Pubblicato in Gazzetta il Decreto Omnibus

Tra gli interventi previsti la riforma dell’ordinamento degli enti previdenziali pubblici e la salvaguardia occupazionale nel settore del salvamento acquatico (D.L. n. 51/2023).

Il D.L. n. 51/2023, cosiddetto Decreto Omnibus, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 maggio 2023. Si tratta di un provvedimento assai articolato che interviene su molti settori dalla sanità al fisco, dallo sport agli interventi di solidarietà sociale. Sul versante del lavoro e previdenziale spiccano, tuttavia, la riforma dell’ordinamento degli enti previdenziali pubblici, gli interventi in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e la salvaguardia occupazionale nel settore del salvamento acquatico.

La riforma degli enti previdenziali pubblici

Il Decreto Omnibus si propone di razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi degli enti previdenziali pubblici e di riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta. A tal fine, si abolisce la carica di vicepresidente, mentre per la nomina del presidente si deve provvedere alla scelta “tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia”. Viene affidato al Consiglio di amministrazione il compito di proporre al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale.

Si dispone, inoltre, che gli organi di amministrazione (presidente, Cda, consiglio di indirizzo e vigilanza, collegio dei sindaci, direttore generale) abbiano tutti la stessa durata, ovvero 4 anni a decorrere dalla data di insediamento e possono essere rinnovati una sola volta, anche non consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

Infine, nelle more dell’adozione delle modifiche all’organizzazione degli enti e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’INPS e dell’INAIL, viene nominato, entro venti giorni dall’entrata in vigore del Decreto Omnibus, un commissario straordinario, rispettivamente per ciascuno dei due enti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione.

Le fondazioni lirico-sinfoniche

Per quel che riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche, viene previsto il divieto di ricevere incarichi, cariche e collaborazioni per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età. Il sovrintendente delle medesime fondazioni cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno, mentre i sovrintendenti attualmente in carica, che abbiano compiuto tale età alla data di entrata in vigore del decreto, cessano l’incarico a decorrere dal 1° giugno 2023.

Posti di lavoro nel settore del salvamento acquatico

Allo scopo di salvaguardare i posti di lavoro nel settore del salvamento acquatico, viene differita al 30 novembre 2023 l’entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che disciplina le modalità di rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante e i requisiti per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, lacustri, fluviali e piscine e si prorogano determinate autorizzazioni all’esercizio delle attività di formazione e concessione del titolo di abilitazione all’esercizio delle attività di salvamento acquatico. 

 

CCNL Concerie – Industria: definita l’ipotesi di piattaforma

Tra le proposte vi è l’aumento salariale di 230,00 euro e maggiori tutele in ambito welfare  

Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno presentato le proposte di modifica per il CCNL Concerie-Industria, in scadenza il prossimo 30 giugno ed applicabile a tutti gli addetti a fasi di lavorazione conciaria interne ed esterne e alle produzioni di accessori e componenti per manufatti (calzature, borse e articoli di pelletteria, ecc.).
Tra le richieste, dal punto di vista economico, vi è l’aumento economico complessivo (TEC) di 230,00 euro e un aumento dell’elemento di garanzia retributiva.
Dal punto vista normativo, invece, si propone l’introduzione dei cosiddetti accomodamenti ragionevoli, con l’obiettivo di migliorare i capitoli dei diritti individuali e di salute e sicurezza.
Per quanto riguarda il welfare, invece, tra le proposte vi sono una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro, una maggiore tutela della malattia, il perfezionamento dell’istituto del part time e l’aumento dei versamenti al fondo sanitario e previdenziale.
A tal proposito, per il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Sanimoda vi sarebbe un incremento del contributo mensile a carico delle aziende da 12,00 a 15,00 euro e l’inserimento di uno stanziamento per la non autosufficienza di 2,00 euro per dipendente, come copertura dei cosiddetti Long Therm Care (LTC), per il  Fondo previdenziale Previmoda, invece, si prevedono incrementi dal 2 al 2,5%.

Enti Bilaterali Umbri: sostegno ad imprese e lavoratori in materia di formazione e solidarietà

Gli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo dell’Umbria hanno messo a disposizione risorse per fronteggiare le difficoltà dovute alla pandemia

