CCNL Terziario (Confcommercio): mancato accordo sul rinnovo

Nonostante i numerosi incontri, le Parti Sociali non hanno raggiunto l’intesa per questioni legate a fattori economici

A seguito deIl’incontro del 7 dicembre, finalizzato all’espletamento del tentativo preventivo di conciliazione, Confcommercio si è dichiarata disponibile a riprendere il negoziato per il rinnovo del CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, scaduto a dicembre 2019 e ha convocato, insieme a Confesercenti, le Segreterie Generali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltuc-Uil per un “incontro unitario” il 14 dicembre.
A tal proposito, le Segreterie Generali hanno inviato a Confcommercio e Confesercenti una nota unitaria, con la quale hanno espresso la volontà di riprendere il negoziato, a condizione di un aumento salariale, così come previsto dagli indici relativi all’inflazione.
Confcommercio, invece, ha richiesto interventi, in cambio di un incremento salariale, su istituti importanti quali permessi retribuiti, quattordicesima mensilità, scatti di anzianità e flessibilità oraria. Secondo i sindacati, la richiesta delle Confederazioni  viene ritenuta come volontà di non procedere ad un reale e compiuto confronto sul rinnovo, invece secondo Confcommercio non vengono sacrificati alcuni diritti per avere in cambio un incremento retributivo dovuto.
A seguito di tali contrasti, i sindacati ritengono che sia necessario procedere con lo sciopero del 22 dicembre in quanto viene ritenuto inammissibile non rinnovare da quattro anni un contratto di un settore così rilevante e applicato ad una cerchia così ampia di lavoratori.

CCNL Istruzione e Ricerca: incontro all’Aran sulla sequenza contrattuale per gli Enti pubblici di ricerca

Con il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento professionale i lavoratori manterranno i medesimi livelli salariali già in godimento

Si è svolto il 14 dicembre 2023 l’incontro di contrattazione all’Aran sulla sequenza contrattuale relativa alla riforma dell’ordinamento professionale negli Enti pubblici di ricerca (articolo 178, lettera f) dell’ipotesi di CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021. La riunione in oggetto ha consentito la prosecuzione della trattativa sull’ordinamento professionale del personale tecnico e amministrativo, con la presentazione di un nuovo documento dell’Aran che accoglie alcune proposte qualificanti che erano state avanzate nel corso dei precedenti incontri.
In particolare, le OO.SS. hanno richiesto ed ottenuto la conservazione per tutti i lavoratori, nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, dei medesimi livelli salariali in godimento, senza dover ricorrere ad assegni ad personam riassorbibili e ciò anche nel caso di progressioni verticali, compresa quelle della fase di prima applicazione, dove non si perderà nulla del maturato economico, compresi gli eventuali gradoni acquisiti tramite procedure ex articolo 53, anche nel caso di successivi passaggi economici all’interno della nuova area.
Durante la riunione sono state avanzate ulteriori proposte con l’obiettivo di rendere le condizioni relative al nuovo ordinamento maggiormente vantaggiose rispetto a quelle attuali e, dopo ampia discussione, la riunione è stata aggiornata al 9 gennaio 2024. L’obiettivo, affermano i Sindacati, è la reale valorizzazione di tutto il personale, sia attraverso le progressioni all’area superiore che attraverso le progressioni economiche all’interno dell’area, che dovranno garantire, in ogni caso, una prospettiva di crescita salariale superiore a quella attuale.
In conclusione, è stata resa la nota la possibilità che in questa tornata contrattuale non si proceda alla modifica dell’ordinamento professionale per i ricercatori e tecnologi. A tal fine le OO.SS. hanno affermato che firmeranno modifiche all’ordinamento professionale attuale solo ed esclusivamente se presenteranno dei miglioramenti rispetto al vigente. 

Premi e contributi assicurativi per il 2023, la misura della Riduzione 

Arrivano le indicazioni sulla riduzione dei premi e contributi ai settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione tariffaria non è stato completato (INAIL, circolare 7 dicembre 2023, n. 55).

L’INAIL ha provveduto a comunicare le indicazioni sulla riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 1, comma 128, Legge n. 147/2013), fornendo la misura della riduzione per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.

