TFS telematici, le precisazioni dell’INPS

L’Istituto fornisce chiarimenti sulle riliquidazioni del Trattamento di fine servizio attraverso il canale on line (INPS, messaggio 21 giugno 2023, n. 2296).

A seguito delle richieste pervenute da parte di alcune amministrazioni ed enti datori di lavoro, l’INPS ha fornito chiarimenti in relazione alla corretta modalità da seguire nelle lavorazioni dei TFS telematici, in caso di variazione dei dati giuridici ed economici relativi a una pratica TFS in precedenza trasmessa, sia in modalità cartacea, sia telematica, alla struttura territoriale di competenza.  

In effetti, effettuata la liquidazione del TFS, le variazioni successive dei dati presenti in posizione assicurativa, sull’“Ultimo miglio TFS” e sulla “Comunicazione di Cessazione TFS” potrebbero dare origine a un ricalcolo del valore del TFS e a una conseguente riliquidazione del trattamento.

In via generale, l’amministrazione/ente datore di lavoro può inoltrare un modello telematico di “Riliquidazione” solo nel caso in cui la pratica TFS di prima liquidazione, sia essa cartacea o telematica, sia nello stato “in pagamento” o in quello “pagata”. Tuttavia, la modalità operativa da seguire è diversa a seconda che la pratica di prima liquidazione di TFS sia cartacea o telematica.

L’INPS spiega che se la prima liquidazione di TFS è cartacea, l’amministrazione/ente può inoltrare una riliquidazione della citata prestazione in modalità telematica impostando il flag su “Riliquidazione”. A tale fine, l’amministrazione/ente deve necessariamente inserire, in “Nuova Passweb”, l’“Ultimo Miglio TFS”, certificarlo e proseguire con l’inserimento dei dati specifici relativi alla “Comunicazione di Cessazione TFS”.

Nel caso in cui invece, la prima liquidazione del trattamento di fine servizio sia telematica, l’amministrazione/ente deve operare diversamente in base alla tipologia di variazione che deve essere effettuata. Se si deve comunicare variazioni dei dati giuridici e/o economici che riguardano solo l’“Ultimo Miglio TFS”, si dovrà esclusivamente inviare tramite “Nuova Passweb” una nuova certificazione di “Ultimo Miglio TFS”, variando i dati precedentemente inseriti e comunicati. Tali variazioni generano un “risveglio” della pratica di TFS. La segnalazione di “risveglio” viene presa in carico e acquisita automaticamente dal gestionale SIN TFS, che riporta in istruttoria la pratica “risvegliata” o eventualmente “impianta” una riliquidazione se la pratica in questione sia stata già pagata.  

Se, invece, alla base della riliquidazione non vi è una variazione economica e/o giuridica, ma l’amministrazione/ente ha la necessità di variare oppure indicare ulteriori informazioni che riguardando solo i dati specifici della “Comunicazione di Cessazione TFS” (riscatti non presenti in banca dati, periodi di servizio presso enti in convenzione/soppressi, periodi di mobilità, benefici di legge), il soggetto datoriale deve unicamente inviare un nuovo modello di “Comunicazione di Cessazione TFS” di tipo “Riliquidazione”.

Il TFS non in pagamento

Diverso è il caso in cui la prima liquidazione cartacea e telematica non sia in pagamento. In questa ipotesi, infatti, la procedura non consente all’amministratore/ente l’inoltro di un modello telematico di riliquidazione fino a quando la prima pratica non sia stata pagata o posta in pagamento. Pertanto, se sono intercorse delle variazioni economico/giuridiche che riguardando solamente i dati dell’“Ultimo Miglio TFS”, l’amministrazione/ente deve esclusivamente aggiornare le informazioni relative all’“Ultimo Miglio TFS” precedentemente inserito e certificato. Tali variazioni generano un “risveglio” della pratica TFS in lavorazione che l’operatore INPS prenderà in carico nella fase di istruttoria; in questo caso non deve essere quindi inviato un nuovo modello di prima liquidazione.

Invece, per comunicare la variazione dei soli dati specifici presenti nel modello telematico, l’amministratore/ente dovrà inviare una nuova “Comunicazione di Cessazione TFS” di tipo prima liquidazione, in sostituzione della precedente, consentendo in questo modo agli operatori INPS di aggiornare i dati direttamente in occasione del primo pagamento. 

