Codice della crisi d’impresa: le competenze dell’INPS

Illustrate le disposizioni normative che regolano la transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (INPS, messaggio 25 ottobre 2024, n. 3553).

L’INPS ha riepilogato le disposizioni normative che regolano la disciplina della transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo. Infatti, il 28 settembre 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 136/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” (CCII).

In particolare, l’articolo 56, comma 3 del D.Lgs. n. 136/2024, ha stabilito che quanto previsto dagli articoli 16, comma 6, e 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo, sia applicato alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore. La stessa previsione, con riguardo alle modifiche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) trova applicazione ai piani di ristrutturazione soggetti a omologa.

Nell’ambito delle modifiche apportate al CCII dal decreto legislativo in argomento, particolare rilevanza assumono le disposizioni normative che regolano la competenza a esprimere l’adesione rispetto alle proposte transattive formulate nell’ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti e nell’ambito delle procedure di concordato preventivo. L’intervento legislativo, in sostanza, ha completato la disciplina della competenza decisionale in materia di transazioni che, nel testo previgente, declinava il procedimento esclusivamente per l’Agenzia delle entrate.

Transazione su crediti tributari e contributivi

L’articolo 16, comma 6 del D.Lgs. n. 136/2024 ha sostituito l’articolo 63 del CCII, che disciplina la transazione sui crediti tributari e contributivi nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 del medesimo CCII.

In particolare, tale articolo, confermando la pregressa disciplina, dispone che il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti fino alla data di presentazione della proposta di transazione.

Tra le novità, invece, introdotte nel nuovo articolo 63 del CCII, il comma 2 dispone che per i contributi previdenziali amministrati dall’INPS l’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale.

L’adesione alla proposta deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della domanda di transazione, come espressamente previsto dal comma 2 del citato articolo 63.

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

L’articolo 21, comma 4 del D.Lgs. n. 136/2024, analogamente a quanto avvenuto con la riscrittura dell’articolo 63, comma 2, del CCII, disciplina le competenze decisionali in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo di cui all’articolo 88 del CCII, che al comma 6, per effetto delle modifiche intervenute, stabilisce che: per i contributi previdenziali amministrati dall’INPS il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell’articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 88 del CCII, con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del medesimo articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori.

 

 Ebac: Campania contributo per assunzioni a tempo indeterminato

Previsto un contributo di 550,00 euro per le assunzioni a tempo indeterminato, elevabile a 750,00 euro

L’Ente bilaterale artigianato Campania ha stabilito l’erogazione di un contributo da destinare alle imprese che assumono e stabilizzano i dipendenti con contratti a tempo indeterminato e apprendistato, o che trasformano i contratti a tempo determinato o di apprendistato in contratti a tempo indeterminato. 
La misura prevede, infatti, un contributo pari a 500,00 euro per ogni dipendente neo assunto o in caso di trasformazione da contratto di apprendistato o tempo determinato in indeterminato. Il suddetto contributo diventerà di 750,00 euro nel caso in cui il dipendente è disabile, donna o uomo over 50. Le imprese dovranno salvaguardare i livelli occupazionali per i 12 mesi successivi all’assunzione, in caso contrario si dovrà rimborsare quanto ricevuto. 
Nell’anno le aziende non possono presentare più volte per lo stesso dipendente analoghe richieste di contributo già concesse, in più le stesse aziende non devono aver effettuato riduzione di personale nell’arco dei dodici mesi. Alla richiesta vanno allegati una serie di documenti: modello Unilav comprovante l’avvenuta assunzione corredata; modello Uniemens del periodo interessato con relativa ricevuta di presentazione; autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy (modello Ebac) e fotocopia di un documento di identità del richiedente. 

CIPL Agricoltura Operai Perugia: sottoscritto il rinnovo

Previsti aumenti del 5% dal mese di settembre

Lo scorso 30 settembre è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL applicabile agli operai del settore agricolo e florovivaista di Perugia, scaduto il 31 dicembre 2023. 
Innanzitutto, è stato previsto un aumento complessivo del 6,2% delle retribuzioni in vigore al 31 dicembre 2023  in due tranche :
– dal 1° settembre 2024 (5%)
– 1° gennaio 2025 (1,2%).
Previsto, inoltre, un salario minimo di 9,00 euro per i lavori meno qualificati.
Definite maggiori tutele per i lavoratori:
– particolare attenzione alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre al contrasto al lavoro irregolare, con la costituzione di uno specifico Osservatorio regionale;
– introduzione delle ferie solidali per i lavoratori a tempo indeterminato che hanno necessità di assistere familiari in particolari condizioni di salute.

Brevetti+ 2024, apertura sportello

Dal prossimo 29 ottobre, le micro, piccole e medie imprese potranno inviare le domande per accedere agli incentivi Brevetti+ 2024, l’intervento promosso dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la valorizzazione economica dei brevetti (MIMIT, comunicato 25 ottobre 2024).

Le agevolazioni, consistenti in un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140.000 euro e non superiore all’80% dei costi ammissibili, saranno concesse, in regime de minimis, anche alle PMI appena costituite, aventi sede legale e operativa in Italia, che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

  • essere titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2023;

  • essere titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2022 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;

  • essere titolari di un brevetto concesso dall’EPO e convalidato in Italia successivamente al 1° gennaio 2023;

  • essere titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1° gennaio 2022, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo” che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

L’agevolazione potrà raggiungere l’85% dei costi ammissibili nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere e il 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultano contitolari, con un Ente pubblico di ricerca, della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato, ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato a uno dei suddetti Enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.

 

Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.

 

Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi distinti per Macroarea:

  1. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept);
  2. Organizzazione e sviluppo;
  3. Trasferimento tecnologico.

Ai fini dell’ammissibilità del progetto di valorizzazione:

– il progetto non può basarsi su un’unica tipologia di servizio;
– nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A;

– gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.

 

La gestione della misura è affidata a INVITALIA per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy.

INVITALIA per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: resoconto dell’incontro sulla trattativa

Punti di incontro tra OO.SS. e parte datoriale, approfondimenti rimandati all’incontro del 7 novembre 2024

Nei giorni scorsi è proseguito l’incontro tra le OO.SS. Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e l’associazione datoriale per il rinnovo del CCNL delle istituzioni socio assistenziali Uneba. La parte datoriale ha illustrato alle Sigle una serie di proposte di modifiche agli articoli oggetto di confronto, nella fattispecie: tempo determinato e causali; maternità e paternità; tempi di vestizione. Per quanto concerne l’individuazioni della causali, i sindacati si sono detti favorevoli ad individuare sul 1° livello di contrattazione le causali relative all’utilizzo di contratti a tempo determinato; bocciando la proposta della controparte di rimandare al 2° livello l’individuazione di ulteriori ipotesi. 
Per quanto riguarda, invece, la tutela della maternità e paternità le proposte delle OO.SS. sono state accolte, vale a dire riconoscere il 100% della retribuzione alle lavoratrici in maternità obbligatoria; salvo esprimersi in seguito circa i congedi parentali. 
Infine, su “Divise e indumenti di servizio” è stato inserito, sul 1° livello di servizio, il tempo di vestizione/svestizione. Ulteriori dettagli circa la sovrapposizione dei tempi verranno approfonditi in seguito. Il prossimo incontro è calendarizzato per il 7 novembre 2024