Sostegno alle imprese della ceramica e del vetro di Murano, le domande di ammissione al contributo

Pubblicato il decreto ministeriale in favore delle imprese di Murano che operano nel settore del vetro e della ceramica artistici che definisce le modalità, i termini e i modelli di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per contenere gli effetti negativi causati dal conflitto in Ucraina e dai conseguenti aumenti dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale (Ministero delle Imprese e del made in Italy, comunicato 21 aprile 2023).

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha comunicato l’avvenuta pubblicazione sul proprio sito istituzionale, in data 21 aprile 2023, del decreto 20 aprile 2023 che definisce le modalità, i termini e i modelli di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell’ambito del Fondo ceramica e vetro artistici di Murano, nonché ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo.

 

Il Fondo in questione, introdotto dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), ha lo scopo di contenere gli effetti negativi causati dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, concedendo un ristoro a un piccolo settore di eccellenza quale quello della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano.

 

Infatti, come noto, la misura di supporto è rivolta alle imprese con sede operativa nell’isola di Murano (Venezia) e che operano nei settori della fabbricazione del vetro e di prodotti in vetro (codice ATECO 23.1) o della ceramica artistica (codice ATECO 23.41), ed è finalizzata a fornire alle stesse un sostegno, nella forma di un contributo a fondo perduto, per il pagamento delle bollette del gas naturale e dell’energia elettrica. 

 

Sono ammissibili al contributo: le spese non agevolate, o parzialmente agevolate, per superamento del plafond de minimis, relative alle bollette energetiche già oggetto di domanda di contributo per la misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 marzo 2022; nuove domande relative a spese per bollette energetiche nel periodo compreso tra la pubblicazione del citato decreto (avvenuta il 16 maggio 2022 sul sito del Ministero) e il 31 agosto 2023, che non siano già state oggetto di agevolazione. Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse mentre, l’imposta sul valore aggiunto, è ammissibile solo se rappresenta per l’impresa un costo effettivo non recuperabile.

 

Si ricorda che, fino al 18 maggio 2023, è possibile inviare al Ministero, con l’apposita modulistica, le domande relative alle spese già oggetto di istanza nel 2022, ma che non erano state finanziate, del tutto o in parte, per i vincoli imposti dal regime “de minimis” mentre, dal 30 giugno e fino al 20 settembre 2023, potranno essere trasmesse le nuove domande.

 

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal titolare dell’impresa beneficiaria e inviata a mezzo PEC.

 

La concessione del contributo, qualora superi la soglia di 150.000 euro, è subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, “Codice delle leggi antimafia”, necessaria per l’accesso a contributi e finanziamenti pubblici: in tal caso, al modulo di domanda devono essere allegate contestualmente le relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio, utilizzando gli appositi modelli allegati al decreto.

 

 

CCNL Turismo (Confcommercio): incontro per il rinnovo

Classificazione del personale, modifiche sull’orario di lavoro, rivisitazione degli scatti di anzianità e maggiore detassazione sul salario tra gli argomenti sul tavolo

E’ ripreso il confronto tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi-Fipe, la Associazione Nazionale delle Aziende di Ristorazione Collettiva e Servizi Vari-Angem e la Lega Coop Produzione e Servizi  per discutere sul rinnovo del CCNL applicabile a tutti i dipendenti di aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Ristorazione Commerciale, Turismo.
Le associazioni datoriali hanno esposto dati e analisi sulle difficoltà del settore dovute al difficile momento dovuto principalmente all’aumento dell’inflazione, dei costi delle materie prime e dell’energia. A tal proposito si è proposto un intervento governativo volto ad arginare le difficoltà del momento.
Secondo le predette associazioni i temi da trattare sono:
– la classificazione, per aggiornare e integrare gli attuali profili professionali;
– l’orario di lavoro e l’organizzazione del lavoro, per recuperare produttività;
– i livelli contrattuali;
–  la bilateralità, al fine di rispondere alle esigenze delle imprese e migliorare la capacità di intervento sulla formazione; 
–  il salario, che necessita di provvedimenti del Governo in materia di detassazione;
–  la rivisitazione dell’istituto degli scatti di anzianità.
Secondo i sindacati, è giusto un intervento del Governo, ma è necessario comunque porre attenzione sul tema della precarietà del lavoro intermittente, dei voucher e del sostegno al reddito dei part time verticali.
Il negoziato proseguirà il prossimo 18 maggio e affronterà il tema della professionalità.

Definizione agevolata delle controversie tributarie e nozione di parte in senso formale

Per identificare le liti definibili deve farsi riferimento alla nozione di parte in senso formale, in particolare al 1° gennaio 2023, è necessario che, l’Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio (Agenzia delle entrate, risposta 24 aprile 2023, n. 306).

