CCNL Grafica ed Editoria – Industria: al via la trattativa per il rinnovo del contratto

Aggiornamento della classificazione del personale e recupero del potere d’acquisto dei salari tra gli aspetti principali dell’incontro

Nei giorni scorsi si è aperto al CNEL il confronto sul rinnovo del contratto per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali, scaduto lo scorso 31 dicembre.
Le Segreterie Nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, in virtù dell’approvazione nei percorsi assembleari svolti su tutto il territorio nazionale dell’Ipotesi di bozza di Piattaforma per il rinnovo del contratto dei Grafici Editoriali, avevano inoltrato nel mese di marzo alle parti datoriali la richiesta di apertura ufficiale della trattativa di rinnovo del contratto. 
La Segretaria nazionale di Slc-Cgil, nell’incontro del 18 aprile, ha affermato che la trattativa si svolgerà in una fase di profonda trasformazione per tutta la filiera dell’editoria, segnata dalla produzione sempre più massiva di contenuti digitali. Il nuovo quadro professionale impone la necessità di aggiornare la classificazione professionale e di includere le figure digitali che operano nel settore, le cui competenze sono sempre più richieste dalle aziende. A tale scopo, afferma ancora la segretaria, occorre:
– investire nella formazione e riqualificazione delle professionalità esistenti;
– ridurre l’orario di lavoro a parità di salario;
– consolidare il welfare aziendale, aumentando la quota sui fondi di previdenza complementare e sanitaria;
– valorizzare ed implementare il ruolo dell’osservatorio di settore, in quanto luogo di analisi ed elaborazione contrattuale.
Dal punto di vista economico il nuovo CCNL dovrà inoltre garantire il recupero del potere d’acquisto dei salari, erosi dall’inflazione.
Attesi per le prossime settimane ulteriori incontri tra le Parti Sociali al fine di pervenire ad un contratto innovativo che risponda alle esigenze dei lavoratori e che promuova il rilancio dell’editoria.

CCNL Sanità: incontro tra Ministero e OO.SS. per nuove figure professionali

Riqualifica degli OSS e nuovo profilo professionale nel Settore Sanità

Nei giorni scorsi, si è tenuto un incontro presso la Conferenza delle Regioni tra le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl FP e Uil-Fpl, i tecnici della Commissione Salute ed il Ministero della Salute, nel corso del quale, è stata avanzata la proposta di revisione della figura professionale dell’operatore socio sanitario (OSS), nonché l’istituzione di un nuovo profilo di interesse sanitario destinato a sostituire l’OSS ed avente formazione complementare.
La Commissione ha infatti previsto per tale nuova figura (la cui denominazione non risulta ancora definita), previa frequenza di uno specifico corso di formazione, il compito di fornire supporto agli infermieri, rispondendo ai bisogni di salute della popolazione differenziati negli ambiti territoriali, ospedalieri, sanitari sociosanitari e sociali, ed a cui affidare attività più complesse ed alla quale riconoscere, nel settore pubblico, un inquadramento contrattuale superiore nell’area Assistenti con conseguente aumento del trattamento economico.
Trattasi di un progetto che ha come obiettivo, seppur non dichiarato, quello di fronteggiare la carenza infermieristica andando pertanto a sostituire parte delle attività dei professionisti.
In particolare, al fine di valorizzare tale figura sanitaria, si è pensato di proporre, per quanti attualmente sono inquadrati come OSS, l’accesso a questo nuovo profilo mediante la valutazione di una qualificata esperienza già maturata superiore a 24 mesi.
Nonostante questo non rispecchi effettivamente il percorso di valorizzazione previsto per gli operatori socio sanitari, si ritiene necessario un prosieguo del confronto sulla proposta formulata dalla Commissione al fine di portare ad un suo notevole miglioramento.
A tal proposito, le Sigle Sindacali chiederanno alla suddetta:
– l’inserimento di misure volte a contrastare il dumping contrattuale nel settore privato, riconoscendo per questa nuova figura all’interno dei contratti di lavoro, il medesimo costo contrattuale previsto per la sanità pubblica;
– di chiarire quali responsabilità avranno tali operatori nell’esercizio della propria attività lavorativa rispetto alle quali si riscontra la necessità di acquisire maggiori tutele, soprattutto assicurative, e alla necessità di un eventuale allargamento degli effetti della Legge Gelli-Bianco;
– di far fronte alla necessità del possesso del profilo di OSS accompagnata dal diploma di scuola superiore di secondo grado e da una esperienza in questo contesto lavorativo di almeno 24 mesi al fine di consentire, per una vera riqualificazione di questi operatori, la possibilità di supplire alla mancanza del diploma con una maggiore esperienza acquisita;
– di prevedere l’istituzione di un Registro Nazionale valido sia per gli OSS e sia per questa nuova figura sanitaria.
Si attendono, da parte dei Sindacati, futuri aggiornamenti in merito. 

