Accessibilità lavoratori disabili: le nuove norme

Il Governo ha approvato un decreto legislativo con disposizioni che mirano a garantire la tutela dei lavoratori con disabilità e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni (Consiglio dei ministri, comunicato 1 maggio 2023, n. 32).

Il 1° maggio il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare anche un decreto legislativo recante norme relative alla riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità. Le disposizioni si pongono l’obiettivo di garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità sul territorio nazionale e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni ai fini della loro piena inclusione.

In particolare, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni il provvedimento introduce un’apposita figura qualificata, preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità. A tale figura spetta il compito di individuare le modalità e le azioni dirette a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità. La stessa figura professionale propone tali attività tra gli obiettivi programmatici e strategici della performance dell’amministrazione.

Inoltre, gli obiettivi di tutela e accessibilità delle persone con disabilità nell’esercizio delle prestazioni lavorative e nell’accesso e fruizione dei servizi della pubblica amministrazione entrano a far parte del sistema di valutazione dei risultati anche in relazione alla responsabilità dei dirigenti. Infine, si estende il campo di applicazione dell’azione collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni nei casi di mancata attuazione o violazione dei livelli essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità o degli obblighi previsti.

CCNL Occhiali – Industria: siglato il rinnovo per il triennio 2023-2025

Aumento dei minimi e dell’elemento perequativo, maggiore tutela in caso di malattie gravi, pari opportunità e violenza di genere oltre al diritto alla formazione continua sono tra i temi del rinnovo 

Il 28 aprile 2023 è stata sottoscritta da Confindustria-Moda, dall’Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici-Anfao e da Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil  l’ipotesi di rinnovo del CCNL Occhiali-Industria applicabile ai dipendenti di aziende che producono occhiali e articoli inerenti l’occhialeria e decorrente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
Di seguito le novità più rilevanti.
Parte economica.
Aumento sui minimi di 167,00 euro con riferimento al 4° livello, distribuiti in 3 tranche: 62,00 euro da maggio 2023; 48,00 euro da marzo 2024, 57,00 euro da febbraio 2025.

Livello Aumento 1.5.2023  Aumento 1.3.2023 Aumento 1.2.2025 Totale 
Q 76,32 euro 59,08 euro 70,16 euro 205,57 euro
76,18 euro 58,98 euro 70,03 euro 205,19 euro
5°S 72,28 euro 55,96 euro 66,45 euro 194,68 euro
69,75 euro 54,00 euro 64,13 euro 187,88 euro
4° S  64,57 euro  49,99 euro 59,36 euro 173,92 euro
62,00 euro 48,00 euro  57,00 euro  167,00 euro
3°S  60,24 euro  46,63 euro 55,38 euro 162,25 euro
59,06 euro 45,72 euro 54,30 euro 159,08 euro
55,78 euro 43,18 euro 51,28 euro 150,24 euro 
89,00 euro 89,00 euro  90,00 euro 268,00 euro

Previsto, inoltre, con decorrenza 2023 l’aumento dell’elemento perequativo a 360,00 euro lordi annui, in assenza di contrattazione collettiva aziendale.
Per quanto riguarda, invece, il welfare contrattuale a decorrere dal 1°luglio 2024 è previsto l’aumento dello 0,3% sulla previdenza integrativa (fondo Previmoda), mentre a decorrere dal 1°gennaio 2024 l’aumento di 3,00 euro sull’assistenza sanitaria integrativa (fondo Sanimoda) e sarà previsto il contributo di 2,00 euro destinati alla non auto sufficienza, tutto a carico delle aziende.
Parte normativa
Previsto il prolungamento a 18 mesi del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattie gravi.
Disciplinata la formazione continua dei lavoratori con 8 ore di formazione annua (2024-2025) per ogni lavoratore.
Migliorate le azioni positive in materia di pari opportunità, infatti, le Parti seguiranno lo sviluppo di un progetto dell’Osservatorio per agevolare la realizzazione, presso le aziende, delle buone pratiche e la loro diffusione a tutto il settore, con il coinvolgimento delle commissioni aziendali.
Regolamentato lo smart working.
Stabilita per le vittime di violenza di genere l’astensione di ulteriori 2 mesi con retribuzione a carico dell’azienda, oltre quelli legalmente previsti.

CCNL Enti Lirici: riunione del coordinamento unitario nazionale

I delegati di tutti i Teatri hanno condiviso nell’incontro le preoccupazioni per il rinnovo del contratto

Nelle scorse settimane si è riunito il coordinamento unitario nazionale delle fondazioni lirico sinfoniche nel quale sono state condivise le gravi preoccupazioni per il rinnovo del contratto nazionale del settore.
All’incontro hanno partecipato le delegate ed i delegati di tutti i Teatri, i quali hanno valutato l’attuale situazione in cui versa il settore, dopo il lungo percorso dei piani di risanamento, lo stop forzato della pandemia e lo slittamento dell’approvazione delle dotazioni organiche, ad oggi ancora numericamente carenti rispetto alle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori.
I delegati hanno evidenziato l’aspettativa rispetto al ripristino nei Teatri delle compagnie di danza cancellate negli anni scorsi e la necessità di affrontare le problematiche degli intermittenti, degli scritturati e dei lavoratori autonomi che operano nel settore.
Dopo ampio dibattito, il coordinamento ha dato mandato alle segreterie nazionali e ai colleghi della delegazione che parteciperanno al tavolo per il rinnovo di portare avanti la trattativa con volontà di soluzione urgente al fine di giungere ad un contratto che identifichi le aspettative e porti al riconoscimento della dignità retributiva corrispondente alle alte professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
Il coordinamento, in attesa di valutazione sugli sviluppi della trattativa, si è dichiarato pronto all’eventuale mobilitazione per sostenere la vertenza.

