CCNL Credito: sospesi i termini del rinnovo fino al 31 luglio 2023

Al fine di avviare il percorso per il rinnovo del CCNL, le parti sindacali hanno deciso la sospensione

Le sigle sindacali Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin Falcri-Silcea-Sinfub, in continuità con quanto stabilito dai Verbali di Accordo del 27 dicembre 2022  e del 28 febbraio 2023, al fine di avviare il percorso per il rinnovo del CCNL Credito del 19 dicembre 2019, concordano che gli incontri che si svolgeranno tra le Parti stesse entro il 31 luglio 2023 si considerino convenzionalmente come se si fossero svolti entro il 31 dicembre 2022 ad ogni conseguente effetto – anche di cui al Verbale d’Accordo del 28 giugno 2022 – con la conseguente “mera” sospensione, fino al 31 luglio 2023, dei termini al 31 dicembre 2022 di cui alle previsioni e istituti negoziali nazionali, ferma ed impregiudicata la decorrenza al 1° gennaio 2023 degli effetti degli eventuali accordi che dovessero essere raggiunti all’esito dei predetti incontri, in mancanza dei quali la situazione rimarrà quella in essere al 31 dicembre 2022, ivi incluso quanto previsto dall’art. 6, comma 4, ccnl 19 dicembre 2019, come integrato dal Verbale di accordo 28 giugno 2022.
Resta pertanto inteso che dal presente verbale non derivano in alcun modo effetti di proroga o di ultrattività di disposizioni di cui alla contrattazione nazionale delle quali sia espressamente prevista la scadenza al 31 dicembre 2022.
Le OO.SS. precisano che alle prestazioni lavorative rese dai lavoratori fino al 31 luglio 2023 troveranno integrale applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL 19 dicembre 2019.

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo ai presupposti per accedere alla Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (Agenzia delle entrate, risposta 27 aprile 2023, n. 307).

L’Agenzia delle entrate ha ricordato la disciplina della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni contenuta nella Legge di bilancio 2023, facendo riferimento, nello specifico, al comma 153, nel quale è disposto che le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, per le quali il termine di pagamento di cui all’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997, non fosse ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, ovvero per le quali le comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Inoltre, le sanzioni sono dovute nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Al comma 155, la Legge di bilancio 2023 dispone che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, il cui pagamento rateale ai sensi dell’articolo 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 fosse ancora in corso alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in questo caso sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

La definizione disposta dal comma 153 risulta, pertanto, circoscritta alle sole somme richieste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, mentre il comma 155 prevede la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale.

 

L’Agenzia, facendo riferimento anche alla circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E, ha chiarito che per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti, per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza.

L’agevolazione, dunque, consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta, non versata o versata in ritardo, che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del % delle residue imposte non versate o versate in ritardo.

 

Nel caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia, risulta che l’istante abbia presentato, con riferimento all’anno d’imposta 2017, una prima dichiarazione modello 770 il 30 ottobre 2018 e, successivamente, una dichiarazione integrativa il 23 novembre 2020. A seguito di controllo automatizzato delle suddette dichiarazioni, le anomalie emerse sono state comunicate all’istante, successivamente invitato a segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo automatizzato. Avvenuta la comunicazione definitiva degli esiti, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, l’istante ha, quindi, provveduto al pagamento della prima rata, adottando un piano di rateazione di 20 rate.

 

Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che non risultano sussistere nel caso di specie i presupposti per l’applicazione della definizione agevolata di cui al citato comma 153, in quanto la comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021. Inoltre, non si può far riferimento nemmeno alla definizione ex comma 155, in quanto alla data del 1° gennaio 2023 l’istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione modello 770/2018, relativa al periodo d’imposta 2017.

 

 

Bando ISI 2022: dal 2 maggio al via le domande

La procedura informatica per la compilazione delle richieste sarà aperta fino alle ore 18 del 16 giugno 2023.

Sta per scattare l’ora della compilazione delle domande relative al Bando Isi 2022, attraverso il quale l’INAIL finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della Legge n. 208/2015. Dal 2 maggio al 16 giugno 2023 alle ore 18, sarà aperta la procedura informatica per la compilazione delle domande relative al bando.

Peraltro, a suo tempo, l’INAIL ha già reso noto con un comunicato del 15 febbraio che per semplificare e agevolare l’attività di presentazione della domanda di finanziamento è stato adeguato il sistema di profilazione per l’accesso ai servizi online, introducendo due nuovi specifici profili riservati ai professionisti e alle società di intermediazione.

