Sicurezza sul lavoro: precisazioni sulla formazione dei preposti

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha avanzato un interpello sulla periodicità dell’aggiornamento in assenza del nuovo Accordo Stato-Regioni (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 24 ottobre 2024, n. 6).

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha espresso il suo parere in materia di formazione dei preposti. In particolare, all’organismo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato chiesto dal Consiglio nazionale degli ingegneri se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (Tesi A), oppure (Tesi B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.

Al riguardo, la Commissione, nel condividere quanto riportato nella “Tesi B” dall’istante, ritiene che, sulla base della normativa (articolo 37, D.Lgs. n. 81/2008 e specificatamente il comma 7) le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

In particolare, la Commissione nel testo della risposta a interpello in commento rammenta la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL)  n. 1/2022, avente ad oggetto “art. 37, D. Lgs. n.81/2008 come modificato dal DL n.146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro” dove si prevede che: “La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n.146/2021” e, inoltre, che “(…) gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (…). Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994”.

CIRL Editoria Grafica Artigianato Marche: siglato il rinnovo

Previsto un nuovo accordo per i dipendenti della regione Marche delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell’Area Comunicazione

E’ stato sottoscritto lo scorso 30 ottobre il rinnovo tra Confartigianato Comunicazione – Marche, Cna Comunicazione e Terziario avanzato – Marche, Casartigiani – Marche, Claai – Marche e Slc-Cgil Marche, Fistel – Cistel Marche, Uilcom – Uil Marche applicabile ai dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole medie imprese dei settori dell’area comunicazione, che decorre dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2028.
Per quanto riguarda la flessibilità dell’orario di lavoro è prevista la costituzione della Banca ore collettiva.
Si riconosce l’Elemento Economico Regionale pari a 10,53 euro al mese al livello 4, come da tabella allegata.

Grafici – Comunicazione Artigianato

Livello  EER ERP
1A 14,59 70,23
1B  12,72 59,21
2 11,93 55,78
3 11,19 47,52
4 10,53 41,31
5B 9,50 34,34
5 9,08 30,81
6 8,55 27,55

Grafici – Comunicazione PMI

Livello  EER ERP
1A 14,70 70,23
1B  12,81 59,21
2 12,02 55,78
3 11,27 47,52
4 10,53 41,31
5B 9,56 34,34
5 9,14 30,81
6 8,61 27,55

A partire dall’anno 2025, è prevista una quota a titolo di welfare pari a 120,00 euro da corrispondere in un’unica soluzione nelle mensilità di luglio di ogni anno e per l’anno in corso con la mensilità di novembre.
Le Parti concordano, inoltre, la costituzione di un Fondo Regionale Bilaterale prevedendo una contribuzione di 1,00 euro. Nel caso di mancata costituzione entro il 31 dicembre 2024 viene previsto l’aumento di 1,00 euro dell’EER.

 

CIPL Agricoltura Operai Ravenna: rotta la trattativa per il rinnovo del contratto

E’ scontro tra OO.SS. e Parte datoriale sugli aumenti economici 

Dopo circa un anno di negoziato si sono interrotte tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Confagricoltura, Cia e Coldiretti le trattative per il rinnovo del contratto degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Ravenna. 
Come affermano i segretari delle OO.SS. della provincia di Ravenna, la rottura del tavolo negoziale è avvenuta a seguito di risposte assolutamente insufficienti dalla parte datoriale, sul tema salariale. Per i Sindacati nei vari incontri con la Parte datoriale non sono state presentate proposte sia normative che salariali in linea con l’attuale modello contrattuale.
Per il rinnovo del contratto i Sindacati hanno ribadito la centralità dell’aumento economico, evidenziando che la richiesta d’aumento del 7%, contenuta nella piattaforma sindacale, in aggiunta al 3,5% da accordo unitario stabilito a livello nazionale, ha l’obiettivo di salvaguardare la crescita dei salari, recuperando, anche solo in parte, la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni fortemente eroso dall’infiammata inflativa degli ultimi anni. Pertanto, la risposta datoriale, ferma al 5,5%, risulta inferiore a quanto stabilito dalle regole contrattuali. 
In conclusione i segretari di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil provinciali hanno ribadito che le lavoratrici ed i lavoratori del settore agricolo che sono stati sempre disponibili ad aiutare a ripristinare le aziende colpite dai danni delle alluvioni hanno diritto, come successo nei rinnovi contrattuali degli altri settori dell’agroalimentare, di vedere riconosciuta la loro dignità.
Per quanto sopra, con l’auspicio di riprendere un confronto, la delegazione trattante di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil ha deciso di intraprendere una mobilitazione di settore. 

CPB: modalità e termini per il versamento dell’imposta sostitutiva

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (Agenzia delle entrate, provvedimento 4 novembre 2024, n. 403886).

L’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

In particolare, l’istituto si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al “ravvedimento”:

– hanno applicato gli “ISA”;

– hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19;

– hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L. n. 50/2017.

 

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

In relazione alle modalità di adesione al ravvedimento, il provvedimento dell’Agenzia prevede che l’opzione venga esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione.