CIPL Edilizia Industria – Napoli: corrisposto l’EVR per i lavoratori del settore

Determinate le quote dell’Elemento Variabile della Retribuzione 2023

Il Verbale di Accordo, siglato in data 30 marzo 2023 in Napoli, tra Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli (Ance Napoli) e Feneal-Uil di Napoli e Provincia, Filca-Cisl della Campania, Fillea-Cgil di Napoli e Provincia, prevede l’erogazione dell’EVR al personale di settore, a far data dal 1° gennaio 2023, nella misura massima del 4% dei minimi di paga base, salvo verifica in sede territoriale dell’andamento congiunturale del settore, correlato dai parametri di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Le Parti firmatarie difatti, si sono incontrate al fine di effettuare la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello provinciale di tale emolumento erogabile per l’anno 2023.
La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2020-2021-2022 su triennio 2019-2020-2021, risultando i suddetti, positivi per un peso ponderale complessivo pari al 100%.
Per gli operai l’erogazione dell’EVR avverrà con riferimento alle sole ore di lavoro effettivo.
Di seguito, si riportano le tabelle relative all’importo EVR 2023 applicato agli impiegati e agli operai.
EVR Impiegati

Impiegati Paga base in vigore al 1° Gennaio 2023 % EVR Erogabile EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 4% determinata a seguito della verifica dei parametri
7° LIV 1.894,71 4,00% 75,79
6° LIV 1.705,23 4,00% 68,21
5° LIV 1.421,02 4,00% 56,84
4° LIV 1.326,31 4,00% 53,05
3° LIV 1.231,56 4,00% 49,26
2° LIV 1.108,41 4,00% 44,34
1° LIV 947,36 4,00% 37,89
Per gli impiegati il costo mensile dell’EVR è calcolato su un’ipotesi di 173 ore ordinarie effettive/mese

EVR Operai

Operai Paga base in vigore al 1° gennaio 2023 % EVR Erogabile EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 4% determinata a seguito della verifica dei parametri
4° Livello 7,67 4,00% 0,31
Operai Spec. 7,12 4,00% 0,28
Operai Qualif. 6,41 4,00% 0,26
Operai Comuni 5,48 4,00% 0,22
Operai Discontinui D1 4,93 4,00% 0,20
Operai Discontinui D2 4,38 4,00% 0,18
Per gli operai full time il costo mensile dell’EVR si può calcolare moltiplicando 8 (ore) x 21,625 (giorni) = 173,00 ore ordinarie effettive/mese

Regole tecniche del processo tributario telematico: eliminazione firma digitale per gli allegati

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto 21 aprile 2023, ha apportato modifiche al decreto ministeriale 4 agosto 2015, che individua le regole tecniche del processo tributario telematico.

Il MEF, con il comunicato del 21 aprile 2023, ha ricapitolato le modifiche apportate, con decreto del direttore generale del 21 aprile 2023, alle specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3 del decreto del MEF n. 163/2013, concernente il regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario.
All’articolo 1, dopo la lettera s), del DM 4 agosto 2015 sono state in primo luogo inserite le seguenti definizioni:
– “t. “PADES” (PDF Advanced Electronic Signature)”: modalità di sottoscrizione con firma digitale applicabile solo ai file in formato “.pdf” (Portable Document Format) che consente di memorizzare le informazioni relative alla firma digitale senza alterare il formato del file originale;
– u. “CADES” (Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signature)”: le informazioni sulla firma digitale insieme al documento originale e alle informazioni necessarie per la verifica della validità della firma sono racchiuse in una “busta crittografata” (PKCS#7). Tale modalità di sottoscrizione si realizza in un unico file in formato “.p7m”;
– v. “EML (Electronic mail)”: formato che identifica un file che contiene un messaggio email.

L’aggiornamento delle regole tecniche per il deposito telematico degli atti/documenti riguarda in particolare:
– l’eliminazione dell’obbligo della firma digitale sugli allegati al momento del deposito;
– la previsione nel sistema di controlli bloccanti di integrità, dimensioni e formati sui file durante la fase del loro caricamento. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio delle anomalie di cui ai punti b), d) ed e) del comma 4, art. 8 del DM citato, il S.I.Gi.T. fornisce durante la fase di caricamento dei file le informazioni relative alla mancata acquisizione dei file stessi. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio dell’anomalia di cui al punto a) del comma 4, il sistema iscrive il ricorso al registro generale e non acquisisce gli allegati contenenti l’anomalia riscontrata. In caso di riscontro negli allegati all’atto di costituzione in giudizio dell’anomalia di cui al punto c) del comma 4, il sistema procede comunque all’acquisizione degli allegati;
– la trasmissione di atti processuali, con sottoscrizioni digitali plurime, a condizione che almeno una di esse risulti valida;
– l’accettazione a sistema dei file nel formato EML (Electronic mail);
– la previsione della validità della firma PADES, già consentita dal sistema insieme alla firma CADES. 

Il regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario (PTT) consentirà, dunque, di depositare esclusivamente allegati anche non firmati digitalmente, mediante una nota di deposito documenti generata dal sistema.