Compimento maggiore età minori percettori di indennità di accompagnamento o di comunicazione e benefici

I soggetti minori in possesso dei requisiti socio – economici per poter accedere alla pensione di inabilità, per cecità civile o per sordità civile, devono inviare all’INPS il modello “AP70” ai fini dell’erogazione delle prestazioni al compimento della maggiore età, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari (INPS, messaggio 18 aprile 2023, n. 1446). 

Come noto, ai minori titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione, nonché ai minori affetti da sindrome di Down o da sindrome di talidomide, le prestazioni economiche correlate al raggiungimento della maggiore età sono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari (articolo 25, comma 6, D.L., n. 90/2014).

 

L’INPS segnala, pertanto, che tali soggetti non sono tenuti a presentare una nuova domanda, ma devono inviare all’Istituto il modello “AP70” per autocertificare i dati socio – economici necessari alla liquidazione della prestazione loro spettante al compimento della maggiore età, ossia la pensione di inabilità, la pensione per cecità civile o la pensione per sordità.

 

L’interessato può utilizzare a tal fine la procedura semplificata messa a disposizione dall’INPS, denominata “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, raggiungibile sul sito istituzionale autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE) o, in alternativa, rivolgersi a un istituto di patronato riconosciuto dalla legge.

 

Al richiedente che, in esito alle verifiche effettuate, risulti in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla pensione di inabilità, per cecità civile o per sordità civile, verrà pertanto erogata la prestazione economica correlata alla maggiore età senza bisogno di essere sottoposto a nuovo accertamento sanitario.

 

Peraltro, l’INPS segnala che i soggetti suindicati saranno informati almeno 6 mesi prima del compimento della maggiore età, con l’invito alla trasmissione del predetto modello “AP70”.

 

Qualora, invece, il soggetto interessato intenda richiedere un verbale sanitario con giudizio medico legale aggiornato alla maggiore età, anche ai fini dei benefici in tema di collocamento mirato previsti dalla Legge n. 68/1999, sarà necessario presentare una nuova domanda di invalidità civile.

 

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie: chiarimenti delle Entrate

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla procedura conciliativa “fuori udienza” che permette di definire con un abbattimento delle sanzioni a un diciottesimo del minimo e l’ulteriore beneficio di una rateazione in cinque anni le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi (Agenzia delle entrate, circolare 19 aprile 2023, n. 9 e comunicato 19 aprile 2023).

Con circolare n. 9/2023 l’Agenzia ha illustrato l’ambito applicativo della conciliazione agevolata, prevista dall’ultima Legge di bilancio nell’ambito delle misure di tregua fiscale e le relative modalità di accesso. In particolare, dopo le modifiche introdotte dal  D.L. n. 34/2023:
– la conciliazione agevolata è applicabile alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023;
– il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale è prorogato al 30 settembre 2023.