Infine, l’Istituto ricorda alle amministrazioni/enti la necessità di verificare puntualmente lo stato di lavorazione delle precedenti pratiche telematiche, consultando lo stato di lavorazione della pratica TFS nell’apposita sezione “Modelli inoltrati”, inserendo il codice fiscale dell’iscritto o, in alternativa, in “Nuova Passweb” nella funzione “Collegamenti”, selezionando “Consultazione Pratica – Fascicolo”. L’INPS precisa, inoltre, che le pratiche TFS telematiche possono essere “risvegliate” tramite le variazioni dei soli dati giuridici presenti in Posizione Assicurativa, senza la necessità di variare l’“Ultimo Miglio TFS” e/o di inviare un nuovo modello di “Comunicazione di Cessazione TFS” di tipo “Riliquidazione”.

CCNL Cooperative sociali: la trattativa si concentra sulla sanità

L’incontro si è focalizzato sulla Sanità e la figura dell’Oss

Le Centrali Cooperative e le sigle sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Cisl-Fisascat, Uil-Fpl e Uiltucs si sono riunite per proseguire la trattativa sul rinnovo del CCNL Cooperative sociali. Il contratto riguarda le cooperative sociali che operano nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e delle imprese sociali che svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto di cui sopra, e attività e servizi educativi per l’infanzia che hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l’inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione, volte ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali persone al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari; ed eseguono attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. L’incontro si è focalizzato sul lavoro eseguito dalla Commissione Tecnica sulla Sanità. Le OO.SS. si sono soffermate sull’importanza di giungere nel più breve tempo possibile ad una rivisitazione dei trattamenti economici, ribadendo l’importanza, in ambito sanitario, della figura dell’Oss, invitando le Centrali Cooperative a rivedere l’attuale declaratoria. Il prossimo incontro con la delegazione trattante è per il 27 luglio.  

Accordo di divorzio stipulato all’estero e depositato in Italia: imposta di registro e bollo

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’esenzione da imposta di bollo e imposta di registro nel caso di accordo di divorzio stipulato all’estero concernente beni immobili siti in Italia (Agenzia delle entrate, risposta 20 giugno 2023, n. 351).

L’articolo 19 della Legge n. 74/1987 prevede che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della Legge 1° n. 898/1970, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

 

L’Agenzia delle entrate è già intervenuta, con la circolare del 21 giugno 2012, n. 27/E, sull’esenzione di cui articolo 19, chiarendo che essa si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e trova la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.

 

La stessa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4144/2021, ha affermato che l’esenzione si estende a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in modo da garantire l’adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici. Tale agevolazione, quindi, va riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni posti in essere nell’intento di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge. Centrale, pertanto, è l’accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale e l’ottica di favore con il quale il legislatore vede tale modalità di definizione. 

 

Quanto al caso di specie, nel quale gli ex coniugi hanno posto in essere in Spagna accordi patrimoniali nell’ambito di una domanda di divorzio, conclusa con la sentenza pronunciata dal Tribunale, secondo i quali gli immobili siti in Italia sono trasferiti dal coniuge all’istante, l’Agenzia fa presente che l’utilizzo nel territorio dello Stato italiano di atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in uno Stato estero è subordinato al preventivo deposito dei medesimi presso l’archivio notarile distrettuale o presso un notaio esercente la professione in Italia.

Gli atti stipulati all’estero, pertanto, ai fini dell’utilizzo nello Stato italiano, devono essere legalizzati e depositati presso il notaio o presso l’archivio notarile distrettuale. 

 

Come già precedentemente chiarito con la risoluzione n. 250751/1981, il pubblico ufficiale, nel redigere il verbale di deposito dell’atto formato all’estero e le copie conformi in lingua italiana di quest’ultimo, trasforma formalmente tale atto in atto proprio ed è perciò obbligato a chiedere la registrazione ed a pagare l’imposta principale, in solido con le parti contraenti e con i soggetti nell’interesse dei quali viene richiesta la registrazione. La funzione del verbale di deposito, dunque, è quella di recepire l’atto formato all’estero al fine di consentirne l’uso nello Stato italiano.

Pertanto, ai fini del trasferimento di beni immobili siti in Italia dal coniuge all’Istante, l’atto di “Convenzione Matrimoniale, Ripartizione ed Aggiudicazione dei Beni della Comunione dei Beni ed Estinzione di Condominio” deve essere depositato presso un notaio italiano il quale riporta nel verbale le necessarie attestazioni ai fini della conformità urbanistica e catastale. 