In particolare, i soggetti intermediari devono registrarsi al portale INAIL e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, che operano tramite il “cruscotto di abilitazione”, sulla base delle richieste che gli stessi interessati fanno pervenire utilizzando l’apposita modulistica. L’intermediario può quindi assumere in delega l’impresa per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI. 

I Progetti ammessi a finanziamento

Sono finanziabili le tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

– Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2;               — Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2;                                                      – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3;
– Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4;
– Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

Risorse economiche destinate ai finanziamenti

Le risorse del Bando ISI sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. 

Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle spese, fermo restando i seguenti limiti: 
Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 130.000 euro. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (Asse di finanziamento 1.2);
Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000 euro, né superiore a 50.000 euro;

per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1) e del 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2) e per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000 euro, né superiore a 60.000 euro.

Modalità di presentazione della domanda

Sul portale INAIL – nella sezione Accedi ai Servizi Online – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”.
Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Entro il 16 giugno 2023 il calendario delle scadenze ISI 2022 sarà aggiornato con la pubblicazione delle successive date.

CCNL Dirigenti-Aziende Commerciali: con maggio erogata l’Una Tantum

Corrisposta la prima tranche di euro 700,00 ai Dirigenti del Settore

Il Verbale di Accordo sottoscritto in data 12 aprile 2023, tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Pmi-Confcommercio-Imprese per l’Italia e Manageritalia-Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato, prevede, ad integrale copertura del periodo che va dal 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022, a tutto il personale dirigenziale in forza alla data di stipula del suddetto accordo, compresi coloro nominati nel periodo menzionato, la corresponsione di una somma a titolo di Una Tantum pari ad euro 2.000,00 lordi a titolo di arretrati retributivi, erogata in tre tranches secondo le scadenze di seguito riportate:
700,00 euro con la retribuzione di maggio 2023;
700,00 euro con la retribuzione di settembre 2023;
600,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.
Ed inoltre, ai dirigenti assunti nel periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022, in servizio alla data di stipula del presente accordo, l’importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il medesimo periodo.
In aggiunta, viene specificato anche che, l’Una Tantum non è utile agli effetti del computo del Tfr, né di alcun istituto contrattuale, e che, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches, l’importo totale o residuo di tale indennità, verrà erogato con le competenze di fine rapporto.

CCNL Pulizia-Artigianato: in arrivo l’Edar per i dipendenti del Settore

Dal 1° maggio viene versata la nuova trance dell’Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione

Per quel che concerne il CCNL Pulizia-Artigianato, le sigle sindacali Confartigianato-Imprese di Pulizia, assistite dalla Confartigianato Imprese, Cna Servizi alla Comunità, supportata dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa-Cna, la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani-Casartigiani, la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane-Claai e la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltrasporti-Uil hanno convenuto, in data 2 novembre 2022, sull’Ipotesi di Accordo circa la stipula del suddetto CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese che erogano Servizi di Pulizie.
Il contratto, che scade il 31 dicembre 2024, infatti, si applica ai lavoratori dei servizi di pulizia e attività complementari svolte nell’ambito di mostre, negozi, uffici, condomini, ed in genere aree e ambienti pubblici e privati, sia negli spazi interni che esterni, compresi i piazzali e reparti industriali; per coloro i quali prestano servizi di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione; e per chi si occupa di servizi di disinfestazione e derattizzazione e servizi di pulizia e manutenzione di piscine.
Nell’Ipotesi di Accordo del 27 dicembre 2022 è stata indicata l’erogazione dell’Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione, a copertura del vuoto temporale contrattuale, per quei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del sopra citato Accordo. L’emolumento viene corrisposto mensilmente ed è pari a 15,00 euro per 26 mesi consecutivi a partire dal 1° novembre 2022.
L’Edar ha durata temporanea e viene riproporzionato nel caso in cui sussista un rapporto di lavoro part-time; mentre, in caso di rapporto di apprendistato viene erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri.
Le OO.SS. citate in apertura concordano che l’Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione non rientra nella base di calcolo per l’applicazione degli istituti contrattuali, non ha effetti su quelli di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, compreso il Tfr.
L’Edar rappresenta una quota fissa mensile, non frazionabile su base oraria. Nel caso in cui ci dovesse essere una risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di cambi di gestione in un appalto, l’azienda è tenuta a liquidare al lavoratore la parte restante dell’Edar in un’unica soluzione, insieme alle altre competenze economiche di fine rapporto.