CCNL Scuola Pubblica: proseguono le trattative per il rinnovo

Verso il riconoscimento di un aumento degli stipendi, di tre giorni di permessi retribuiti ai supplenti, di congedi alle donne vittime di violenza e in caso di parti plurimi per ciascun figlio

Il 17 maggio si è tenuto all’Aran un altro incontro per discutere sul rinnovo contrattuale del CCNL Scuola Pubblica 2019/2021, con l’obiettivo di migliorare la parte normativa e di attribuire l’ultima tranche degli arretrati e degli aumenti. 
Per quanto riguarda la parte normativa le Parti sono concordi nel riconoscere:
– 30 giorni in più di congedi a favore delle donne vittime di violenza;
– i congedi per i parti plurimi per ciascun figlio;
– 3 giorni di permessi retribuiti ai precari docenti e ATA.
Per quanto riguarda gli aspetti economici, invece, si pensa di aumentare le retribuzioni di docenti, personale ATA e amministrativi.
I sindacati hanno, inoltre, richiesto la verifica dei finanziamenti relativi agli anni precedenti, le cui risorse sono rimaste inutilizzate a causa dei ritardi derivanti dal prolungamento delle trattative.
Il prossimo incontro è fissato per il 1°giugno 2023.

Partecipazione a una STP costituita ex lege n. 183/2011

Risulta possibile per l’avvocato, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della professione forense, partecipare a una STP costituita ex lege n. 183/2011, senza assumere la qualifica di socio professionista (CNDCEC, Pronto ordini del 17 maggio 2023, n. 51).

Il quesito sollevato da un Ordine professionale riguarda, in particolare, il caso di tre soci professionisti, iscritti ODCEC, che devono procedere con l’iscrizione di una STP avente per oggetto sociale “la società svolge esclusivamente attività libero professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista, revisore legale, esperto contabile quali previste dall’art. 1 del D.Lgs. 28/05/2005 n. 139 e ss.mm.ii., consulente del lavoro, avvocato, e comunque ogni e qualsiasi professionista iscritto in Albi professionali le cui attività sono riservate” che non ha indicato nell’atto costitutivo l’attività prevalente.

 

L’articolo 10, comma 4, lett. a), Legge n. 183/2011 stabilisce che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.

Alla lett. b) dello stesso comma, poi, è precisato che l’atto costitutivo della STP può prevedere l’ammissione in qualità di soci:
– dei soli professionisti iscritti ad ordini o collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante;
– di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.

Il Consiglio cita, altresì, l’articolo 10, comma 8, Legge n. 183/2011, nel quale è disposto che la STP possa essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali. Il successivo riferimento normativo riguarda, poi, l’articolo 1 del D.M. n. 34/2013, nel quale si precisa che:

– la “società tra professionisti” è la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste nell’articolo 10, commi 3-11, della Legge n. 183/2011, avente ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in apposti albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
– la “società multidisciplinare” è la società tra professionisti costituita per l’esercizio di più attività professionali ai sensi dell’articolo 10, comma 8, della Legge n. 183/2011.

L’articolo 8, comma 2, D.M. n. 34/2013, dispone che la società multidisciplinare sia iscritta presso l’albo o il registro tenuto dall’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.

Il CNDCEC, dunque, precisa che i soci non sono obbligati a individuare l’attività prevalente, essendo quest’ultima una scelta del tutto discrezionale, ma qualora una delle attività dedotte nell’oggetto sociale non sia connotata in termini di prevalenza, la STP multidisciplinare dovrà essere iscritta negli albi di appartenenza dei singoli professionisti.

Premesso ciò, stante quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, lett. a), Legge n. 183/2011 e dall’articolo 1, comma 1, D.M. n. 34/2013, per l’iscrizione di STP multidisciplinari è necessario che nella compagine sociale sia presente almeno un socio professionista legalmente abilitato all’esercizio delle professioni individuate nell’oggetto sociale. Nel caso di specie, perciò, la STP, costituita esclusivamente da tre soci iscritti all’albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, dovrebbe avere per oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività professionale che forma oggetto della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore dei conti.

