Ebinat: previsto il bonus genitori

Stabilito un contributo di 500,00 euro per ogni figlio nato/adottato nel 2022

L’Ebinat, l’ Ente Bilaterale Nazionale delle società concessionarie di Autostrade e Trafori, ha stabilito che anche per il 2023 verrà concesso un contributo per la nascita/adozione di figli di dipendenti al quale è applicato il CCNL Autostrade. Il contributo è pari a 500,00 euro per ogni figlio nato/adottato nel corso del 2022 e non è applicabile ai dipendenti con qualifica di dirigente.
L’obiettivo è quello di supportare le famiglie dei lavoratori che, a seguito di tale evento, devono sostenere ulteriori spese. 
A tal fine, è necessario che:
– il dipendente sia in forza alla società aderente all’Ente, con contratto a tempo indeterminato, anche in prova, alla data del 31 marzo 2023;
– la società sia in regola con il versamento della contribuzione dovuta all’Ente.
Il contributo sarà erogato entro il 30 maggio 2023, previa presentazione della seguente documentazione:
– modulo scaricabile dal sito Ebinat;
– certificato di nascita del figlio/a o certificato di adozione;
– attestazione paternità/maternità (atto di nascita o stato di famiglia).
Le domande dovranno pervenire tramite raccomandata a/r ovvero pec entro il 30 aprile 2023. 

CCNL Scuola Pubblica-Personale Docente: prosegue l’analisi dell’Aran sulla Sezione Università

Nuove proposte avanzate in materia di relazioni sindacali

Si è svolta giorni fa una prima analisi della Sezione Università del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, partendo in prima battuta, dall’articolo relativo alle relazioni sindacali.
Nel corso dell’incontro, si è evidenziata la necessità di avere un testo che raccolga tutti gli avanzamenti prodotti dalla trattativa svolta finora, al fine di dar rilievo ai nodi più importanti rinvenuti, e si è andata altresì ad esaminare una sola disciplina, quella concernente le relazioni sindacali, come pure le materie collegate ad essa, quali contrattazione, confronto e informazione.
Nell’intervento sostenuto, sono state avanzate le seguenti proposte:
– La creazione di un Organismo Paritetico per l’innovazione di settore, definito non per ogni posto di lavoro quanto piuttosto per la creazione di confronti con il Ministero.
Le tematiche espunte nella proposta quali, i dati sui contratti a tempo determinato e sui contratti di somministrazione, dovranno tornare ad essere materia di informazione.
– In coerenza con la richiesta di eliminare i premi legati alla performance, si è chiesto di eliminare il riferimento nell’articolo.
– Le linee generali dei piani di formazione e le relative risorse devono essere materie di contrattazione e non di confronto.
– I criteri generali per la mobilità d’ufficio devono essere materia di contrattazione e non di confronto.
– Oltre i regolamenti per l’attività conto terzi, devono essere soggetti a confronto, anche quelli relativi a risorse che possono incidere sulla retribuzione del personale, come fondi europei, master, Pnrr, ecc.
– Devono far parte di materia di informazione successiva, tutti gli emolumenti, a qualsiasi titolo, corrisposti al personale in forma analitica, pur nel rispetto della legge sulla privacy.
– In coerenza con la previsione, in quanto materia di contrattazione, si è demandato di definire i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata e uscita dal lavoro, ed altresì, mediante un accordo, di definire le fasce di contattabilità del lavoro da remoto e di quello agile.
Nella riunione, l’Aran ha proseguito comunicando che, il confronto proseguirà il prossimo 27 marzo, sempre relativamente alla Sezione Università, confidando questa volta, in un’accelerazione della trattativa.

CU 2023 INPS, le modalità di acquisizione

L’Istituto illustra le attività svolte in qualità di sostituto d’imposta: conguaglio fiscale di fine anno e rilascio della Certificazione Unica (INPS, circolare 15 marzo 2023, n. 29)

L’INPS ha dedicato la circolare in commento a rendere note le attività svolte dall’Istituto per gli adempimenti relativi all’elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno, al rilascio della Certificazione Unica con la contestuale trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e alla specificazione dei canali di accesso a disposizione dell’utenza per l’acquisizione della CU 2023

La CU 2023

In effetti, come ogni anno, l’Istituto ha predisposto sia la Certificazione Unica sintetica (CUS) da rilasciare ai propri sostituiti, sia la Certificazione Unica ordinaria (CUO) da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate anche al fine di predisporre la dichiarazione precompilata. Pertanto, a partire dal 16 marzo 2023, la Certificazione Unica 2023 è disponibile all’utenza tramite i consueti canali (SPID, CNS, CIE, Contact Center, ecc.) ed è anche trasmessa, entro il medesimo termine, all’Agenzia delle Entrate anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

In particolare, per quel che riguarda le modalità di rilascio, gli utenti in possesso di credenziali SPID almeno di secondo livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2023 dal sito istituzionale, accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS” o attraverso il percorso di navigazione: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Certificazione Unica” > “Utilizza il servizio – Cittadini”. Poi, per i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, l’Istituto ha previsto un sistema di gestione delle deleghe delle identità digitali che consente, agli stessi, di delegare una persona di propria fiducia per l’accesso ai servizi online e per le richieste presso gli sportelli dell’Istituto.

