CCNL Federcasa: siglato il rinnovo contrattuale

Previsti aumenti salariali, maggiori tutele e nuove regole sul lavoro agile

Il 6 novembre 2024, le Parti sociali Federcasa, Fp-Cgil, Fps-Cisl, Uil Fpl, Fesica-Confsal hanno firmato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2022-2024. 
Dal punto di vista economico, il nuovo testo contrattuale prevede:
– un incremento del 7,5%, della retribuzione tabellare lorda riferita al parametro B1, pari a 145,42 euro lordi mensili, da riparametrare sugli altri livelli, con decorrenza dalla mensilità del mese di dicembre 2024;
– il 7% Una Tantum che copre dal 1° gennaio 2024 fino al 30 novembre 2024;
– il 3% Una Tantum del 2022 e 3% Una Tantum del 2023 complessivamente pari a circa a 1200,00 euro lordi sul biennio con i pagamenti spalmati sull’anno 2025. 
Vengono inoltre riviste le declaratorie professionali, viene riconosciuta una indennità per coloro che svolgono incarichi pericolosi (operai, manutentori, sportellisti e custodi) e rivista la classificazione, al fine di valorizzare le competenze specifiche dei vari profili professionali.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024. 

Le indicazioni dell’Agenzia sulla nuova disciplina dell’autotutela

Arrivano le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sulla nuova disciplina dell’autotutela, in seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 219/2023 (Agenzia delle entrate, Circolare 7 novembre 2024, n. 21/E).

In attuazione della Legge n. 111/2023, recante Delega al Governo per la riforma fiscale, l’articolo 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 219/2023 ha:

  • introdotto una regolamentazione distinta ed espressa delle ipotesi di autotutela obbligatoria (articolo 10-quater) e facoltativa (articolo 10-quinquies), avendo riguardo anche ai riflessi di queste ultime sulla responsabilità amministrativo contabile dell’amministrazione finanziaria (art. 10-quater, comma 3);

  • abrogato la previgente disciplina in materia di autotutela tributaria e, in particolare, l’articolo 2-quater del D.L. n. 564/1994, nonché il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37.

Più precisamente, l’articolo 10-quater, rubricato “Esercizio del potere di autotutela obbligatoria”, al primo comma, stabilisce che l’amministrazione finanziaria proceda in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi nelle ipotesi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione, espressamente elencate dalla richiamata disposizione.

L’articolo 10-quinquies, rubricato “Esercizio del potere di autotutela facoltativa”, prevede, inoltre, la facoltà in capo all’amministrazione finanziaria di esercitare comunque il potere di autotutela al di fuori dei casi di autotutela obbligatoria.

 

La Relazione illustrativa al citato D.Lgs. n. 219/2023, con riferimento all’articolo 10-quater, chiarisce che l’introduzione di una disciplina che prevede come obbligatoria l’autotutela in taluni specifici casi è stata ritenuta opportuna non solo per ripristinare un rapporto di correttezza tra il fisco ed i contribuenti, ma anche per gli effetti deflattivi che produrrebbe sul contenzioso.

L’amministrazione finanziaria, dunque, procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:

  1. a) errore di persona;

  2. b) errore di calcolo;

  3. c) errore sull’individuazione del tributo;

  4. d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;

  5. e) errore sul presupposto d’imposta;

  6. f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

  7. g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

 

Tali ipotesi devono ritenersi tassative e, quindi, di stretta interpretazione.

L’amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere all’istanza di autotutela obbligatoria entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione.

 

Con riguardo all’articolo 10-quinquies, viene stabilito che l’amministrazione finanziaria possa comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione.

In virtù della suddetta disposizione, il potere di autotutela può, pertanto, essere esercitato dall’amministrazione finanziaria nelle seguenti ipotesi:

  • in presenza di vizi dell’atto o dell’imposizione non riconducibili ad alcuna delle fattispecie elencate dal comma 1 dell’articolo 10-quater o in relazione ai quali, comunque, non ricorre la condizione della manifesta illegittimità;

  • nel caso in cui ricorrano i vizi indicati dal comma 1 dell’articolo 10-quater, ma sia già decorso il termine di un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione previsto dal comma 2 dell’articolo da ultimo citato.

La richiesta di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento. 

La competenza a esercitare il potere di autotutela sussiste in capo alle strutture territoriali mentre quelle centrali non sono coinvolte nei relativi procedimenti, ad
eccezione delle ipotesi di richieste di autotutela aventi a oggetto atti a rilevanza esterna emessi da queste ultime.