Continua l’impegno degli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo umbri a favore delle imprese e dei lavoratori, che negli ultimi anni hanno cercato di fronteggiare le difficoltà eccezionali scatenate dalla pandemia. Già nel corso del 2021 i due Enti avevano messo in campo, attraverso i rispettivi Fondi per il sostegno al reddito per dipendenti e aziende, risorse per oltre 711 mila euro. 
Per l’anno in corso, oltre ai fondi già stanziati per l’area formazione, con diversi corsi gratuiti a disposizione di imprese e lavoratori, l’Ente Bilaterale del Terziario dell’Umbria, costituito e gestito pariteticamente da Confcommercio Umbria in rappresentanza dei datori di lavoro e dai sindacati dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ha messo a disposizione 348mila euro per 138 corsi, sia in materia di riqualificazione (nelle aree amministrazione, gestione risorse umane, lingue, marketing e web marketing) che di formazione obbligatoria in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e igiene degli alimenti. 
Rilevanti anche gli interventi in tema di solidarietà, con l’erogazione di 65mila euro a favore di 329 lavoratori (con il rimborso di spese sostenute in ambito familiare), mentre 42 imprese hanno ricevuto contributi per interventi di miglioramento della sicurezza per un valore di 13.500 euro.
L’Ente Bilaterale del Turismo, costituito e gestito dalle associazioni del turismo di Confcommercio Umbria Federalberghi, Fipe, Faita e Fiavet, in rappresentanza dei datori di lavoro, e dai sindacati dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ha invece finanziato 84 corsi, per un importo di 142mila euro, mentre per la solidarietà ha disposto l’erogazione di contributi per 6.000,00 euro. 
Dopo due anni, afferma il presidente dell’Ente del Terziario, è ripresa l’attività ordinaria con un particolare impegno per accrescere la professionalità e implementare le condizioni di sicurezza dei lavoratori, in coerenza con quella che è la missione degli Enti.
Gli organismi paritetici, aggiunge il presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo, confermano il proprio ruolo di importante punto di riferimento per aziende e occupati del settore terziario, grazie ad una attività che ogni anno si amplia nei contenuti, moltiplicando gli sforzi per implementare le risorse destinate ai vari ambiti di intervento.

Alluvione Emilia Romagna: indicazioni per le domande di integrazione salariale

L’INPS fornisce istruzioni in merito alle modalità di presentazione delle domande per l’accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), di assegno di integrazione salariale, nonché di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), da parte dei datori di lavoro colpiti dall’alluvione (INPS, messaggio 10 maggio 2023, n. 1699).

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 maggio 2023, ha deliberato lo stato di emergenza per la Regione Emilia–Romagna a seguito degli eventi metereologici che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena.

 

Pertanto, l’INPS informa che i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nelle predette realtà territoriali possono presentare le domande di CIGO e di assegno di integrazione salariale utilizzando la causale “Incendi – crolli – alluvioni” (che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili – cosiddette EONE), e non devono dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda. Conseguentemente, la relazione tecnica relativa alla citata causale deve descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e attestare l’avvenuta sospensione.

 

Si ricorda che le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato.

Inoltre, l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.

Con particolare riferimento alle imprese del settore edile e lapideo – sia industriali che artigiane – le stesse non sono tenute a effettuare la menzionata informativa sindacale per le richieste riferite alle prime 13 settimane di integrazione salariale, sussistendo l’obbligo solo per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive.

 

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare dei fenomeni medesimi, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità” allegando il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità, il cui possesso può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica che accompagna la domanda.

 

In ordine al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento con la suddetta causale una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali. Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.

 

I datori di lavoro colpiti dagli eventi alluvionali, che avessero già inviato la domanda di accesso ai citati trattamenti utilizzando una differente causale, dovranno annullare la suddetta istanza e presentarne una nuova secondo le indicazioni contenute nel messaggio in oggetto. I datori di lavoro tutelati dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali dovranno altresì indicare, nel campo note della procedura di trasmissione della domanda di assegno di integrazione salariale, che la nuova istanza “annulla e sostituisce la domanda con Prot. NNN”.

 

Infine, l’INPS precisa che, per richiedere il trattamento di CISOA previsto dall’articolo 8 della Legge n. 457/1972 in favore degli impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, i datori di lavoro interessati dovranno presentare, con le consuete modalità, un’apposita domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche – cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.

 

D.L. n. 51/2023: nuove date per la Rottamazione quater

Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2023, n. 108, è stato pubblicato il decreto-legge 10 maggio, n. 51. tra le numerose disposizioni, prevista la proroga dei termini della rottamazione quater.

Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, è stata ufficializzata la proroga di termini legislativi, già preannunciata dal comunicato del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, n. 33. Nello specifico, all’ interno del citato decreto, cosiddetto “Omnibus”, è l’articolo 4 ad occuparsi della proroga dei termini in materia fiscale, apportando modifiche all’articolo 1 della Legge n. 197/2022, commi 232, 233, 235, 237, 241 e 243.

 

Tali modifiche prevedono in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possa essere effettuato:

– in unica soluzione non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023; 

– ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre, invece che il 31 luglio, e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

 

Con riferimento alla manifestazione della volontà di procedere alla definizione, la data entro la quale dovrà essere resa è il 30 giugno 2023, e non più il 30 aprile 2023, e potrà essere integrata entro la stessa data. Inoltre la comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno.

Risulta, inoltre, posposta al 31 ottobre 2023, dal 31 luglio, la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate.

Infine il decreto specifica che le disposizioni di cui all’ articolo 37 comma 2-bis lettera c-bis) del D.Lgs. n. 241/1997, riguardo alla trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73/2022. Fino al periodo di imposta in corso a tale data, i dati contenuti nelle schede continuano a essere trasmessi con le modalità e secondo i termini stabiliti dall’articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze n. 164/1999.

Per concludere l’articolo 4 prevede che le elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria vengano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che le stesse si svolgano entro il 30 settembre 2023.