Riduzione premi e contributi anno 2023: ambiti e criteri di applicazione

L’INAIL individua l’ambito e i criteri di applicazione della riduzione del 15,17% dei premi e contributi per l’anno 2023 relativamente ai settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione tariffaria non è stato completato (INAIL, circolare 30 marzo 2023, n. 12).

La riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell’aggiornamento delle relative tariffe (ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013), relativamente al corrente anno, è stata fissata nella misura pari al 15,17% dal D.M. 20 settembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che ha approvato la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL n. 176/2022.

 

Con la stessa deliberazione, approvata con il predetto decreto interministeriale, sono stati fissati gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025, da utilizzare per l’applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.

 

Nello specifico, per l’anno 2023 la riduzione dei premi e contributi dovuti si applica esclusivamente:

 

1. ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;

 

2. ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge n. 93/1958;

 

3. ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del D.P.R. n. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’INPS.

 

La circolare in commento, riguardo ai criteri di applicazione della riduzione in questione, distingue a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio o da non oltre un biennio.

 

Nella prima ipotesi, si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell’articolo 42 del citato D.P.R. e per i contributi della gestione agricoltura.

 

Per l’anno 2023, la riduzione si applica ai soggetti con data di inizio attività precedente al 3 gennaio 2021

 

In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività. Le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data di inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2021.

 

Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2023 nella nuova misura del 15,17% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

 

L’INAIL illustra poi le modalità di presentazione dell’istanza in relazione alle tipologie di soggetti beneficiari della riduzione.

 

Per l’assicurazione degli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, e per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, gli interessati (scuole non statali e possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive) devono presentare la domanda attraverso il modulo Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali, disponibile nella sezione servizi online del sito istituzionale dell’INAIL.

 

Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata dagli interessati compilando l’apposito modulo di domanda Riduzione L147-2013 primo biennio Agricoltura pubblicato sempre sul predetto sito in – atti e documenti – moduli e modelli – assicurazione – premio assicurativo.

 

Il modulo deve essere trasmesso tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale organizzazione digitale che provvede a inserire l’avente diritto negli elenchi dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione, da comunicare all’INPS.

 

Superbonus 110% sulle unità unifamiliari: fino al 30 settembre per completare i lavori

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che, come previsto da un emendamento al D.L. n. 11 del 16 febbraio 2023, c’è tempo fino al 30 settembre 2023 per completare i lavori del superbonus 110% sulle unità unifamiliari (comunicato n. 51 del 30 marzo 2023).

Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’art.119 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.  La Legge di bilancio ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.

Riguardo agli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari, il MEF, con comunicato stampa n. 51 del 30 marzo 2023, ha sottolineato come siano stati previsti sei mesi in più per completare i lavori del Superbonus 110%. A prevederlo è stato un emendamento al D.L. n. 11 del 16 febbraio 2023, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti, di cui all’art 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il nuovo termine, dunque, è prorogato dal 31 marzo al 30 settembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Il MEF inoltre ha evidenziato, riguardo alla comunicazione per la prima cessione del credito per i bonus edilizi (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021), il cui termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate è stato fissato al 31 marzo 2023, che con un ulteriore emendamento allo stesso D.L. 11/2023 è stata prevista la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis, anche se l’accordo di cessione a favore di banche e intermediari finanziari è stato concluso dopo il 31 marzo 2023.

CCNL Lavanderie – Industria: siglata l’ipotesi di accordo

Previsti un aumento medio sui minimi di 155,00 euro, un incremento dell’elemento perequativo e novità dal punto di vista normativo

