CIPL Edilizia Industria Bolzano: definito l’EVR 2024 per i dipendenti del settore

Definiti gli importi per impiegati ed operai edili per il 2024

Il 18 gennaio 2024 il Collegio Costruttori della provincia autonoma di Bolzano insieme alla Flc-Lfb Federazione lavoratori costruzioni, composta da Feneal-Sgk/Uil, Filca-Sgb/Cisl e Fillea-Agb/Cgil, e l’Usas-Sezione edili hanno sottoscritto il verbale di accordo che definisce l’importo relativo all’Elemento Variabile della Retribuzione da erogare ad operai ed impiegati del settore edile della provincia di Bolzano.
Le Parti hanno verificato l’esito positivo dei quattro indicatori dei sei previsti per il riconoscimento dell’emolumento e definito l’EVR nella misura del 100% dell’aliquota del 6% calcolata sui minimi tabellari in vigore alla data di sottoscrizione del CCNL 3 marzo 2022 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili.

Impiegati edilizia industria

EVR mensile da erogare agli impiegati
1° livello 2° livello 3° livello 4° livello 5° livello 6° livello 7° livello
56,84 66,51 73,89 79,58 85,26 102,31 113,68

Operai edilizia industria

EVR orario da erogare agli operai
1° livello 2° livello 3° livello 4° livello
0,33 0,38 0,43 0,46

Trattamenti di integrazione salariale: aggiornati gli importi massimi

L’INPS riporta le misure, in vigore dal 1° gennaio 2024, degli importi massimi del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), del trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli e gli impiegati agricoli a tempo indeterminato (CISOA), dell’assegno di integrazione salariale del FIS (INPS, circolare 29 gennaio 2024, n. 25).

L’articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, come modificato dalla Legge di bilancio 2022, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi di cui alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo 3, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 costituisce l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, sia aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

 

In considerazione di quanto sopra, nella circolare in oggetto l’INPS ha reso nota la misura, in vigore dal 1° gennaio 2024, dell’importo massimo degli ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione e trattamenti di integrazione salariale).

 

Vengono indicati, tra gli altri, gli importi massimi dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

 

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS

 

L’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis del D.Lgs. n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2024, indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della Legge n. 41/1986, che, attualmente, è pari al 5,84%, è di 1.392,89 euro (importo lordo) e di 1.311,56 euro (importo netto).

 

Questo importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della Legge n. 549/1995, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali con importi che saranno pari a: 1.671,48 euro (lordo) e 1.573,86 euro (netto).

 

Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

 

Nel caso della NASpI, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione è pari a 1.425,21 euro per il 2024. L’importo massimo mensile di questa indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della Legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42 euro.

 

Valgono la medesima retribuzione e lo stesso limite massimo anche per l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

 

Indennità di disoccupazione agricola

 

Per tale indennità da liquidare nel 2024, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2023, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l’importo massimo stabilito per tale ultimo anno, pari a 1321,53 euro.

 

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

 

Il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2024 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.000 euro (articolo 1, comma 144, lettera d), Legge n. 213/2023).

 

Secondo quanto stabilito dalla sopra richiamata Legge di bilancio 2024, l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno in corso non può essere di importo inferiore a 250 euro e non può superare l’importo di 800 euro.

 

Gestori di piattaforme digitali: prorogato il termine per la comunicazione dati

L’Agenzia delle entrate ha reso nota la proroga del termine per adempiere allo scambio automatico delle informazioni nel settore fiscale, relative all’anno 2023, a carico dei gestori delle piattaforme online (Agenzia delle entrate, provvedimento 30 gennaio 2024, n. 22931).

Il D.Lgs. n. 32/2023 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio (Direttiva “DAC 7”) che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

In particolare, la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni.

 

Con il provvedimento del 20 novembre 2023, n. 406671, sono state poi definite le modalità e i termini entro cui i gestori di piattaforma tenuti alla comunicazione
devono trasmettere le previste comunicazioni all’Agenzia delle entrate.

 

A seguito di segnalazione da parte di diversi gestori di piattaforma, sia residenti sia non residenti, in merito a difficoltà tecniche e interpretative che influiscono sul rispetto delle scadenze di comunicazione previste, l’Agenzia delle entrate è intervenuta sui termini all’interno del punto 7 del predetto provvedimento del 20 novembre 2023.

 

Pertanto, il termine per comunicare i dati relativi alle proprie vendite on line realizzati tramite siti ed app relative all’anno 2023, inizialmente fissato al 31 gennaio 2024, è stato prorogato al 15 febbraio 2024.