 

L’Agenzia delle entrate, con la risposta in commento, ha fornito delucidazioni riguardo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui ai commi da 186 a 205 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023, nell’ambito della Tregua fiscale. In particolare, secondo quanto già chiarito dalla circolare del 27 gennaio 2023, n. 2/E, la definizione agevolata delle controversie tributarie consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti ­alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023 ­in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. Con la suddetta circolare, l’Agenzia ha inoltre specificato che:
– possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi;
– per identificare le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate, si fa riferimento alle  sole ipotesi in cui quest’ultima sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia  intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l’Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.

Pertanto, al fine di identificare le liti definibili occorre fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022, l’Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa. Nel caso sottoposto all’Agenzia delle entrate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 186 a 205, della Legge di bilancio 2023 non possono trovare applicazione in quanto il ricorso introduttivo della lite che l’istante ha inteso definire è stato notificato al solo agente della riscossione e, al 1° gennaio 2023, l’Agenzia non risultava ancora parte del giudizio, intervenendovi solo successivamente ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 546/1992. 

Definito il rimborso per il 2022 e il 2023 dei Fondi paritetici professionali

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2023, stabilisce i criteri di accesso alle risorse di finanziamento dei percorsi formativi dei lavoratori in CIG (D.M. 14 marzo 2023).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile il D.M. del 14 marzo 2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla definizione dei criteri e delle modalità di rimborso, per le annualità 2022 e 2023, delle risorse in favore dei Fondi paritetici interprofessionali, ovvero quei fondi che finanziano i percorsi di incremento delle professionalità dei lavoratori destinatari dei trattamenti integrazione salariale ordinari e straordinari (articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b), c) e 30, D.Lgs. n. 148/2015).

In particolare, il provvedimento stabilisce che con le risorse in oggetto i fondi finanziano percorsi formativi rivolti a lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e finalizzati a favorirne il mantenimento del livello occupazionale nell’impresa. Per l’attuazione degli interventi il D.M. destina un investimento di 120 milioni di euro per il 2022 e il 2023. Le risorse vengono assegnate annualmente tra i fondi, con esclusione dei fondi relativi ai dirigenti e senza tener conto di eventuali sezioni speciali dei dirigenti costituite ad hoc dagli altri Fondi, in proporzione alla media degli ultimi 2 anni di gettito assegnato dall’INPS a ciascun Fondo.

Le risorse verranno erogate ai fondi dal Ministero del lavoro con le seguenti modalità:

– un acconto pari al 60% del contributo sulla  base dell’adozione da parte dei Fondi paritetici interprofessionali degli atti di programmazione dei percorsi di  incremento delle competenze per l’ammontare degli importi ripartiti;

– il saldo della parte restante del contributo viene erogato sulla base degli esiti documentali degli avvenuti controlli e della rendicontazione finale delle attività da parte dei Fondi.

I  Fondi  provvedono  alla richiesta dell’acconto entro e non oltre 9 mesi dalla data di assegnazione delle risorse. Ai fini dell’erogazione del saldo, il Ministero provvede all’erogazione delle somme su domanda dei fondi corredata da un report di sintesi degli interventi rendicontati, in relazione agli avvisi adottati, nonché degli esiti degli avvenuti controlli sulle operazioni svolte. Al report dovrà essere allegata anche una relazione sintetica  descrittiva degli esiti degli interventi finanziati. I fondi provvedono alla richiesta del saldo entro e non oltre 24 mesi dalla data di assegnazione delle risorse.

Infine, la mancata trasmissione della documentazione sopra citata entro i termini stabiliti autorizza il Ministero del lavoro alla eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate da parte dei fondi. 

 

CCNL Assicurazioni (Anapa): incontro per il rinnovo contrattuale

Prosegue il tavolo di confronto tra le sigle sindacali. Si punta a chiudere prima della scadenza del CCNL 

Le sigle sindacali First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca ed Fna hanno incontrato la delegazione di Anapa-Rete Impresa Agenzie, presso la sede di Roma dell’E.N.B.Ass., per proseguire il tavolo di confronto che riguarda il rinnovo contrattuale del CCNL Agenzie di Assicurazione in gestione libera. Il contratto regola i rapporti tra gli agenti di Assicurazione in gestione libera e i lavoratori dipendenti, fatta eccezione per quelli addetti alla produzione. Nel corso dell’incontro, tenutosi il 18 aprile scorso, le OO.SS. hanno rimarcato l’importanza di garantire la tornata contrattuale, così da non perdere le eventuali agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavorati del Settore, spingendo per giungere al rinnovo in tempi brevi, dal momento che la naturale scadenza del CCNL è prevista per il prossimo 30 giugno.

Le sigle sindacali hanno sottolineato, poi, come moltissimi agenti facciamo i conti tutti i giorni con un’inflazione che oramai ha raggiunto la doppia cifra. Per tale motivo fare presto diventa una necessità.