CCNL Enti culturali e ricreativi: entro aprile l’erogazione degli arretrati

Al personale dipendente in forza al 28 dicembre 2022 viene erogato, entro il mese di aprile, un importo complessivo a titolo di “arretrati dovuti all’aumento dei minimi tabellari”

Con il CCNL siglato il 28 dicembre 2022 tra Federculture e Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, Uil-Pa è stata definita l’erogazione, entro il mese di aprile, di un importo complessivo a titolo di “arretrati dovuti all’aumento dei minimi tabellari”, per il periodo 1° dicembre 2021-31 dicembre 2022 (al personale dipendente in forza al 28 dicembre 2022). 
Sempre nel mese di aprile, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscono altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL, viene corrisposto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva (EGR). L’EGR, erogato in un’unica soluzione con le competenze del mese di aprile, è corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini sarà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
L’importo, riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in rapporto al normale orario di lavoro, non ha riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere ed è escluso dal computo del TFR. Dall’adempimento sono escluse le aziende che versano in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di competenza dell’erogazione. 

Livelli Importo EGR
Area Quadri 340,00
III Fascia 310,00
II Fascia 280,00
I Fascia 250,00

CCNL Moda (Conflavoro): aggiornati i minimi retributivi

Da aprile nuovi minimi per i lavoratori del Comparto

Il CCNL Moda-Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento, sottoscritto in data 24 gennaio 2022, tra le sigle sindacali Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, con decorrenza dal 1° febbraio 2022 e scadenza il 31 gennaio 2026, ed applicato al personale dipendente di aziende industriali atte a produrre in serie abbigliamento tradizionale, informale e sportivo; manifatturiere delle pelli, del cuoio ed altre materie prime per la produzione di calzature, pelletterie, valigie e bauli, confezioni in pelle e succedanei, cinture e cinturini in genere, cartelle e sottobracci, articoli diversi, sedili, cuscini, selle e borsette per ciclo e motociclo, sellerie in genere e buffetterie di articoli sportivi, guarnizioni e articoli tecnici di cuoio, camiceria, biancheria personale e da casa, divise ed abiti da lavoro, corsetteria, cravatte, sciarpe e foulard, accessori dell’abbigliamento ed oggetti cuciti in genere, bottoni, cinghie di trasmissione ed articoli affini, ha previsto l’aggiornamento dei minimi retributivi per il personale del settore Moda.
I minimi vengono erogati da aprile 2023, e per gli impiegati con qualifica di “Quadro” alla retribuzione si aggiunge l’importo mensile di 52,00 euro come indennità di funzione.

Inoltre, sono stati aggiornati anche i minimi retributivi per Viaggiatori e Piazzisti. Di seguito vengono riportate le tabelle con le relative retribuzioni.

Settore Moda
Livello  Minimo 
Quadro 2.265,00
1 2.136,50
2 2.005,50
3 1.878,50
4 1.787,00
5S 1.746,00
5 1.707,50
6S 1.658,00
6 1.622,00
7 1.289,50
Settore Viaggiatori e Piazzisti 
Livello  Minimo 
Viaggiatore 1  1.933,00
Viaggiatore 2 1.823,50

Bonus asilo nido e allegazione documentale per le domande del 2022

Slitta dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (INPS, messaggio 11 aprile 2023, n. 1346).

Si tratta, come noto, del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali e del contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche di cui all’articolo 1, comma 355, della Legge n. 232/2016, e successive modificazioni.

 

Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (con esclusione dei servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.) e non può eccedere la spesa sostenuta.

 

Con il messaggio in oggetto l’INPS comunica che il genitore o il soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere avrà tempo fino al prossimo 30 giugno (in luogo del precedente termine fissato al 1° aprile 2023) per allegare le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette (non allegate all’atto della domanda), per le domande presentate lo scorso anno e riferite alle mensilità comprese tra gennaio 2022 e dicembre 2022

 

Si ricorda che la documentazione a supporto – ovvero ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga – ai fini del rimborso, deve necessariamente contenere la denominazione e la Partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il beneficio).