È anche possibile visualizzare e scaricare su dispositivi mobili la propria Certificazione Unica anche tramite l’apposito servizio “Certificazione Unica”, disponibile all’interno dell’applicazione “INPS Mobile”, scaricabile gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS. Inoltre, c’è la possibilità di richiedere il rilascio cartaceo della CU 2023 presso il servizio di “Prima accoglienza”, accessibile senza prenotazione nelle Strutture INPS dove lo stesso è presente; negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell’accesso in Sede. La prenotazione può essere effettuata attraverso i vari canali che l’Istituto ha messo a disposizione dell’utenza, ovvero l’App “INPS Mobile”, disponibile per sistemi operativi Android e iOS, il portale istituzionale già citato e il Contact Center. 

Peraltro, i soggetti titolari di utenza PEC possono richiedere la trasmissione in formato elettronico della Certificazione Unica 2023 all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it. La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. 

Per l’acquisizione della Certificazione Unica 2023 è possibile, inoltre, avvalersi di un istituto di patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.

Disponibile anche la spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell’erede di soggetto titolare tramite richiesta mediante il canale telefonico o canali di posta elettronica ordinaria: richiestacertificazioneunica@inps.it.

Infine, la circolare in oggetto contiene specifiche indicazioni per i soggetti delegati, gli eredi, i pensionati all’estero, ciechi, ultrasettantacinquenni, ecc.

Conguaglio fiscale 2022

Infine, per quanto riguarda il conguaglio di fine anno, l’INPS ha ricordato che:

– effettua il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

– determina, sul reddito prodotto nell’anno d’imposta di riferimento (2022), le addizionali regionale e comunale, a saldo e in acconto, i cui importi sono trattenuti in forma rateale sui pagamenti delle singole prestazioni, a partire dal mese di gennaio (per l’addizionale comunale in acconto a partire dal mese di marzo) e fino al mese di novembre dell’anno successivo (2023).

In particolare, in riferimento ai redditi di pensione non superiori a 18.000 euro, come previsto dalla normativa vigente, le imposte determinate e dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, sono prelevate in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

Codici tributo per contributo di solidarietà temporaneo 2023 

 

Dall’Agenzia delle entrate arrivano nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e del maggior importo dovuto per l’utilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette introdotto per il 2022 (risoluzione n. 15/E del 14 marzo 2023).

Come noto, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’art. 1 commi da 115 a 121, ha istituito un contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e modificato la disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022.

 

L’Agenzia delle entrate rammenta che il suddetto contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l’attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale, dai soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, dai soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi ed altresì dai soggetti che importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea. Pertanto, sono istituiti tre nuovi codici tributo per consentirne il versamento, tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:

– “2716” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– “1946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – INTERESSI – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– “8946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – SANZIONE – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

 

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’art. 1 commi 120 e 121, ha altresì apportato anche modiche alla disciplina del contributo straordinario per il 2022, di cui all’articolo 37 del D.L. n. 21 del 2022, commi 120 e 121, intervenendo sull’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario, sulle previsioni riguardanti la determinazione della base imponibile e sulle modalità di versamento dell’eventuale maggiore contributo dovuto o di recupero del maggior importo versato. Anche in questo caso, per consentirne il versamento ovvero l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, delle suddette somme, viene istituito un nuovo codice tributo:

– “2712” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 – RIDETERMINAZIONE – art. 1, comma 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

CCNL Federculture: siglato il Protocollo d’Intesa con il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fasda

Maggiori garanzie dei servizi di welfare aziendale per gli iscritti al Fondo

In data 28 febbraio 2023, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’adesione delle Aziende del settore Federculture alle prestazioni sanitarie integrative attraverso il Fondo Fasda, erogate in favore dei propri dipendenti.
Il presente Protocollo, con validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, salvo recesso delle Parti, disciplina l’adesione delle medesime e l’iscrizione di tutti i lavoratori dipendenti da esse con i relativi familiari all’assistenza sanitaria.
Il Fondo Fasda e Federculture, in considerazione del rinnovo del CCNL Federculture, hanno inteso difatti cooperare affinché le aziende aderenti possano iscrivere i propri dipendenti al Fondo stesso, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, i quali stabiliscono condizioni e modalità di adesione, al fine di dar valore alle risorse aziendali e di garantire servizi di welfare a beneficio del personale facente parte del settore cultura, turismo e tempo libero.
A tal proposito, il Protocollo prosegue affermando che, per garantire ai dipendenti le prestazioni assistenziali integrative offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, le Aziende, dal 1° gennaio 2023, possono attivare il piano sanitario base coerentemente a quanto previsto dal rinnovo del CCNL Federculture, applicato ai dipendenti dei Servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del Tempo Libero, siglato il 28 dicembre 2022, versando mensilmente e per dodici mensilità, una somma pari ad euro 14,17, in favore di ciascun lavoratore, e destinata al sistema di welfare aziendale.