Settore sociosanitario e assistenziale: incontro tra OO.SS. e associazioni datoriali

Le OO.SS. denunciano i ritardi nell’avvio delle trattative di rinnovo dei contratti 

Lo scorso 17 gennaio 2023 si è tenuto un incontro tra i rappresentanti delle confederazioni Cgil, Cisl, Uil, delle categorie interessate quali Uiltucs, Fp-Cisl, Fisascat e Fpl-Uil, con i rappresentanti di Uneba e di altre associazioni del settore sociosanitario e assistenziale, per verificare le diverse posizioni circa il contesto del settore e del panorama contrattuale. 
Le associazioni hanno sollecitato iniziative comuni nei confronti dei livelli istituzionali competenti, utili a sostenere un settore che presenta gravi difficoltà anche in considerazione delle difficoltà economiche che vivono le strutture per via del mancato aggiornamento delle tariffe da parte delle Regioni, oltre all’auspicio di addivenire ad un contratto unico di settore. I rappresentanti confederali presenti hanno illustrato le rispettive valutazioni circa il contesto generale del settore. Le OO.SS. di settore hanno denunciato i ritardi nell’avvio delle trattative di rinnovo dei contratti e in un caso (Agespi) la mancanza di riscontro circa la richiesta formale di avvio della trattativa di rinnovo del contratto scaduto nel 2019, nonostante l’invio della piattaforma contrattuale. Con la sola associazione Uneba, affermano, si è avviato un formale confronto che, al momento, non ha ancora consentito di entrare nel merito delle questioni principali.
I Sindacati hanno sottolineato il ritardo dei rinnovi dei contratti del settore, non giustificabile con il mancato aggiornamento delle tariffe. Pur ritenendo necessario avviare un percorso di omogeneizzazione contrattuale, anche attraverso la definizione di un contratto unico di settore, non ritengono opportuno dilazionare ulteriormente i tempi per il rinnovo dei contratti scaduti, attesi da centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori.

Abitazione principale: detrazione interessi passivi mutuo ipotecario per acquisto immobile locato

L’Agenzia delle entrate provvede a fornire chiarimenti sulla possibilità di detrarre gli interessi passivi derivanti dalla stipula di un mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile locato da adibire ad abitazione principale (Agenzia delle entrate, risposta 23 gennaio 2024, n. 13).

L’articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR prevede che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

 

Con la circolare n. 14/2023 l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di ribadire che, per i mutui stipulati dal 1993, la detrazione spetta solo in relazione alla stipula di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e delle sue pertinenze. Tale acquisto deve avvenire nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo; ciò significa che si può prima acquistare l’immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita.

 

Per i soggetti che acquistano un’unità immobiliare locata, la norma prevede che la detrazione spetti a condizione che entro 3 mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unita immobiliare sia adibita ad abitazione principale.

 

Nel caso di specie, il contratto di locazione è stato effettuato ai sensi della Legge n. 431/1998 che all’articolo 3, comma 4, dispone che per la procedura di diniego di rinnovo si applichi l’articolo 30 della Legge n. 392/1975 (c.d. Legge sull’equo canone).

Tale articolo 30, rubricato “procedura per il rilascio“, a sua volta dispone che avvenuta la comunicazione relativa al diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza, e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l’immobile, il locatore possa convenire in giudizio il conduttore.

 

Al riguardo, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l’intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione individua nella ”scadenza” del rapporto il presupposto della cessazione del vincolo da cui discende l’applicabilità del procedimento per convalida di licenza o sfratto.

 

Nella fattispecie in esame, l’istante ha utilizzato la procedura di cui al citato articolo 30 della Legge n. 392/1978, che è lo strumento processuale, specificamente previsto dall’ordinamento per i casi di diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza, finalizzato ad ottenere, al pari dell’intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione, un provvedimento costituente titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile.

 

L’Agenzia delle entrate, dunque, ritiene che l’utilizzo della procedura di rilascio non osti alla fruizione della detrazione di cui al citato articolo 15, comma 1, lett. b) del TUIR, a condizione che nel termine di “tre mesi dall’acquisto” venga esercitata la relativa azione giudiziale.

Nel caso in esame, ai fini della fruizione della detrazione, tale circostanza non risulta soddisfatta.

Assegno unico e universale, da marzo 2024 necessaria nuova domanda

Per i nuclei familiari per i quali è cessata la fruizione del Reddito di cittadinanza al 31 dicembre 2023, l’AUU sarà pagato fino alla mensilità di febbraio 2024 (INPS, messaggio 19 gennaio 2024, n. 258).

A seguito dell’introduzione dell’Assegno di inclusione (ADI) dal 1° gennaio 2024 (D.L. n. 48/2023), la fruizione del Reddito di Cittadinanza (RDC) è cessata al 31 dicembre 2023. Al riguardo, l’INPS ha comunicato che per i nuclei familiari per i quali è cessata la fruizione del Reddito di cittadinanza alla fine dello scorso anno e ai quali l’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) veniva corrisposto come quota integrativa dello stesso Reddito, che non hanno presentato la domanda di AUU, la relativa prestazione continua a essere erogata sulla carta RDC per l’intero importo spettante, senza soluzione di continuità, sino alla mensilità di febbraio 2024, tenuto conto dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido al 31 dicembre 2023.