 

L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi (di fatto e di diritto) su cui si fonda la richiesta di autotutela e va corredata di tutta la documentazione in possesso del richiedente idonea a dimostrare la sussistenza dei vizi che giustificano la revisione dell’atto.

L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a presentarla, tramite, ad esempio, l’utilizzo dei servizi telematici (accesso tramite SPID, CIE o CNS), tramite posta elettronica certificata o in alternativa tramite consegna a mano con accesso fisico allo sportello.

 

Quando l’Ufficio, al termine della fase istruttoria, conclude il relativo iter con un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego, adeguatamente motivato, lo notifica al contribuente. Qualora, invece, l’Ufficio ritenga di accogliere solo parzialmente la richiesta di annullamento, lo stesso notifica al contribuente un provvedimento di autotutela parziale contenente la rideterminazione delle somme dovute.

CCNL Servizi Anpit-Cisal: da novembre previsti nuovi minimi retributivi

Con la busta paga di novembre in arrivo nuove retribuzione

Le Parti datoriali Anpit, Cidec, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario, con l’assistenza di Cisal, hanno sottoscritto il 29 ottobre 2021 un CCNL, con decorrenza 1° novembre 2021 e scadenza al 31 ottobre 2024, stabilendo nuovi minimi retributivi da erogare al 1° novembre 2024.
Il contratto si applica ai dipendenti delle aziende che erogano servizi ausiliari integrati alla persona, alle collettività e alle aziende, forniscono servizi distributivi o gestiscono piattaforme logistiche. Nella tabella riportata di seguito i nuovi minimi retributivi.
 

Livello Minimo
Dirigente 4.848,00
Quadro (ex QA1) 2.404,00
A1 (ex A2) 2.089,60
A2 (ex A3) 1.879,20
B1 1.671,20
B2 1.512,80
Venditore Gestionale 1.504,08
Venditore 1 1.361,52
C1 1.356,80
C2 1.250,40
Venditore 2 1.221,12
D1 1.146,40
Venditore 3 1.125,36
D2 1.040,00

La riduzione dei premi degli artigiani per il 2024

Pubblicato il decreto nella sezione Pubblicità legale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.M. 9 ottobre 2024).

Il D.M. 9 ottobre 2024 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del dicastero. Il provvedimento determina la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2022/2023 (ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b) della Legge n. 296/2006), in misura pari al 4,81% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2024, come previsto nella deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’INAIL del 18 luglio 2024, n. 43 (articolo 1, D.M. 9 ottobre 2024).

L’articolo 2 del decreto ministeriale in argomento stabilisce che le economie, eventualmente generate dall’applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, sono destinate a incrementare l’ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal medesimo decreto.
Infine, l’INAIL è incaricato di effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese. 

Il decreto in argomento verrà ora trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

 

 

CCNL Funzioni Centrali: siglato il rinnovo

Previsti nuovi minimi, la settimana di quattro giorni e buoni pasto in smart working

Il 6 novembre è stata sottoscritta l’ipotesi di rinnovo da Aran e Cisl-Fp, Uil-Pa, Confsal-Unsa, Flp e Confintesa-Fp (hanno deciso di non sottoscrivere l’intesa preliminare la Fp-Cgil, la Uil-Pa e Usb-Pi) per il periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024 ed applicabile al Comparto Funzioni
Centrali.
Innanzitutto, sono previsti nuovi minimi a decorrere dal 1° gennaio 2024:
– elevate professionalità: 193,90 euro;
– funzionari: 155,10 euro;
– assistenti: 127,70 euro;
– operatori: 121,40 euro.
Definita, anche, l’articolazione dell’orario di lavoro su quattro giorni lavorativi con riproporzionamento delle giornate di ferie annue e di tutte le assenze giornaliere previste dalla legge.
Inoltre, si prevede l’erogazione del buono pasto per la giornata in lavoro agile svolta con le stesse ore previste in presenza e la possibilità di aumentare  le giornate di smart working per coloro che assistono familiari con disabilità in situazione di gravità o genitori con bambini piccoli.
Previsto un capitolo sull’age management al fine di adottare strategie mirate per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della persona lungo l’intero percorso professionale, garantendo opportunità adeguate per esprimere la professionalità acquisita e favorire lo sviluppo continuo delle competenze;
b) promozione di ambienti di lavoro che sostengano la produttività individuale e l’efficienza organizzativa, rispettando le specificità e le esigenze personali;
c) promozione delle migliori condizioni di salute possibili e prevenzione di malattie professionali e infortuni sul lavoro;
d) formazione continua.