Indennità di esproprio: ambito applicativo ai fini del regime di tassazione

L’indennità corrisposta per il deprezzamento dell’area non espropriata, costituendo parte integrante dell’indennità di esproprio, deve essere assoggettata a tassazione ai sensi dell’articolo 35 del TUEPU (Agenzia delle entrate, risposta 15 dicembre 2023, n. 476).

L’articolo 35, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (TUEPU) dispone che si applica l’articolo 81, comma 1, lettera b) del TUIR qualora sia corrisposta a chi non eserciti un’impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un’opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del 20%, a titolo di imposta.

Inoltre, con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.

 

L’Agenzia delle entrate chiarisce che l’assoggettamento a tassazione delle indennità di esproprio è subordinato alla verifica della collocazione del terreno oggetto del procedimento espropriativo in una delle zone omogenee richiamate dalla norma a nulla rilevando, invece, se sia suscettibile di edificabilità.

L’articolo 33 del TUEPU prevede, poi, che nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore.
Oltre a ciò, l’Agenzia osserva che secondo il costante orientamento della giurisprudenza civile della Corte di cassazione, nel caso di espropriazione parziale l’indennizzo riconosciuto al proprietario non può riguardare soltanto la porzione espropriata ma anche la compromissione o l’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l’esecuzione dell’opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua. 
Pertanto, tale indennità corrisposta per il deprezzamento dell’area non espropriata, costituendo parte integrante dell’indennità di esproprio deve essere assoggettata a tassazione ai sensi dell’articolo 35 del TUEPU.

Dunque, conclude l’Agenzia, nel caso di specie in cui l’istante è interessato da una procedura ablativa con atti di parziale esproprio e occupazione per la realizzazione di un collegamento autostradale, anche l’indennità per il deprezzamento residuo dell’area non espropriata va tassata ai sensi dell’articolo 35 del TUEPU.

Invalidità civile, estensione del servizio allegazione documentazione sanitaria

Gli operatori appositamente abilitati delle Associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità possono allegare la necessaria documentazione sanitaria su delega dei cittadini che abbiano optato per la valutazione agli atti ai sensi dell’articolo 29-ter del D.L. n. 76/2020 (INPS, messaggio 14 dicembre 2023, n. 4454).

L’INPS comunica di aver esteso il servizio denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” a tutte le associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità, ANMIC, ENS, UIC e ANFFAS. Il servizio in questione – che già è utilizzato dai cittadini, dai medici certificatori e dagli Istituti di patronato – consente ora anche alle suddette associazioni di inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell’accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento.

 

Per poter fruire del servizio di allegazione occorre che l’operatore sia preventivamente profilato dall’amministratore delle utenze come “Operatore funzione di allegazione sanitaria” – Invalidità civile – Invio Documentazione Sanitaria (Id 3169) e che acceda all’applicativo attraverso il sito istituzionale dell’INPS, autenticandosi con le proprie credenziali SPID (di livello 2 o superiore) in considerazione della necessità di apporre una firma digitale al termine delle operazioni di allegazione della documentazione.

 

Il servizio attualmente interessa:

–       le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni. È possibile allegare la documentazione sanitaria su domande di prima istanza e di aggravamento solo se la domanda è stata presentata dall’associazione;

–       tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile (D.L. n. 90/2014). In questo caso l’INPS invia, 4 mesi prima della scadenza di revisione, una comunicazione mediante lettera, con l’informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti di cui all’articolo 29-ter del D.L. n. 76/2020.

 

La trasmissione della documentazione sanitaria è consentita finché l’iter di accertamento sanitario è in corso (ossia finché il verbale non è definito).

 

La documentazione da allegare online è accettata solo se in formato .PDF e di dimensione massima di 2 MB per ogni documento.

 

Al termine del processo di allegazione viene prodotta una ricevuta unica con l’elenco di tutti i documenti allegati con l’identificativo digitale univoco associato a ogni documento (Hash). La ricevuta, che può essere stampata e rilasciata al cittadino, deve essere firmata digitalmente con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall’operatore dell’associazione tramite l’inserimento delle proprie credenziali SPID.

 

Successivamente alla trasmissione il documento sarà reso disponibile alla commissione medica INPS, che potrà consultarlo e pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti da trasmettere al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.

 

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati trattati, l’operatore abilitato dell’associazione di categoria deve accertarsi che:

 

1) alla fine del processo di allegazione non rimanga copia digitale dei documenti sanitari trasmessi nei sistemi e negli strumenti informatici utilizzati;

 

2) non venga realizzata e successivamente conservata copia cartacea o in altro formato della documentazione sanitaria consegnata dal cittadino.

CCNL Studi Professionali (Anpit-Cisal): entro il 31 dicembre prevista una prestazione welfare

Stabiliti gli importi da destinare al welfare per tutti i lavoratori del settore 

Il CCNL sottoscritto il 17 gennaio 2023 da Anpit, Aifes, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario ed applicabile ai dipendenti degli studi professionali e delle agenzie di assicurazione ha previsto che, in aggiunta ad eventuali benefici aziendalmente già stabiliti, venga erogato tramite accordi aziendali di secondo livello o tramite regolamento aziendale il “ welfare contrattuale “, anche per il tramite delle piattaforme convenzionate con l’En.Bi.C., i cui riferimenti sono evidenziati nel sito dell’Ente Bilaterale.
A partire dal 2023, le aziende devono erogare al lavoratore, entro il 31 dicembre di ogni anno, i seguenti importi:

Livello Importo dal 2023
Quadro (ex Quadro A1), A1 (ex A2) e A2 (ex A3) 600,00/anno (in quote mensili maturate di 50,00 euro)
B1, B2, C1, C2 e D1 e D2 Operatori di Vendita 400,00/anno (in quote mensili maturate di 33,33 euro)