Il 28 marzo è stata siglata tra la delegazione trattante dei sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e i rappresentanti dell’associazione datoriale Assosistema Confindustria l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore delle lavanderie industriali.
Il contratto che si applica a circa 20.000 addetti e 1200 imprese nei settori alberghiero e sanitario è scaduto lo scorso 31 dicembre. Le Parti Sociali hanno raggiunto l’intesa in tempi brevi al fine di dare una risposta ai lavoratori del settore che stanno attraversando un momento di forte difficoltà a causa dell’inflazione.
Dal punto di vista normativo, affermano le Parti, sono stati introdotti elementi rilevanti, come la maggiorazione delle percentuali previste per il lavoro supplementare e il passaggio automatico dal livello di ingresso A1 al successivo livello A2, dopo 20 mesi dall’assunzione anche in periodi non continuativi. Regolamentato inoltre l’istituto della reperibilità ed istituito l’Organismo Paritetico Nazionale Salute e Sicurezza, con il compito di programmare azioni per il miglioramento delle condizioni di lavoro, attività formative, studi e ricerche inerenti salute, ambiente e sicurezza.
Dal punto di vista economico l’accordo prevede un aumento medio sui minimi di 155,00 euro (cat. B1), così distribuito:
– per il settore turismo: 40,00 euro a marzo 2023, 45,00 euro a maggio 2024, 50,00 euro a maggio 2025 e 20,00 a ottobre 2025;
– per il settore sanitario: 20,00 euro a marzo 2023, 20,00 euro a dicembre 2023, 50,00 a giugno 2024 e 65,00 ad aprile 2025.
Aumentato inoltre l’elemento perequativo, per le aziende che non effettuano la contrattazione di II livello, dagli attuai 260,00 euro a 350,00 euro nel corso della vigenza contrattuale.
In materia di assistenza sanitaria integrativa è previsto l’aumento del contributo a carico delle aziende per il Fondo sanitario Fasiil, passando da 8,00 a 12,00 euro nel corso del triennio contrattuale.
Nelle prossime settimane l’intesa, relativa al triennio 2023-2025, verrà sottoposta al voto nel corso delle assemblee dei lavoratori del settore. 

Lavoro notturno e attività usuranti, differito il termine per comunicazione e adempimento

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica il differimento del termine per la comunicazione di lavoro notturno e per l’adempimento di rilevazione riferito alle attività usuranti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 29 marzo 2023).

I lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, hanno il diritto di accedere al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.

 

Il D.Lgs.n. 67/2011, all’articolo 1, comma 1, individua le categorie di lavoratori dipendenti interessati, ovvero: a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; b) lavoratori notturni; c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al citato decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità; d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

 

Il datore di lavoro, anche per il tramite dell’associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all’articolo 1 della Legge n. 12/1979, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b) del citato decreto.

 

Con il comunicato in oggetto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto che i termini per le comunicazioni di lavoro notturno e per l’adempimento di rilevazione del periodo o dei periodi di svolgimento di tutte le attività usuranti, fissati al 31 marzo 2023, sono differiti, per l’anno in corso, al 17 aprile 2023

 

Il termine per la comunicazione del lavoro c.d. a catena (di cui al sopra riportato articolo 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 67/2011) rimane fissato entro trenta giorni dall’inizio dello stesso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del detto decreto legislativo.

 

CCNL Commercio (Federdistribuzione): incontro per il rinnovo

Aggiornamento sul sistema classificatorio, sui contratti di sostegno all’occupazione, sui contratti a tempo determinato e sul part – time sono tra i temi trattati durante l’incontro 

Il 22 marzo si è tenuto un incontro, in delegazione ristretta, tra Federdistribuzione  e i sindacati Uiltucs-Uil, Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl al fine di discutere sul rinnovo del CCNL applicabile alle Aziende operanti nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata.
I temi trattati sono stati quelli della rappresentanza e degli assetti contrattuali, del mercato del lavoro e della classificazione.
Innanzitutto per Federdistribuzione è necessario arrivare ad una definizione di un accordo su rappresentanza e assetti contrattuali.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, con rifermento specifico al  contratto di sostegno all’occupazione, Federdistribuzione ha richiesto di estendere l’applicabilità a lavoratori al primo impiego e tirocinanti, mentre per quanto riguarda i contratti a tempo determinato l’obiettivo è quello di valutare l’eventuale intervento del Governo e sul contratto part-time si potrebbe ipotizzare maggiore flessibilità.
In merito alla classificazione, invece, nelle bozze di testo si è ipotizzato di tenere in considerazione solo il settore della distribuzione, senza tener conto del settore terziario e servizi, si è inoltre discusso sul passaggio dal V al IV livello dopo i 18 mesi di servizio per gli addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita e gli addetti alle operazioni nei magazzini di smistamento e nei centri distribuzione definendo tale iter troppo “faticoso” per le imprese. E’ stato, infine, proposto di poter assumere figure con mansioni “polivanti” , ovvero strutturare una figura polivalente, con scambi di natura formativa.
Per quanto riguarda, i sindacati sono concordi nel riformare il sistema classificatorio verso una semplificazione, ma non su un allungamento dei tempi per il passaggio dal V al IV livello e  non sono favorevoli per quanto riguarda la liberalizzazione del contratto a tempo determinato prospettato dal Governo.
Il prossimo incontro è programmato per il 17 aprile.