Ebam Marche: domande per il contributo alluvione entro il 30 giugno 2023

A disposizione un contributo di 500,00 euro Una Tantum a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che abbiano subito danni all’abitazione a seguito dell’alluvione del 2022

L’Ebam (Ente Bilaterale Artigianato) della Regione Marche ha messo a disposizione un contributo di 500,00 euro una tantum a favore delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti da aziende artigiane iscritte all’Ebam, che abbiano subito danni all’abitazione di residenza di uso abituale e continuativo, ubicata in uno dei comuni interessati dall’alluvione del 15 settembre 2022. 
L’Ente, subito dopo l’alluvione aveva già avviato una raccolta fondi indirizzata alla bilateralità artigiana del territorio nazionale, raggiungendo l’obiettivo di finanziare 8 progetti per un valore complessivo di 203.786,00 euro. 
Il contributo per alluvione ora previsto viene concesso ai soli soggetti titolari di diritto sull’immobile, ossia:
– proprietario o comproprietario;
– locatario;
– comodatario o usufruttuario dell’immobile. 
Il modulo per la richiesta, da inviare entro il 30 giugno 2023, e le ulteriori informazioni per la compilazione sono disponibili sul sito www.ebam.marche.it. 

Enti Bilaterali Cuneo: erogato il Fondo di Sostegno al reddito

Nuove iniziative per le aziende iscritte agli Enti Bilaterali e per il personale da queste impiegato

L’Ente Bilaterale del Terziario di Cuneo insieme all’Ente bilaterale del Turismo, hanno erogato nel corso del 2022, circa 70mila euro ai lavoratori delle aziende aderenti agli Enti stessi. Tra i vari contributi riconosciuti si enunciano il congedo parentale, le spese mediche, mensa scolastica, attività educative, libri di testo, estate ragazzi, iscrizione ad asili nido, rimborsi pre-scuola e dopo-scuola, nonché spese di trasporto e contributi per i figli disabili.
Le aziende hanno richiesto circa 20mila euro di rimborsi da parte del Fondo di Sostegno alla Formazione per corsi frequentati da titolari e dipendenti, relativamente alla sicurezza sul lavoro.
Risulta altresì in crescita il catalogo dell’offerta formativa, sostenendo i costi per la riqualificazione dei disoccupati e l’aggiornamento delle competenze del personale aziendale, di circa 85mila euro.
Di seguito si riportano i contributi in favore delle imprese e del personale impiegato.
Contributi per aziende Iscritte agli Enti Bilaterali da almeno 12 mesi:
– contributo integrativo per la formazione generale e specifica dei lavoratori mediante l’erogazione di un “Buono Formazione” in favore dell’azienda che assuma un lavoratore e lo iscriva entro 60 giorni all’apposito corso di formazione generale e specifica sulla tematica della sicurezza sul lavoro;
– contributo alla formazione di specifiche figure con compiti specifici di organizzazione aziendale in tema di sicurezza sul lavoro mediante il riconoscimento di un “Buono Formazione” a copertura delle spese sostenute da parte dell’azienda;
– contributo alla formazione del titolare di azienda o legale rappresentante mediante l’erogazione di un “Buono Formazione” all’impresa che iscrive il titolare o legale rappresentante ai corsi di formazione per il Servizio di Rspp o ai corsi di aggiornamento previsti dalla normativa.
Si precisa che, il “Buono Formazione” può essere riconosciuto più volte durante l’anno alle imprese, entro il limite complessivo di euro 1.500,00 lordi, e può altresì essere richiesto entro un anno dalla fatturazione, con riferimento al programma annuale attualmente in vigore.
Contributi per lavoratrici e lavoratori dipendenti da aziende iscritte agli Enti Bilaterali da almeno 12 mesi:
– contributo integrativo una tantum fino ad euro 500,00, per il congedo parentale, in favore del personale che richieda e fruisca del periodo di congedo per almeno 90 giorni continuativi entro la data del compimento dell’anno di vita del bambino;
– contributo integrativo per spese mediche specialistiche o prestazioni di diagnostica di figli con età inferiore agli 11 anni, fino ad un massimo di euro 300,00 in favore dei lavoratori delle aziende aderenti agli Enti Bilaterali;
– contributo mensa scolastica per i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sopportato spese il pagamento della mensa scolastica (compresi costi per l’assistenza obbligatoria da parte di operatori) per figli che frequentano asili nido, baby parking, scuola dell’infanzia o scuola primaria (elementare), fino ad un massimo di euro 200,00;
– contributo per acquisto dei libri di testo in favore di lavoratori aventi figli che frequentano la scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria superiore fino ad un massimo di euro 200,00,00 con relative fatture;
– contributo per l’iscrizione ad asili nido e scuole dell’infanzia. A tal proposito, al lavoratore e/o alla lavoratrice che abbia sostenuto spese per l’iscrizione e per la frequenza ai baby parking, all’asilo nido o alla scuola dell’infanzia dei propri figli, viene riconosciuto un rimborso delle spese sopportate fino ad un massimo di euro 200,00;
– contributo per attività educative pari ad euro 100,00, per il lavoratore e per la lavoratrice che abbia sostenuto costi per le attività educative proposte dalla scuola durante le attività, quali a titolo esemplificativo, attività sportive, laboratori didattici, gite, musei che comportino spese aggiuntive a carico delle famiglie, in favore di figli che frequentino scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado;
– contributo iscrizione estate ragazzi-centri estivi di euro 200,00, in favore del lavoratore e della lavoratrice che abbia sostenuto dei costi per l’iscrizione a centri estivi o estate ragazzi dei figli che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;
– contributo spese di trasporto mediante un rimborso di euro 300,00, in favore dei lavoratori che abbiano sostenuto il pagamento delle spese di trasporto per figli che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria superiore;
– contributo iscrizione pre-ingresso e post-uscita pari ad euro 200,00, in favore dei lavoratori che abbiano sopportato spese per l’iscrizione al pre-ingresso ed alla post-uscita di figli che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria;
– contributo integrativo per l’assistenza pari ad euro 750,00 riconosciuto al lavoratore ed alla lavoratrice o al datore di lavoro che abbiano almeno un figlio invalido a carico.
Si comunica inoltre che, nonostante la cumulabilità dei contributi, è stato fissato tuttavia un limite massimo per richiedente di 1.500,00 euro all’anno, con riferimento al programma annuale in vigore.