 

Oltre a tale proroga, è stata anche resa esplicita la possibilità di effettuare le comunicazioni direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del d D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

CCNL Cooperative sociali: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Previsto un aumento salariale a regime di 120,00 euro per il livello medio C1, erogato in tre tranche. Istituita la quattordicesima mensilità

Dopo circa un anno di trattative il 26 gennaio 2024 è stata siglata l’ipotesi di accordo di rinnovo del contratto applicabile ai lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo – Cooperative Sociali. I sindacati di categoria Fisascat-Cisl, Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uiltucs-Uil, Fpl-Uil, hanno sottoscritto con le associazioni imprenditoriali di settore Confcooperative, Federsolidarietà, Legacoopsociali e Agci Solidarietà il documento, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.  
Dal punto di vista economico, l’intesa definisce un aumento salariale a regime di 120,00 euro per il livello medio C1, erogato in tre tranches:
60,00 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2024;
30,00 euro con la mensilità di ottobre 2024;
30,00 euro con la mensilità di ottobre 2025.
Con decorrenza 1° gennaio 2025 i lavoratori in forza matureranno la quattordicesima mensilità, da corrispondersi al mese di giugno di ogni anno, pari alla metà di una retribuzione mensile, con l’impegno delle parti a raggiungere il completamento della stessa nel prossimo rinnovo contrattuale. Gli addetti ai servizi educativi per l’infanzia, attualmente inquadrati al livello D1 e gli educatori socio pedagogici in possesso di qualifica, a far data dal 1° gennaio 2025, avranno inoltre diritto ad un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile del valore economico di 41,00 euro. Detto importo, a partire dal 1° settembre 2025 sarà incrementato di ulteriori 41,00 euro fino al raggiungimento del livello successivo D2 a partire dal 1° gennaio 2026.
Dal punto di vista normativo, l’accordo interviene sull’ambito di applicazione e sull’inquadramento del personale, con l’inserimento di profili aggiuntivi riguardanti l’ambito dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiare. Prevista inoltre l’istituzione di una Commissione Paritetica per individuare le linee di evoluzione e di sviluppo dell’attuale sistema di classificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti.
Per le lavoratrici e i lavoratori che svolgono servizi residenziali continuativi, ai quali è richiesta la reperibilità con il vincolo di permanenza nella struttura, è previsto il riconoscimento di un’indennità fissa mensile lorda di 77,47 euro, oltre all’indennità di 20,00 euro riconosciuta per ciascuna notte con 7 ore di reperibilità.
Il rinnovo interviene anche sui tempi di vestizione e svestizione, con il riconoscimento nell’orario di lavoro di complessivi 15 minuti da dedicare alle suddette operazioni. Al fine di incrementare le prestazioni di welfare erogate alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto, a far data dal 1° gennaio 2025, le Parti Sociali hanno definito l’incremento del contributo a carico dell’impresa di ulteriori 5,00 euro al Fondo di assistenza sanitaria integrativa. 

I contributi dei lavoratori domestici per il 2024

Forniti gli importi dovuti per l’anno in corso a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (INPS, circolare 29 gennaio 2024, n. 23).

L’INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per il 2024 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Di conseguenza, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare la contribuzione per questa categoria di lavoratori.

 

L’INPS segnala che restano in vigore gli esoneri previsti dall’articolo 120, commi 1 e 2, della Legge n. 388/2000, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della Legge n. 266/2005, con decorrenza 1° gennaio 2005. L’Istituto conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull’aliquota complessiva.

 

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della Legge n. 92/2012, e successive modificazioni, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

 

Infine, va ricordato che la Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha previsto, all’articolo 1, comma 286, per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

 

Pertanto, grazie a questa facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della medesima facoltà. Con la stessa decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. 

 

Di seguito si riportano alcune tabelle esposte nella circolare in commento.

 

A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della Legge n. 92/2012

 

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)
 

fino a € 9,40

 

oltre   € 9,40

fino a € 11,45

 

 

oltre € 11,45

 

€ 8,33

 

 

€ 9,40

 

 

€ 11,45

 

€ 1,66 (0,42) (2)

 

 

€ 1,88 (0,47) (2)

 

 

€ 2,29 (0,57) (2)

 

€ 1,67 (0,42) (2)

 

 

€ 1,89 (0,47) (2)

 

 

€ 2,30 (0,57) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 6,06 € 1,21 (0,30) (2) € 1,22 (0,30) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

 

B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della Legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

 

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota

CUAF (1)

 

fino a € 9,40

 

oltre   € 9,40

fino a € 11,45

 

 

oltre € 11,45

 

€ 8,33

 

 

€ 9,40

 

 

€ 11,45

 

€ 1,78 (0,42) (2)

 

 

€ 2,01 (0,47) (2)

 

 

€ 2,45 (0,57) (2)

 

€ 1,79 (0,42) (2)

 

 

€ 2,02 (0,47) (2)

 

 

€ 2,46 (0,57) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 6,06  € 1,29 (0,30) (2)  € 1,30 (0,30) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.