Il Consiglio, infine, riguardo alla partecipazione da parte di un socio avvocato a una STP ex lege n. 183/2011, richiama il parere reso in data 15 dicembre 2022 dal Consiglio Nazionale Forense, che non ha ritenuto applicabile la disciplina generale recata dalla Legge n. 183/2011, bensì quella recata dall’art. 4-bis della Legge n. 247/2012, espressamente dedicata all’esercizio della professione forense in forma societaria, con i corollari che:

– l’esercizio della professione di avvocato in forma societaria sia riservato in via esclusiva agli avvocati o alle STA;

– l’esercizio della professione forense non è consentito a società multidisciplinari costituite ex lege n. 183/2011.

Ciononostante, conclude il CNDCE, è possibile che l’avvocato possa partecipare a una STP costituita ex lege n. 183/2011 senza assumere la qualifica di socio professionista (ad esempio come socio per finalità di investimento).

CCNL Metalmeccanica e Oreficeria – Industria: importanti novità per gli iscritti al Fondo Metasalute

Possibilità di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit

Il Fondo Metasalute informa tutti gli aderenti che, in relazione alla previsione contrattuale attualmente vigente, questi hanno la facoltà di scegliere di destinare al Fondo stesso l’ammontare previsto dal Flexible Benefit, comunicando tale volontà alla propria Azienda, la quale si occuperà dell’attivazione di un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già disponibile tramite una procedura utilizzabile dal 18 al 31 maggio 2023 incluso, all’interno dell’”area riservata azienda”.
Questa offerta potrà poi esser attivata per il solo dipendente caponucleo e, differentemente agli anni precedenti, decorrerà dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, salvo la cessazione del rapporto di lavoro o la decadenza del diritto alle prestazioni di cui all’art. 12 del Regolamento.
I lavoratori iscritti al Fondo con qualsiasi piano (Base, A, B, C, D, E, F) ed interessati a destinare le somme a titolo di welfare a Metasalute, dovranno poi trasmettere la comunicazione alla propria impresa, la quale, entro e non oltre il 31 maggio, potrà avviare l’opzione Flexible Benefit all’interno dell’area riservata di cui sopra.
Altresì, viene consigliato di riferire all’Azienda con largo anticipo rispetto alla data del 31 maggio, l’attivazione del Flexible Benefit 2023.
Le coperture Flexible Benefit riferite al 2022 non interrotte in corso di validità, scadranno in automatico il 31 maggio 2023. Pertanto, i lavoratori che hanno la Flexible Benefit nel 2022 e che decidono di destinare l’importo welfare a Metasalute anche per l’anno 2023, dovranno nuovamente presentare domanda all’azienda che realizzerà la procedura di attivazione Flexible Benefit 2023 nei tempi sopraindicati.
Per gli aderenti è inoltre disponibile un modello esemplificativo per la richiesta; difatti, il modulo può essere usato per inoltrare la domanda all’Azienda non dovendo altresì esser trasmesso al Fondo. Ogni Impresa poi, seguirà un processo autonomo per la raccolta dei dati e attiverà il Flexible Benefit per chi ne ha fatto richiesta attraverso una procedura apposita.
Da ultimo, per ulteriori informazioni, si raccomanda di visionare la Circolare n. 2/2023 relativa alle Aziende e la Circolare n. 3/2023 indirizzata ai Lavoratori. Al fine di conoscere le corrette modalità procedurali, si consiglia invece alle Aziende la consultazione del Manuale procedura Flexible Benefit 2023.

Finanziamento formazione Fondo Nuove Competenze: chiarimenti ANPAL

L’ANPAL interviene attraverso una FAQ per chiarire il ruolo dei fondi interprofessionali nel finanziare la formazione del Fondo nuove competenze, precisando i casi in cui il datore di lavoro può rinunciare al finanziamento (ANPAL, comunicato 22 maggio 2023).

Il datore di lavoro può rinunciare al finanziamento della formazione da parte del Fondo interprofessionale?

