Le aliquote contributive del 2024 per gli iscritti alla Gestione separata

L’INPS si occupa della contribuzione dovuta dai lavoratori iscritti alla Gestione separata per l’anno 2024, rendendo note le aliquote contributive e l’importo del massimale e del minimale di reddito (INPS, circolare 29 gennaio 2024, n. 24).

L’INPS comunica le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2024 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata. 

 

Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate

 

Per il 2024, l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è pari al 33% mentre, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota è confermata al 24%.

 

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:

 

– 0,50%, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;

 

– 0,22%, disposta dall’articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, della Legge n. 296/2006 (maternità);

 

– 1,31%, disposta dal comma 223 dell’articolo 1 della Legge n. 234/2021, che ha integrato l’articolo 15 del D.Lgs. n. 22/2015, in materia di DIS-COLL, introducendo il comma 15-quinquies, nel quale è stato previsto l’obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la prestazione NASpI”. Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

 

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

 

L’INPS ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. 

 

Pertanto, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dai committenti, di cui all’articolo 2, comma 26, Legge n. 335/1995, per l’anno 2024 sono le seguenti:

Codice Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA IVS Malattia Maternità ANF Maternità ex D.M. 12.7.2007 DIS-COLL Totale
1A – 1E AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
1B   SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
1C   REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
1D   LIQUIDATORE DI SOCIETA’   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
02   COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
03   PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI   33,00 0,50 0,22   33,72
04   AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)   33,00 0,50 0,22   33,72
05   DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
06   CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
07   VENDITORE PORTA A PORTA   33,00 0,50 0,22   33,72
09   RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)   33,00 0,50 0,22   33,72
11   COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
12   RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
13   ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)  33,00 0,50 0,22   33,72
14   FORMAZIONE SPECIALISTICA   33,00 0,50 0,22   33,72
17   CONSULENTE PARLAMENTARE   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
18   COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS N. 81/2015   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
19 AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti   25,00 0,50 0,22 0,35 26,07
20 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile 33,00 0,50 0,22 1,31 35,0

Professionisti

 

Relativamente ai lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, per l’anno 2024 l’aliquota contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti è fissata nella misura del 25%. Invece, l’aliquota contributiva aggiuntiva istituita dall’articolo 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale), è pari allo 0,72%.

 

L’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO) è dello 0,35% per il 2024.

 

Per i titolari di reddito autonomo di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata, per l’anno 2024, l’aliquota è confermata al 24%

 

Per i professionisti del settore sportivo dilettantistico privi di altra forma previdenziale obbligatoria, l’aliquota da applicare è pari al 25% al fine della tutela IVS calcolata sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro. Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24% ai soli fini dell’IVS e, fino al 31 dicembre 2027, calcolata sul 50% dei compensi percepiti.

 

L’INPS ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi professionisti e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2023, primo e secondo acconto 2024), precisandosi che l’acconto per l’anno di imposta 2024 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l’anno 2024.

 

Massimale e minimale

 

Per l’anno 2024 il massimale di reddito è pari a 119.650,00 euro e il minimale a a 18.415,00 euro.

 

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 4.419,6 euro.

Fondo Est: previste nuove integrazioni per il Piano Sanitario 2024

Aggiornate le prestazioni e il piano Sanitario di Fondo Est – Unisalute 

Il Fondo Est, fondo di assistenza sanitaria integrativa del commercio, del turismo, dei servizi e settori affini, ha comunicato importanti modifiche relative al Piano Sanitario dell’anno 2024.
Vengono, innanzitutto, aggiornate le seguenti prestazioni:
– il rimborso integrale per i ticket del Servizio Sanitario Nazionale ed eliminazione della franchigia di 5,00 euro per le garanzie visite specialistiche, diagnostica e accertamenti di Pronto Soccorso;
– integrazione della garanzia Diagnostica e “Fisioterapia da patologia” con nuove voci;
– implementazione del Pacchetto rinominato “Pacchetto Riabilitazione patologie osteoarticolari”.
Ulteriori novità per il Piano Sanitario di Fondo Est – Unisalute:
– rimborso integrale per i ticket del Servizio Sanitario Nazionale ed eliminazione della franchigia dei 5,00 euro per la garanzia accertamenti diagnostici odontoiatrici;
– modifica e introduzione di nuovi pacchetti di prevenzione;
– potenziamento della garanzia ricovero medico in istituto di cura per grave evento morboso;
– aggiornamento della garanzia ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia.