A decorrere dalla mensilità di marzo 2024, per coloro che eventualmente non vi abbiano già provveduto, invece, è necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale . L’eventuale presentazione della domanda di ADI da parte dei nuclei potenziali beneficiari della nuova misura, infatti, non sostituisce in alcun modo la domanda di AUU che, pertanto, deve essere sempre presentata per poter beneficiare della prestazione familiare.

Il caso dei nuclei è stato sospeso il RDC nel 2023

L’INPS ha anche ribadito che anche per i nuclei familiari che includono figli nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali è intervenuta la sospensione del RDC nel corso del 2023 ai sensi della Legge n. 197/2022, in caso di mancata presentazione della domanda di AUU, l’INPS garantisce la fruizione della prestazione fino alla competenza del mese di febbraio 2024. Anche in questo caso, per poter beneficiare della prestazione, a decorrere dalla mensilità di marzo, per coloro che eventualmente non vi abbiano già provveduto, è necessario presentare una nuova domanda di AUU.

Domanda di AUU: verifica della correttezza dei dati

Inoltre, per una puntuale erogazione degli importi dell’Assegno unico universale per i figli a carico, l’INPS evidenzia la necessità, per gli utenti che abbiano presentato la relativa domanda, di verificare la correttezza dei dati di pagamento indicati. In particolare, è necessario controllare l’esattezza del codice IBAN del conto corrente o della carta prepagata, che deve essere intestato/cointestato al richiedente la prestazione.

Infine, l’Istituto ricorda che la domanda di AUU e l’ISEE aggiornato possono essere presentati entro il termine del 30 giugno 2024, senza perdita degli arretrati, che saranno corrisposti con successivo conguaglio. In assenza dell’ISEE in corso di validità, l’importo dell’AUU sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei relativi arretrati.

Federchimica: al via il premio giovani 2024

Le iscrizioni al progetto sostenuto da Federchimica Confindustria scadono entro 22 marzo 2024 

Federchimica Confindustria ha dato il via all’edizione del premio “Chimica: la scienza che salva il mondo” destinato ai giovani delle scuole primarie e secondario di primo grado per l’anno scolastico 2023/2024. Lo scopo del premio è quello avviare iniziative di divulgazione ed orientamento per tutti i cicli scolatici, dalla scuola primaria all’università, con approfondimenti sulla chimica all’interno dei programmi scolastici, al fine di indirizzare i giovani nella scelta della chimica come materia di studio Stem e, in futuro, di lavoro. Le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, che intendono partecipare all’iniziativa, devono realizzare un elaborato, che sia un racconto, reportage giornalistico, podcast ecc.
I premi in palio sono un tablet per il vincitore che partecipa singolarmente, e 2.000 euro di materiale didattico per la scuola che partecipa in gruppo. Le domande di partecipazione sono pervenire entro il 22 marzo 2024; mentre il 30 aprile 2024 è la data fissata per la consegna degli elaborati. Maggiori indicazioni sono fornite sul sito internet di Federchimica. Nel corso della scorsa edizione sono pervenuti 270 elaborati, coinvolgendo oltre 5.000 studenti.

CCNL Agricoltura Consorzi: iniziata la trattativa per il rinnovo

Incremento salariale, orario lavorativo, permessi, welfare tra le principali tematiche discusse

Iniziata lo scorso 18 gennaio la trattativa per il rinnovo del CCNL Agricoltura Consorzi applicato ai rapporti di lavoro del personale dei consorzi agrari e scaduto il 31 dicembre 2023, di cui si prevede la nuova decorrenza per il periodo 2024-2027.
I sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno affermato che gli incontri fissati sono da considerare una occasione importante per lo sviluppo del nostro Paese, poiché quello a cui si auspica è la realizzazione di maggiori tutele per i lavoratori del settore, sebbene non manchino tensioni in merito.
Tra le tematiche discusse durante l’assemblea si enunciano le richieste di migliorie relative alle relazioni sindacali, al welfare, alla classificazione del personale, agli appalti, alla salute e sicurezza sul lavoro; aumento delle ore impiegate per la formazione professionale; la riduzione dell’orario lavorativo da 39 ore a 36 ore a parità di salario; l’aggiunta di permessi per visite specialistiche, per assistenza agli anziani e ai genitori di figli fino a 3 anni per l’inserimento in asili nido; nonché, l’ampliamento delle casistiche per l’anticipazione del Tfr. Le Organizzazioni Sindacali richiedono altresì un aumento del salario di 210,00 euro al parametro 111.
Da ultimo, le Parti firmatarie hanno comunicato inoltre la volontà di trovare soluzioni in tempi brevi al fine di concludere velocemente le trattative, fissando pertanto i prossimi incontri nel 12 e 22 febbraio 2024, e nel 4 marzo 2024.