Imposte di registro, ipocatastali e bollo: le novità post-riforma di maggior interesse

L’Agenzia delle entrate ha analizzato le recenti modifiche normative in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e tributi minori (Agenzia delle entrate, circolare 14 marzo 2025, n. 2).

Queste modifiche sono parte integrante della riforma fiscale attuata dai decreti legislativi n. 139 e 87 del 2024, che introducono significative innovazioni nel sistema tributario italiano.

 

Tra le principali novità, l’Agenzia evidenzia l’implementazione del meccanismo di autoliquidazione per gli atti soggetti a registrazione, le semplificazioni in materia di accesso alle banche dati del Catasto e di pagamento dell’imposta di bollo.

 

Un aspetto rilevante riguarda il nuovo articolo 41 del Testo unico Registro (TUR), che prevede che il calcolo dell’imposta competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all’ufficio.

Novità anche in materia di trasferimenti di azienda: viene infatti ammessa espressamente, a determinate condizioni, la separata applicazione delle aliquote relative ai trasferimenti a titolo oneroso dei diversi tipi di beni che compongono l’azienda, al posto dell’aliquota unica.

 

Inoltre, la circolare evidenzia le semplificazioni relative all’accesso alle banche dati del Catasto. Per incentivare l’utilizzo dei canali online, è stata eliminata la maggiorazione del 50% per l’accesso diretto ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale.

Oltre a ciò, non si applicano tributi o altri oneri agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o
abitazione, che sono effettuati d’ufficio dall’Agenzia delle entrate.

 

Per quanto concerne l’imposta di bollo, la disciplina è stata razionalizzata tenendo conto della dematerializzazione dei documenti e degli atti.

Le modalità di pagamento sono state semplificate: per gli atti da registrare in termine fisso, il pagamento dell’imposta di bollo avverrà non più al momento della formazione dell’atto, ma entro il termine previsto per la registrazione tramite modello F24.

È stata inoltre introdotta la possibilità di utilizzare il contrassegno telematico per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale presso l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Infine, è consentita la presentazione di dichiarazioni integrative per correggere errori od omissioni riguardanti l’imposta di bollo e l’imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine.

CIPL Edilizia Industria Milano, Lodi, Monza e Brianza: definito l’EVR 2025

Stabilito l’importo nella misura del 4%

Lo scorso 10 marzo è stato siglato dall’Associazione delle Imprese Edile Complementare  e la Fenal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil delle Province di Milano, Londa, Monza e Brianza il verbale di accordo per l’applicazione dell’EVR spettante nel 2025 e definito nella misura del 4% dei minimi tabellari vigenti al 31 dicembre 2024.
I parametri verificati sono stati:
1. numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile;
2. monte salari denunciati;
3. ore denunciate in Cassa Edile;
4. numero delle imprese iscritte in Cassa Edile.
Viene, inoltre, stabilito che le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR 2025 o per erogarlo in misura ridotta pari al 65% dell’EVR territoriale dovranno rispettare la procedura di verifica dei parametri aziendali. 

Pensionati all’estero: parte l’accertamento dell’esistenza in vita 2025 e 2026

Il processo di verifica sarà articolato in due fasi cronologicamente distinte e sarà effettuato da effettuata da Citibank N.A. (INPS, messaggio 13 marzo 2025, n. 890).

Come di consueto, l’INPS ha reso noto l’avvio della campagna per la verifica dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero; in questo caso si tratta dell’accertamento per gli anni 2025 e 2026.

La verifica viene effettuata come in precedenza dalla Citibank N.A. quale fornitore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale.

Il processo di verifica sarà articolato in 2 fasi. La prima, riferita all’anno 2025, che si svolgerà da marzo 2025 a luglio 2025, riguarderà i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi. Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita a partire dal 20 marzo 2025 e i pensionati dovranno fare pervenire le attestazioni entro il 15 luglio 2025. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di agosto 2025, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 agosto 2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di settembre 2025.

La seconda fase della verifica, che si svolgerà da settembre 2025 a gennaio 2026, riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire dal 17 settembre 2025 e i pensionati dovranno fare pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 15 gennaio 2026. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2026, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2026, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2026.