Accordi di ristrutturazione debiti: disposizioni sugli adempimenti in materia di transazione

L’Agenzia delle entrate ha emanato disposizioni inerenti gli adempimenti in materia di transazione, di cui all’articolo 63 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (Agenzia delle entrate, provvedimento 29 gennaio 2024, n. 21447).

Per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, formulate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 14/2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione centrale piccole e medie imprese.

 

La competenza a rendere il parere conforme riguarda le proposte di transazione fiscale che prevedono una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, così come indicato nella proposta presentata dal debitore, superiore al 70% e, contestualmente, all’importo di euro 30.000.000 (trenta milioni).

 

Il provvedimento n. 21447/2024, dunque, è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 69/2023, come modificato dall’articolo 4-quinquies, comma 5, del D.L. n. 145/2023, secondo cui nei casi in cui l’adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all’importo definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è espresso, per l’Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento.

 

Il successivo comma 6 del citato articolo 4-quinquies del D.L. n. 145/2023 rimette sempre al provvedimento il compito di individuare la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1 febbraio 2024.

 

Il provvedimento individua dunque:

  • la struttura centrale cui è devoluta la competenza ad esprimere il parere conforme di cui all’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019;

  • la soglia percentuale ed in valore assoluto della falcidia del debito originario proposta, al di sopra della quale il predetto parere è espresso dalla struttura centrale individuata;

  • la decorrenza delle nuove disposizioni.

Alluvione Emilia-Romagna: il calcolo della disoccupazione agricola 2023

Illustrati gli effetti della disciplina del D.L. n. 61/2023 sulle prestazioni dell’anno scorso in riferimento alla platea dei beneficiari (INPS, circolare 26 gennaio 2024, n. 22).

Nell’ambito delle misure di sostegno al reddito adottate per fronteggiare l’emergenza provocata dall’alluvione verificatasi a partire dal 1° maggio 2023, che hanno colpito numerosi territori dell’Emilia-Romagna, l’articolo 7 del D.L. n. 61/2023 ha previsto l’erogazione di un ammortizzatore sociale unico, con relativa contribuzione figurativa, nei confronti dei lavoratori subordinati del settore privato, compresi i lavoratori dipendenti del settore agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro.

In particolare, l’ultimo periodo del comma 5 del citato articolo 7 prevede l’equiparazione al lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, della misura in argomento.

Pertanto, l’INPS con la circolare in commento ha illustrato gli effetti della disciplina di cui al citato comma 5 sul calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari e agli impatti della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola, sul calcolo della stessa e sulla retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico equiparati al lavoro.

I beneficiari

I beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola sono gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, per l’anno di competenza della prestazione, e gli operai agricoli a tempo indeterminato che sono stati assunti o licenziati nel corso dell’anno cui l’indennità si riferisce.

Pertanto, ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola per il 2023, e ai fini del calcolo della stessa con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023, è richiesto che gli operai agricoli a tempo determinato risultino effettivamente iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2023.

In relazione agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nel corso dell’anno 2023, ai fini dell’applicazione del beneficio in argomento, è richiesto che nel medesimo anno abbiano prestato almeno un giorno di effettivo lavoro.

Il requisito contributivo

L’equiparazione al lavoro dei periodi di fruizione dell’integrazione al reddito è prevista dal comma 5 dell’articolo 7 del D.L. n. 61/2023, per i lavoratori del settore agricolo, “ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola”.

L’interpretazione meramente letterale della norma comporterebbe l’applicazione del beneficio in argomento ai soli fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola e, pertanto, inciderebbe esclusivamente sulle prestazioni di disoccupazione agricola spettanti ai richiedenti che siano in possesso dei requisiti normativamente previsti, con particolare riferimento al requisito contributivo pari a 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e dall’anno precedente.

Resterebbero, pertanto, esclusi dal beneficio i lavoratori agricoli che, in conseguenza dell’emergenza alluvionale, hanno svolto nel 2023 un numero di giornate di lavoro effettivo che, sommate ai periodi di lavoro del 2022, non raggiungono le 102 giornate di lavoro totali richieste quale requisito contributivo per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola.