Pensione anticipata: aggiornate le procedure di liquidazione

L’INPS ha comunicato le novità in materia di definizione delle domande per i lavoratori iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’Istituto, nonché alla Gestione separata (Comunicato, 11 maggio 2023). 

L’INPS ha reso noto di aver aggiornato le procedure per la definizione delle domande di pensione anticipata flessibile dei lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’Istituto, nonché alla Gestione separata, cosiddetta Quota 103.

In proposito, l’INPS ricorda anche che i requisiti anagrafici (62 anni di età) e quelli contributivi (41 anni di contributi) devono essere
perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Il diritto alla pensione anticipata flessibile, conseguito nel corso del 2023, consente l’accesso alla pensione in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra:

– dopo un periodo di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi; la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° aprile 2023

– dopo 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. In questo caso la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2023

Restano confermate le modalità di accesso alla pensione per il personale AFAM e della scuola, rispettivamente al 1° novembre e al 1° settembre dell’anno di raggiungimento dei requisiti. Questi ultimi si considerano raggiunti anche se perfezionati dopo le date indicate, ma comunque entro l’anno solare.

Ebinter Oristano: proseguono i corsi di formazione

I corsi sono pensati per le aziende e i dipendenti del Settore terziario

L’Ente bilaterale territoriale del terziario della provincia di Oristano ha reso noto il proseguimento dei corsi di formazione destinati alle aziende del settore. I percorsi formativi abbracciano sia la materia della sicurezza sul lavoro sia la formazione professionalizzante. L’Ente ha precisato che la formazione in materia di: informatica, marketing e comunicazione sono solo alcuni dei temi inseriti per soddisfare le esigenze delle aziende e dei lavoratori. I corsi sono gratuiti e rappresentano un’opportunità per potenziare le competenze già acquisite e per crescere dal punto di vista professionale, imprenditoriale, sociale e culturale.

Aggiornamento FAQ Rottamazione-quater: chiarimenti dall’Agenzia riscossione

L’Agenzia delle entrate-riscossione ha pubblicato le FAQ aggiornate relative alla definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022 e modificata dal D.L. n. 51/2023.

Con la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione delle nuove FAQ relative alla Rottamazione quater vengono forniti chiarimenti in merito all’ambito di applicazione, alle nuove scadenze, alle modalità di adesione e di pagamento e alle conseguenze in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento.

 

Riguardo all’ambito di applicazione, è la Legge n. 197/2022 a stabilire che i benefici previsti dalla definizione agevolata siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 inclusi quelli:

• contenuti in cartelle non ancora notificate;
• interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

 

Risultano esclusi dal suddetto beneficio:
– i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
– i carichi relativi a somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;

– i carichi relativi a crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
– i carichi relativi a multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

– i carichi relativi a risorse proprie tradizionali dell’UE e l’IVA riscossa all’importazione;
– le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
– i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa. 

Sulle modalità di adesione viene chiarito che è compito del debitore manifestare la propria volontà di procedere alla definizione agevolata, presentando apposita dichiarazione di adesione telematica, entro il 30 giugno 2023, come da termine modificato dall’ articolo 4 del D.L. n. 51/2023.

E’ possibile presentare la domanda:
– in area riservata, selezionando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare dell’agevolazione;
– in area pubblica compilando un apposito form e allegando la documentazione di riconoscimento.

Dopodiché, entro il 30 settembre 2023, nuovo termine introdotto dall’articolo 4 del D.L. n. 51/2023, perverrà dall’Agenzia una comunicazione di accoglimento/diniego e sarà possibile procedere ai pagamenti secondo le date di scadenza riportate sulla comunicazione delle somme dovute.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, le FAQ chiariscono che la Rottamazione-quater risulta inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.