In conclusione, l’Agenzia ha chiarito che, tenuto conto che le parti hanno proceduto a sciogliere giudizialmente il matrimonio e che il deposito presso il notaio italiano costituisce condizione per dare esecuzione agli accordi di divorzio, la tassazione del relativo atto può avvenire in esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa previste per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Agevolazioni under 36 e donne, arriva il il sì dell’Europa

La Commissione ha approvato le misure italiane a sostegno del costo del lavoro delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina (Commissione europea, comunicato 19 giugno 2023).

La notizia tanto attesa da aziende e datori di lavoro è finalmente giunta: la Commissione europea ha approvato due regimi italiani, con un bilancio totale di circa 535 milioni di euro, per sostenere il costo del lavoro delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. In particolare, si tratta dell’esonero contributivo per i contratti di lavoro dei giovani lavoratori (ossia di età inferiore a 36 anni) e delle donne, fino a un massimo di 8.000 euro per contratto di assunzione. Per poter accedere alle agevolazioni, i datori di lavoro privati devono aver assunto lavoratori, tra le altre condizioni, nel periodo compreso tra il 1º luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.

I regimi sono stati approvati nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi e transizione, adottato dalla Commissione il 9 marzo 2023 al fine di sostenere misure in settori fondamentali per accelerare la transizione verde e ridurre le dipendenze dai combustibili. Il nuovo quadro modifica e proroga in parte il quadro temporaneo di crisi, adottato il 23 marzo 2022 per consentire agli Stati membri di sostenere l’economia nel contesto dell’attuale crisi geopolitica, già modificato il 20 luglio 2022 e il 28 ottobre 2022. 

La Commissione ha constatato che i regimi italiani sono in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo per la crisi e la transizione. In particolare, l’aiuto i) non supererà 250.000 euro per beneficiario attivo nella produzione primaria di prodotti agricoli, 300.000 euro per beneficiario attivo nei settori della pesca e dell’acquacoltura e 2 milioni di euro per beneficiario attivo in tutti gli altri settori; e ii) saranno concessi entro il 31 dicembre 2023. Pertanto, la Commissione ha concluso che i regimi italiani sono necessari, adeguati e proporzionati per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo per la crisi e la transizione. 

Enasarco: indicate tutte le prestazioni 2023

Stabilite le scadenze per inoltrare le domande ed accedere ai contributi 

Il nuovo Regolamento delle Prestazioni Integrative Enasarco 2023 stabilisce le nuove prestazioni alle quali hanno accesso gli agenti in possesso di determinati requisiti. Innanzitutto, l’agente deve avere un’anzianità minima contributiva e finché non la matura non può inoltrare le richieste, e un requisito reddituale. Per accedere a tutte le prestazioni, l’agente, alla data di nascita o adozione del figlio/a, deve possedere i seguenti requisiti contributivi:
– essere un iscritto in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
– essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni. Qualora tale requisito non risulti posseduto dall’iscritto a causa del mancato pagamento dei contributi obbligatori da parte della propria impresa preponente, al solo fine della prestazione assistenziale, il requisito si considera posseduto se la ricorrenza dell’obbligo contributivo è attestata da documentazione certa e definitiva, già in possesso della Fondazione, e laddove lo stesso non sia stato contestato o non sia più contestabile.

Per quel che riguarda i requisiti reddituali, alcune prestazioni richiedono che l’importo del reddito non deve essere superiore a 43.200,00 euro, mentre altre richiedono che l’importo dell’attestazione ISEE non sia superiore a 34.450,82. Infatti, le domande per richiedere il contributo per il bonus scolastico possono essere presentate solo dal prossimo 1° settembre 2023. Invece, per il contributo di soggiorno in casa di riposo si deve presentare domanda nel mese di luglio 2023 al fine di richiedere le spese del 1° settembre, mentre le richieste riguardanti il 2° trimestre vanno presentate nel mese di gennaio 2024. Va precisato anche che la domanda può essere presentata entro gennaio 2024 per i contributi nascita o adozione (1.000 euro), maternità (2.700 euro), erogazioni straordinarie e per over 75, spese funerarie fino ad un massimo di 1.000 euro, infortunio, malattia o ricovero (2.000 euro). Per il contributo assistenza personale permanente e per quello riguardante le spese funerarie, le graduatorie sono bimestrali e le scadenze sono quelle del 30 giugno – 31 agosto – 31 ottobre – 31 dicembre 2023 per concorrere alle graduatorie dei 6 bimestri 2023. Per i premi studio concernenti il conseguimento dell’obiettivo scolastico ed accademico e per i premi per tesi di laurea in materia di contratto di agenzia e previdenza, il termine per presentare le domande è il 30 giugno 2023 e devono essere inoltrate dalla propria area riservata Enasarco.