Nell’accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento ed a questo proposito, la circolare ha ricordato che è prevista la possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale (fino a 20 rate di pari importo). Qualora gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, per il contribuente c’è la possibilità di ottenere il rimborso della differenza.

Come ricordato dall’Agenzia, la conciliazione agevolata è applicabile, secondo quando disposto dall’art. 1, co. 206 e ss, Legge n. 197/2022, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, alle liti pendenti al 1 gennaio 2023 (data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023) innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia stessa. Successivamente l’articolo 17, comma 2, del D.L. n. 34/2023, in corso di conversione, ha esteso l’applicabilità della conciliazione agevolata alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado. Con riferimento alla pendenza della lite è presupposto sufficiente che, alla data indicata dal Legislatore, sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte.

Inoltre, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi che al 15 febbraio 2023 risultino in fase di reclamo/mediazione, decorsi i novanta giorni previsti, al ricorrente costituitosi in giudizio non è preclusa la possibilità di effettuare una proposta di conciliazione agevolata della lite, ai sensi del comma 206 e seguenti della Legge di bilancio 2023. 

L’Agenzia delle entrate ha inoltre evidenziato come la Legge di bilancio, al comma 211, abbia previsto che alla conciliazione agevolata si possa applicare, in quanto compatibile, l’articolo 48 relativo alla conciliazione fuori udienza. Con circolare 2/E/2023, è stato altresì chiarito che è ammessa la conciliazione parziale della controversia qualora l’accordo interessi una parte dell’atto impositivo impugnato. Il perfezionamento della conciliazione agevolata avviene con la sottoscrizione dell’accordo, momento in cui si formalizza l’incontro di volontà tra Amministrazione e contribuente, con conseguente speciale abbattimento delle sanzioni.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, la circolare ha precisato che sussiste l’ obbligo di versamento delle somme dovute per la conciliazione agevolata, per intero o limitatamente alla prima rata, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, nonchè l’obbligo di versare le rate successive alla prima entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata; il pagamento rateale può essere effettuato in un numero di rate più esteso, atteso che è consentita la dilazione in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; è espressamente esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997; dagli importi dovuti a titolo di conciliazione vanno computate in diminuzione le eventuali somme versate dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria. Infine, nell’ipotesi di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni. Dunque, l’intervenuto accordo conciliativo ha efficacia novativa del precedente rapporto e il mancato pagamento delle somme dovute conduce alla iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall’accordo stesso e all’applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l’omesso versamento.

CIPL Agricoltura Impiegati – Frosinone: rinnovo contratto 

Rinnovato il Contratto per i dipendenti del Settore, previsto incremento della retribuzione

Le Sigle Sindacali di Confagricoltura, Federazione Provinciale Coldiretti e Cia Agricoltori italiani, tutte del distaccamento di Frosinone, insieme a Confederdia, Fai-Cisl, Flai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno disposto il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli Impiegati Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Frosinone. Il suddetto decorre dal 1° gennaio 2022 con scadenza il 31 dicembre 2025.
All’interno del medesimo viene inserito un incremento della retribuzione pari al:
4% dal 1° aprile 2023;
1% dal 1° settembre 2023.
Inoltre, per i Quadri e gli Impiegati agricoli con contratto a tempo parziale, che prestano servizio presso più aziende, viene riconosciuta un’indennità specifica nella misura del 5% della retribuzione oraria; mentre gli impiegati assunti al 6° livello, dopo 12 mesi di servizio passeranno al 5° livello.
Invece, se il dipendente assume il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, impiego che da CCNL non rientra nelle mansioni del lavoratore subordinato, ha diritto ad un compenso aggiuntivo, corrisposto in rate mensili da 60,00 euro l’una.
Qualora il suddetto lavoratore dovesse andare incontro ad azioni giudiziarie, derivanti dallo svolgimento dell’incarico assegnatogli o di fatto riconosciuto, sarà il datore di lavoro a farsi carico delle spese legali, tramite la copertura assicurativa.