Destinatari sono tutti i lavoratori in forza che abbiano superato il patto di prova nel momento dell’accredito, indipendentemente dalla categoria o dal tipo di contratto sottoscritto; in caso di cessazione del lavoratore la frazione di mese che supera i 14 giorni è considerata mese intero. Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita. I valori di welfare contrattuale sono comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali  poste a carico dell’azienda. Il Welfare Contrattuale deve essere utilizzati entro dodici mesi dalla messa a disposizione e possono essere destinati anche ai familiari nei casi previsti, anche se non fiscalmente a carico, ad eccezione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
I valori possono essere utilizzati per i servizi e le prestazioni indicate di seguito:
– opere e servizi per finalità sociali;
– servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi;
– servizi di ludoteche, centri estivi o invernali;
– servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane, ovvero con necessità di documentata sorveglianza continua;
– servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
– abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico;
– beni e servizi in natura (attualmente, entro il limite massimo 258,23 euro / anno solare, onnicomprensivi);
-previdenza complementare del lavoratore (incremento pensione).

Consorzi di bonifica: l’assetto delle contribuzioni minori

Effettuata una ricognizione degli obblighi contributivi relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o alla Cassa pensione dipendenti enti locali (INPS, circolare 14 dicembre 2023, n. 104).

L’INPS ha fornito un’analisi relativa all’assetto delle coperture assicurative dei lavoratori dipendenti dei Consorzi di bonifica, tenendo conto delle disposizioni normative emanate nel tempo, della prassi amministrativa adottata, nonché degli orientamenti amministrativi e giurisprudenziali intervenuti in materia.

In particolare. l’Istituto ha riepilogato le contribuzioni minori dovute per il personale iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL): disoccupazione, malattia, maternità, ecc.

Malattia

Ai Consorzi di bonifica si applicano le disposizioni che nell’ordinamento vigente regolano l’assicurazione economica di malattia. In particolare, l’articolo 20, comma 2 del D.L. n. 112/2008 ha previsto che le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto hanno l’obbligo del versamento dei contributi per maternità e malattia secondo la vigente normativa a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Inoltre, l’INPS rileva che con il D.L. n. 98/2011 è stato inserito il comma 1-bis al medesimo articolo 20 del citato D.L. n. 112/2008, con il quale è stato definitivamente stabilito che, a partire dal 1° maggio 2011,i datori di lavoro sono, comunque, tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della Legge n. 41/1986, per le categorie di lavoratori cui la l’assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente (ad esempio, operai per l’industria, ecc.).

Pertanto, l’obbligo contributivo per il finanziamento della predetta assicurazione concerne anche i datori di lavoro che occupano lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità e che corrispondano, sulla base di un obbligo assunto contrattualmente, un trattamento economico sostitutivo della citata indennità.

Maternità

In materia di maternità si applicano le disposizioni vigenti di cui al D.Lgs. n. 151/2001. In particolare, il legislatore ha previsto, all’articolo 79 del decreto legislativo in questione, il concorso al finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione delle prestazioni economiche di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”, ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato mediante il versamento, da parte dei datori di lavoro, di un’apposita contribuzione.

Come già visto, al fine di armonizzare gli obblighi contributivi di soggetti giuridici svolgenti attività di impresa, ancorché connotati da profili pubblicistici (e non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001), con quelli previsti per la generalità dei datori di lavoro privati, l’articolo 20, comma 2 del D.L. n. 112/2008, ha stabilito che le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto hanno l’obbligo del versamento dei contributi per maternità e malattia secondo la vigente normativa a decorrere dal 1° gennaio 2009. Queste disposizioni valgono anche per gli enti pubblici economici e per i Consorzi di bonifica.

NASpI

I lavoratori dipendenti dei Consorzi di bonifica rientrano nel campo di applicazione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI). Ne consegue che per questo personale è dovuta la relativa contribuzione di finanziamento (contributo ordinario, contributo addizionale per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, incremento del contributo addizionale nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, contributo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato), secondo la disciplina dettata dall’articolo 2, commi da 25 a 36 della Legge n. 92/2012.

È anche dovuto il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, comma 4 della Legge n. 845/1978.

La circolare in commento include anche l’esposizione dei casi relativi al CUAF, al Fondo di garanzia, al Fondo di tesoreria, al Fondo di integrazione salariale, alla CIGS, una tabella riassuntiva degli obblighi contributivi e una classificazione ai fini previdenziali e assistenziali.

 

D.L. Anticipi: prime due rate della rottamazione quater entro il 18 dicembre 2023

A seguito di un emendamento al Decreto Anticipi, entro lunedì 18 dicembre 2023 sarà ancora possibile effettuare il pagamento, senza sanzioni né interessi di mora, delle prime due rate della rottamazione-quater delle cartelle (Agenzia entrate-Riscossione, comunicato 14 dicembre 2023).

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di bilancio 2023, consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, nonché quelle dovute a titolo di aggio.

 

Per i contribuenti che hanno optato per un piano di pagamenti dilazionato, consentito fino a un massimo di 18 rate, a partire dal 2024 sono quattro gli appuntamenti per il versamento delle rate, da saldare entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, secondo il proprio piano di definizione agevolata.

 

Al riguardo, l’emendamento al D.L. n. 145/2023 stabilisce che i versamenti delle rate della rottamazione quater con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata) si considerano tempestivi se effettuati entro la data del 18 dicembre 2023, senza poter beneficiare dei 5 giorni di flessibilità.

 

Qualora il pagamento non fosse eseguito, fosse effettuato oltre il termine ultimo o fosse di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarebbe considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

 

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, infine, ricorda che è possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, dai tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale dell’Agenzia, con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa, oppure direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.