 

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce mentre, se per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, le stesse dovranno essere inviate in un unico file.

 

La documentazione può essere allegata esclusivamente in via telematica, tramite la funzione “Allega documenti” del servizio web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, disponibile sul sito istituzionale, o da dispositivo mobile nell’app “INPS mobile”. 

Rimborsi chilometrici al rider che utilizza mezzi propri: non imponibilità ai fini Irpef

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’imponibilita’ ai fini IRPEF del rimborso per il rider che utilizza mezzi propri per l’espletamento  dell’attività lavorativa (Agenzia delle entrate, risposta 11 aprile 2023, n. 290).

L’istante, una società che opera nel settore del food delivery, ha chiesto conferma all’Agenzia delle entrate sulla non assoggettabilità alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali delle somme rimborsate per l’utilizzo del mezzo di trasporto personale (bici, e­bike, scooter ecc.) durante le consegne ai riders, in quanto tale indennità prevista a titolo di rimborso chilometrico ha natura meramente risarcitoria e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. 

 

L’Agenzia delle entrate, ha ricordato che i redditi di lavoro dipendente sono determinati in base al principio di onnicomprensività previsto dall’ articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), in base al quale costituiscono reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Nella circolare 326/E/1997, par. 2.1, in relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, l’Agenzia ha affermato, in generale, che possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per esigenze operative (ad esempio per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, ecc.).

Il concetto della onnicomprensività di reddito di lavoro dipendente è stato poi ulteriormente approfondito nella risoluzione n. 178/E2003, secondo cui non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente:

– le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale);

– le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.

 

Circa la modalità di determinazione dell’ammontare delle spese rimborsate, nella risoluzione n. 74/E/2017 l’Agenzia ha affermato che le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal Legislatore e laddove manchi un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, vanno quantificati sulla base di criteri oggettivi, documentalmente accertabili.

 

Nel caso di specie, l’istante ha stipulato con le organizzazioni sindacali un accordo integrativo aziendale finalizzato all’inserimento dei rider nel contesto normativo e organizzativo del lavoro subordinato, applicando il CCNL “Logistica, trasporto, Merci e Spedizione”. Nello specifico il rimborso chilometrico spetta a quei rider, che su richiesta aziendale ­utilizzano il proprio veicolo durante il turno per l’esecuzione delle consegne, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti ed è parametrato alla tipologia del mezzo utilizzato (auto, scooter,  bicicletta) e ai chilometri calcolati attraverso l’apposita App aziendale impostata sul percorso più breve per raggiungere il punto consegna.

L’Agenzia, infine, ha evidenziato la circostanza che il mezzo di trasporto messo a disposizione dal dipendente è necessario per lo svolgimento da parte del rider dell’attività lavorativa ed a motivo di ciò, infatti, costituisce anche uno degli elementi valutati ai fini dell’assunzione.

Alla luce delle considerazioni in questione, l’Agenzia delle entrate ha considerato il rimborso chilometrico, spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio anziché quello aziendale per l’espletamento dell’attività lavorativa, non imponibile, ai fini Irpef, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari, in quanto riferibile a costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.

CCNL Anas: corrisposta la seconda tranche di Una Tantum

Erogazione della somma di euro 200,00 con il mese di aprile

Il  CCNL siglato in data 14 dicembre 2022, tra Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa-Anas, Ugl Viabilità e logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal, condecorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, ed applicato al personale dipendente del gruppo Anas prevede, in relazione all’attività svolta nell’anno 2022, la corresponsione di una indennità a titolo di “Una Tantum“, a copertura del periodo pregresso, per un importo di euro 450,00 riferito convenzionalmente alla posizione organizzativa ed economica B1, erogata in due tranche:
– la prima, già versata nel mese di febbraio 2023, pari ad euro 250,00;
– la seconda pari ad euro 200,00, da corrispondersi nella mensilità di aprile come riportato nella tabella sottostante.

Parametri Posizioni economiche Una Tantum
240 A 309,68
200 A1 258,06
170 B 219,35
155 B1 200,00
140 B2 180,65
115 C 148,39
100 C1 129,03