica (articolo 18, comma 1, D.L. n. 145/2023) ha chiarito che la previsione di cui all’articolo 2-bis del decreto Aiuti è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti od orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane e che possano fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2-bis del Decreto Aiuti.

L’articolo 18, comma 2 del D.L. n. 145/2023 ha peraltro previsto anche un’indennità una tantum pari a 550 euro in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane.

La gestione delle richieste di riesame

In allegato al messaggio in commento, l’INPS riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione delle indennità e la documentazione che il soggetto interessato deve allegare all’istanza qualora intenda chiedere il riesame (Allegato n. 1 per le domande dell’anno 2022 e Allegato n. 2 per le domande dell’anno 2023). Il termine non perentorio per proporre riesame è di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in questione (o dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di utile documentazione.

In particolare, l’utente può fare richiesta di riesame attraverso il pulsate “Chiedi riesame” disponibile nella sezione “Dati della domanda”, accessibile secondo le indicazioni fornite messaggio in argomento.

La richiesta di riesame prevede l’inserimento di una motivazione e il contestuale invio della relativa documentazione attraverso il link “Allega documentazione”.