 

Per le società e associazioni ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR:

– la presentazione del modello F24 di versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive va effettuata da parte della società o associazione;

– la presentazione dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali va effettuata da parte dei soci o associati.

 

In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.

Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, infine, individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al ravvedimento.

Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione il provvedimento ricorda che la stessa deve essere effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

Controlli sui beneficiari dell’Assegno di inclusione, le modalità

Il caso dell’omessa comunicazione del reddito da avvio di attività di lavoro dipendente in corso di erogazione della misura (INPS, messaggio 31 ottobre 2024, n. 3624).

L’INPS ha fornito le modalità di attivazione del controllo basato sullo scenario di rischio riguardante l’avvio di attività di lavoro dipendente in corso di godimento dell’Assegno di inclusione (ADI), non dichiarata dai componenti del nucleo familiare. Infatti, il diritto all’ADI è riconosciuto sulla base di specifici requisiti che devono essere posseduti dal nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e mantenuti per l’intera durata di fruizione del beneficio.

Pertanto, allo scopo di effettuare le necessarie verifiche sul possesso di tali requisiti, l’INPS ha introdotto una serie di controlli preventivi, che si fondano sulla consultazione dei dati e delle informazioni presenti negli archivi informatici a disposizione dell’INPS, nonché su specifici scenari di rischio.

Dichiarazione dell’avvio di attività di lavoro dipendente 

L’articolo 3, comma 5 del D.L.n. 48/2023 e l’articolo 8, comma 8 del D.M. n. 154/2023, prevedono che, in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di fruizione dell’ADI, il componente del nucleo che ha avviato un’attività di lavoro dipendente deve provvedere alla comunicazione del reddito derivante dall’attività all’INPS entro 30 giorni dalla data di avvio della medesima, secondo le modalità definite dall’INPS.

Per l’adempimento di questi obblighi di comunicazione, l’INPS ha reso disponibile il modello “ADI-Com Esteso”, utilizzabile dal 18 marzo 2024. Sono tenuti alla presentazione di tale modello tutti i componenti del nucleo familiare che abbiano avviato un’attività di lavoro dipendente in corso di godimento del beneficio o percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano la corresponsione di una indennità, anche se non ricompresa nella scala di equivalenza dell’ADI.

Il reddito da lavoro, le indennità o i benefici percepiti dichiarati nei modelli “ADI-Com Esteso” sono oggetto di valutazione ai fini del mantenimento del diritto alla prestazione in relazione alle soglie di reddito familiare previste dall’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2 del D.L. n. 48/2023 e non determinano, in attuazione dell’articolo 3, commi 5 e 7 del medesimo decreto-legge e dell’articolo 8, commi 8 e 11, del D.M. n. 154/2023, variazioni dell’importo mensile entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, calcolati per l’intero nucleo familiare.

L’omessa comunicazione del reddito 

A partire dal mese di giugno 2024 sono state avviate le attività di controllo previste dallo scenario di rischio in argomento, che consistono nella verifica relativa all’omessa presentazione del modello “ADI-Com Esteso” per tutte le domande di ADI in stato “accolta” nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare abbiano avviato un’attività di lavoro dipendente o percorsi di politica attiva del lavoro in corso di erogazione del beneficio.

In caso di omessa comunicazione, la procedura ADI provvede a sospendere l’erogazione del beneficio, nel quale risulti:

– la presenza di un componente del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE che abbia avviato, in corso di fruizione del beneficio, un’attività lavorativa dipendente o percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano la corresponsione di una indennità;
– che il componente lavoratore non abbia provveduto alla presentazione del modello “ADI-Com Esteso” entro 30 giorni dall’avvio dell’attività lavorativa.
L’INPS segnala anche che in base ai criteri sopra illustrati, verranno effettuati controlli anche con riferimento ai pagamenti già disposti per le precedenti competenze.

 

Sospensione della prestazione e decadenza

 

Le domande individuate tramite l’applicazione dello scenario di rischio in commento con le modalità indicate precedentemente sono poste in stato “sospesa”, con la motivazione procedurale: “Mancata comunicazione della variazione occupazionale per avvio di lavoro dipendente o iniziative di politica attiva che prevedano indennità, entro 30 gg (art. 3, co. 5 e 7, D.L. 48/2023 conv. in L. 85/2023)” e l’indicazione in nota del/dei rapporti di lavoro individuati.

La presentazione del modello “ADI-Com Esteso” determina la verifica del mantenimento del diritto al beneficio e l’eventuale riduzione dell’importo mensile, laddove necessario. La sospensione non pregiudica il riconoscimento delle mensilità arretrate, non erogate in attesa della presentazione del modello.

Qualora entro 3 mesi dall’avvio dell’attività lavorativa o dei percorsi di politica attiva per il lavoro, il componente che abbia avviato l’attività o i percorsi non abbia provveduto alla presentazione del modello “ADI-Com Esteso”, la prestazione, salvo diversa indicazione, viene posta centralmente in decadenza.