L’INPS evidenzia che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita, indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

Nella circolare in commento, inoltre, sono inclusi i criteri di esclusione di alcuni gruppi di pensionati dall’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita, le modalità di richiesta delle attestazioni di esistenza in vita per i pensionati coinvolti nella prima fase della verifica 2025 e di produzione della prova dell’esistenza in vita, nonché le modalità di riemissione delle rate non pagate e i canali di contatto con il servizio di supporto Citi.

CCNL Terziario (Confimea-Ugl): sottoscritto protocollo straordinario

In attesa del rinnovo del contratto previsti Una Tantum ed incrementi retributivi

Il 29 gennaio 2025 Confimea, Confederazione delle Confederazioni Italiane d’Imprese industriali, Commerciali, Artigiane, Agricole e dei Servizi e della Professioni e
Ugl Terziario Nazionale hanno sottoscritto un protocollo straordinario. 
Il contratto sottoscritto in data 22 febbraio 2021, in piena emergenza pandemica, non aveva previsto incrementi economici per la particolare gravità del periodo. Pertanto le Parti Sociali, in attesa del rinnovo del CCNL, hanno convenuto sulla necessità di dare una risposta economica alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore, per contribuire alla tenuta del loro potere d’acquisto, avuto riguardo del congelamento delle retribuzioni previsto dal contratto in vigore fino al 31 dicembre 2023. 
Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo verrà corrisposto un importo una tantum lordo pari a 700,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento. L’importo verrà riconosciuto in tre soluzioni, nelle quantità ed alle scadenze di seguito indicate:
300,00 euro lordi con la retribuzione di febbraio 2025;
200,00 euro lordi con la retribuzione di maggio 2025;
200,00 euro lordi con la retribuzione di luglio 2025.
Gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2023. Non saranno conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto.
Inoltre al personale in forza verranno erogate delle somme a titolo di incremento del minimo retributivo della retribuzione nazionale conglobata. In particolare:
40,00 euro lordi mensili al IV livello dal 1° marzo 2025; 
40,00 euro lordi mensili al IV livello dal 1° giugno 2025;
30,00 euro lordi mensili al IV livello dal 1° ottobre 2025. 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Agidae: ratificato l’accordo di rinnovo del contratto di settore

Previsto un aumento economico di 175,00 euro per il livello medio

Il 12 marzo 2025, a seguito di un intenso percorso di confronto, le Parti sociali hanno ufficialmente sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Agidae per il triennio 2023-2025. 
Tale accordo, che interessa gli oltre 17 mila lavoratori degli Istituti Socio-Sanitari, Assistenziali ed Educativi Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica, prevede significativi miglioramenti sul piano economico, normativo e del welfare, rafforzando le tutele dei dipendenti. 
Dal punto di vista economico, invero, è stato previsto un aumento complessivo pari a 175,00 euro al livello medio C2, che verrà erogato in due tranches:
– 100,00 euro a partire da febbraio 2025;
– 75,00 euro con la busta paga di ottobre 2025. 
Inoltre, vengono incrementate sia le maggiorazioni per il lavoro supplementare, lavoro notturno e per le ore notturne lavorate nei giorni festivi; sia l’indennità per la presenza notturna nelle strutture socioassistenziali educative per i minori, che arriva fino a 45,00 euro. 
Un altro aspetto importante dell’accordo, è l’introduzione della previdenza complementare, con la nascita del fondo Previfonder. Difatti, a partire dal 1° febbraio 2025, i datori di lavoro dovranno versare per ogni dipendente una quota pari al 1,5% della retribuzione ed i lavoratori potranno versare una quota a proprio carico ed il Tfr. 
Con riferimento all’inquadramento professionale, dal 1° marzo 2025, per il personale senza titolo specifico impiegato nell’attesa notturna nelle comunità per minori viene istituita la nuova posizione economica A1. 
Infine, previste novità anche in tema di maternità, stabilendo il diritto al riconoscimento di un’indennità pari al 100% della retribuzione durante il periodo di astensione obbligatoria.