In particolare per il 2024 la riduzione dei premi e contributi dovuti si applica esclusivamente ai seguenti premi
e contributi, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria:
– ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge n. 93/1958;
– ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del D.P.R. n. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’INPS.
La riduzione non sarà applicata qualora intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l’aggiornamento delle relative tariffe.  

La misura della riduzione

La riduzione dei premi e dei contributi in questione è stata fissata nella misura pari al 15,11% dal
decreto 8 novembre 2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che ha approvato la deliberazione del Commissario straordinario dell’INAIL  n. 65/2023.
Restano fermi gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025, aggiornati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL  n. 176/2022 approvata dal decreto interministeriale 20 settembre 2022, da utilizzare per l’applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi sopra indicati, per
i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.  

L’INAIL ricorda che  l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa  sull’andamento infortunistico aziendale. Peraltro, come specificato nella circolare INAIL  n. 25/2014 e nella circolare congiunta
INAIL n. 32 e INPS n. 83 del 1° luglio 2014 riguardante i contributi in agricoltura, sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio o meno: criteri che comunque vengono illustrati nella circolare in commento.

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: con la retribuzione di dicembre nuovi minimi retributivi

I nuovi minimi retributivi vengono erogati con il mese di dicembre 

Con la retribuzione del mese di dicembre 2023 vengono erogati nuovi minimi retributivi per il personale dipendente da aziende, anche organizzate in forma cooperativa e consortile, che esercitano il commercio di esportazione, di importazione e all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e le relative lavorazioni preliminari affini e complementari, che effettuano le prime lavorazioni industriali e di conservazione di prodotti ortofrutticoli, nonché le operazioni di preparazione alla vendita (conservazione, refrigerazione, surgelazione, pulitura, selezione, calibratura, sgusciatura, pelatura, snocciolatura e depicciolatura, confezionamento ecc.) e la vendita dei prodotti medesimi anche in processi di filiera organizzati. Il CCNL si applica anche alle imprese di servizio costituite tra soggetti che svolgono attività nel settore e ad esso connesse.
Nella tabella riportata di seguito i nuovi minimi retributivi dal 1° dicembre al 31 dicembre 2023. Inoltre, le Parti hanno comunicato che il giorno 11 gennaio 2024 presso la sede di Fruitimprese, iniziano le trattative per il rinnovo del CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari. 

Livello Minimo
Quadri 2.239,26
2.136,72
1.888,05
1.805,39
1.635,13
1.564,72
6°Super 1.531,31
1.494,53
1.437,29

Indennità di esproprio: ambito applicativo ai fini del regime di tassazione

L’indennità corrisposta per il deprezzamento dell’area non espropriata, costituendo parte integrante dell’indennità di esproprio, deve essere assoggettata a tassazione ai sensi dell’articolo 35 del TUEPU (Agenzia delle entrate, risposta 15 dicembre 2023, n. 476).

L’articolo 35, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (TUEPU) dispone che si applica l’articolo 81, comma 1, lettera b) del TUIR qualora sia corrisposta a chi non eserciti un’impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un’opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del 20%, a titolo di imposta.

Inoltre, con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.

 

L’Agenzia delle entrate chiarisce che l’assoggettamento a tassazione delle indennità di esproprio è subordinato alla verifica della collocazione del terreno oggetto del procedimento espropriativo in una delle zone omogenee richiamate dalla norma a nulla rilevando, invece, se sia suscettibile di edificabilità.

L’articolo 33 del TUEPU prevede, poi, che nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore.
Oltre a ciò, l’Agenzia osserva che secondo il costante orientamento della giurisprudenza civile della Corte di cassazione, nel caso di espropriazione parziale l’indennizzo riconosciuto al proprietario non può riguardare soltanto la porzione espropriata ma anche la compromissione o l’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l’esecuzione dell’opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua. 
Pertanto, tale indennità corrisposta per il deprezzamento dell’area non espropriata, costituendo parte integrante dell’indennità di esproprio deve essere assoggettata a tassazione ai sensi dell’articolo 35 del TUEPU.

Dunque, conclude l’Agenzia, nel caso di specie in cui l’istante è interessato da una procedura ablativa con atti di parziale esproprio e occupazione per la realizzazione di un collegamento autostradale, anche l’indennità per il deprezzamento residuo dell’area non espropriata va tassata ai sensi dell’articolo 35 del TUEPU.