 

Questa è la nuova FAQ sulla quale si è pronunciata l’ANPAL, ribadendo che la formazione di un progetto di Fondo nuove competenze (Fnc) dev’essere, di norma, finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali (Fpi) che hanno aderito all’iniziativa, salvo alcuni casi specifici in cui è consentito al datore di lavoro di non farvi ricorso.

 

La normativa di riferimento in materia è rappresentata dall’articolo 4, comma 4, del D.M. 22 settembre 2022, nonché dal paragrafo 7 dell’Avviso pubblicato il 10 novembre 2022, secondo i quali l’attività di formazione spetta ai Fondi paritetici che intendono partecipare all’attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze e il cui elenco è stato pubblicato sul sito ANPAL. Infatti, il datore di lavoro deve indicare, nell’istanza di ammissione a contributo, il Fondo Paritetico Interprofessionale al quale aderisce e, nel caso in cui il progetto formativo coinvolga categorie di lavoratori (dirigenti e non) per i quali il datore di lavoro aderisca a più Fondi, lo stesso dovrà presentare una sola istanza contenente un progetto per ogni Fondo a cui aderisce.

 

Di conseguenza, il datore di lavoro iscritto a un Fondo paritetico non può discrezionalmente scegliere di partecipare al Fondo nuove competenze senza ricorrere al proprio Fondo, tranne che in alcune ipotesi.

 

I casi in cui è consentito non ricorrere a un Fpi si verificano allorquando:

 

– il datore di lavoro non aderisce a nessun Fpi;

 

– il Fondo cui aderisce il datore di lavoro non partecipa all’attuazione degli interventi del Fnc;

 

– ci sono ragioni oggettive che impediscono il finanziamento del percorso formativo da parte del Fpi (ad esempio, esaurimento delle risorse) al momento della presentazione dell’istanza, che dovranno essere accertate dal Fpi e comunicate ad ANPAL nel corso dell’istruttoria della singola istanza.

 

Nelle suddette ipotesi, l’Avviso prevede che la formazione dovrà essere erogata da uno o più tra i soggetti erogatori richiamati (paragrafo 7) con il concorso di un ente titolato nazionale o regionale anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali.  

 

Se al momento della presentazione dell’istanza non sussistevano ragioni oggettive per il mancato ricorso al Fpi, l’istanza potrà ancora essere ammessa a valutazione, ma solo qualora vi fosse ancora la possibilità di finanziamento da parte del Fondo. In caso contrario l’istanza sarà respinta.

 

Per tutte le istanze pervenute dai datori di lavoro senza dichiarare l’adesione al Fpi, ANPAL verificherà presso l’INPS l’effettiva iscrizione a un Fondo e, nel caso in cui tale verifica si concluda con esito positivo, risultando l’iscrizione a un Fpi, verranno attivati i Fondi medesimi e i datori di lavoro per l’eventuale integrazione dell’istanza ai fini del successivo invio al Fondo di appartenenza che dovrà valutare l’effettiva sussistenza, anche alla data di presentazione dell’istanza, di un impedimento oggettivo.

CCNL Oreficeria – Industria: da giugno incrementi retributivi per i dipendenti del settore

Incremento dei minimi retributivi, erogazione dell’elemento perequativo e dell’importo welfare tra le scadenze del mese di giugno

Con l’accordo siglato il 23 dicembre 2021 Federorafi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, hanno definito gli incrementi retributivi per gli addetti dei settore orafo argentiero e della gioielleria, per i mesi di giugno 2022, giugno 2023 e per dicembre 2024. Di seguito i minimi retributivi da applicarsi da giugno 2023.

Livello Da giugno 2023
1.a 1.261,88
2.a 1.385,91
3.a 1.526,93
4.a 1.588,79
5.a 1.697,37
5.a Super 1.811,67
6.a 1.947,53
7.a 2.117,57

Sempre nel mese di giugno, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua lorda pari a 250,00 euro, onnicomprensiva e non incidente sul Tir ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Le aziende, entro il mese di giugno di ogni anno, dovranno inoltre mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.