Tuttavia, al fine di garantire tutele omogenee a tutti i lavoratori interessati, l’INPS applicherà il beneficio  anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.

Pertanto, i periodi di fruizione della misura in argomento saranno equiparati al lavoro anche ai fini della ricerca del requisito contributivo di 102 giornate di lavoro richiesto per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023.

Il calcolo della disoccupazione agricola 2023

Ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite all’anno 2023, alle giornate di lavoro effettivo prestato dai lavoratori interessati saranno aggiunti i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico disciplinato dall’articolo 7 del D.L. n. 61/2023.

Dato che l’indennità di disoccupazione agricola può essere erogata solo in relazione alle giornate dell’anno non coperte da alcun tipo di contribuzione, l’incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico a quelli di lavoro effettivo determina un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per i lavoratori in relazione ai quali la predetta somma non superi per il 2023 il limite di 182 giornate.

Superato questo limite, il beneficio viene neutralizzato. Ciò in quanto il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola non può superare il limite di capienza delle 365 giornate con riferimento all’anno 2023.

Retribuzione di riferimento

In relazione alla misura dell’indennità di disoccupazione agricola, per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e figure equiparate, l’importo erogato è pari al 40% della retribuzione. A titolo di contributo di solidarietà dall’importo così calcolato viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino ad un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) l’indennità spetta in misura pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà.

Per il calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico, l’INPS utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per ilo stesso ammortizzatore.

Al riguardo, il comma 1 del richiamato articolo 7 prevede che la misura di sostegno spettante ai lavoratori dipendenti del settore privato, per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, è di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali dall’articolo 3, comma 5-bis, del D.lgs. n. 148/2015.

Pertanto, l’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2023 sarà pari al 40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di ammortizzatore sociale unico fruiti in conseguenza dell’emergenza alluvionale

Infine, l’INPS ha comunicato che per consentire il calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023 secondo le modalità descritte, la procedura di liquidazione sarà opportunamente implementata.

 

CCNL Editoria Piccola Industria: presentata la piattaforma rivendicativa

Le OO.SS. presentano la piattaforma che prevede aumenti salariali, percorsi formativi e previdenza 

Con un comunicato stampa a firma Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, le OO.SS., in collaborazione con Unigec-Confapi e Unimatica-Confapi, hanno presentato la piattaforma rivendicativa relativa al rinnovo del CCNL Editoria Piccola Industria 2023/2026, tenendo conto delle sfide, in materia di digitale, che attendono l’intero comparto. Ma non solo. Al centro del dibattito ci sono anche la crisi della carta stampata, la tutale del diritto d’autore e la responsabilità editoriale dei contenuti che vengono pubblicati in rete. 
Per quel che riguarda il salario, le Sigle chiedono un aumento complessivo della retribuzione, in linea con gli indici Istat per il triennio in questione, non assorbibile da precedenti erogazioni unilaterali. L’obiettivo è costruire un percorso di idee da concretizzarsi in tempi rapidi, partendo, anche, dall’Osservatorio di settore che, per inciso, non ha ancora iniziato i suoi lavori, coinvolgendolo nelle attività di monitoraggio e promozione riguardo alla contrattazione di secondo livello; la bilateralità; il welfare contrattuale; salute e sicurezza e le politiche attive sull’occupazione. 
Al fine di tenere costantemente aggiornate le nuove tecnologie, si pensa ad un gruppo di lavoro paritetico permanente.
Diventa quanto mai necessario, anche, valorizzare le capacità professionali dei lavoratori tramite corsi di formazione, mediante un’azione sinergica con il Fondo Fapi, al fine di predisporre bandi specifici, sia nazionali che territoriali, che riguardano l’ambito di applicazione del contratto.
Inoltre, previsti percorsi formativi di riqualificazione lavorativa per le lavoratrici post maternità; definizione di un sistema di certificazione delle competenze e il relativo riconoscimento, oltre al rilascio del libretto formativo.
Si segnalano anche l’apertura di una posizione previdenziale per ciascun dipendente con contribuzione interamente a carico dell’azienda (Fondo Fondapi). Mentre, per i lavoratori già iscritti, l’importo viene sommato alla posizione già esistente. Per i Flex Benefits occorre prevedere anche l’opzione previdenza complementare.