Calcio femminile: obbligo di iscrizione al Fondo sportivi professionisti a decorrere dal 1° luglio

L’INPS illustra le disposizioni normative e amministrative in vigore, in seguito al passaggio al professionismo sportivo del calcio femminile di Serie A (INPS, circolare 20 febbraio 2023 n. 24).

Con l’introduzione del professionismo sportivo nel calcio femminile per la stagione 2022/2023 relativamente al Campionato di Serie A, le società sportive che beneficiano dell’attività prestata da detti lavoratori (subordinati e autonomi) sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti contributivi in favore del Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP). In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2022 si applicano le disposizioni che disciplinano l’obbligo di iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti, ai sensi della Legge n. 91/1981, per diverse figure professionali titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo nei confronti delle società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile, come i direttori sportivi, i direttori tecnici, le atlete calciatrici, gli allenatori e i preparatori atletici.

Più nel dettaglio, l’Istituto ricorda che, con specifico riferimento alle calciatrici professioniste, si prevede come forma contrattuale tipica quella del lavoro subordinato e si ammette quella autonoma solo al ricorrere di specifici presupposti stabiliti tassativamente dalla norma (articolo 3, Legge n. 91/1981). Peraltro, l’obbligo contributivo e i correlati oneri di natura informativa conseguenti all’iscrizione al FPSP sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore.

La contribuzione previdenziale relativa all’assicurazione IVS, pari al 33% della retribuzione/compenso imponibile (ancorché si tratti di lavoro autonomo), è suddivisa con la medesima ripartizione operata presso l’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pari al 23,81% a carico del datore di lavoro/committente e al 9,19% a carico del lavoratore subordinato o autonomo.

La contribuzione (33%), per i lavoratori dello sport professionistico, è calcolata sulla retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell’anzianità assicurativa del lavoratore. Per gli sportivi professionisti “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’articolo 2, comma 18 (secondo periodo), della Legge 8 agosto 1995, n. 335. Per gli sportivi professionisti “vecchi iscritti” (aventi anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, diviso per 312. 

È altresì dovuto il contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 4, del D.lgs n. 166/1997, nella misura del 3,1% (di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale e fino all’importo stabilito annualmente ai sensi del comma 5 del medesimo articolo. Si applica, inoltre, l’aliquota aggiuntiva pari all’1% a carico del lavoratore di cui all’articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 438/1992.

La circolare in commento include, infine, le istruzioni operative per i datori di lavoro.

CCNL Assicurazioni-Personale amministrativo: corrisposte Indennità di carica ed Una Tantum-cash

Indennità di carica e Una Tantum – Cash in arrivo con il mese di marzo

L’Ipotesi di Accordo siglata il 16 novembre 2022 tra Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e con scadenza il 31 dicembre 2024, prevede all’Allegato 1, per il personale di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima, Parte Seconda e Parte Terza in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula del presente CCNL, la corresponsione, entro il 31 marzo 2023, di un importo a titolo di Una Tantum-Cash pari ad euro 400,00, per un dipendente di 4° livello, 7a classe, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità secondo le tabelle di cui all’Allegato anzidetto. 

 

CLASSE LIV. 7 LIV. 6 LIV. 5 LIV. 4 LIV. 3 LIV. 2 LIV. 1
Cl 1 1-2 457,68 386,68 362,36 341,88 313,36 286,28 271.52
Cl 2 3-4 472.24 398,24 372,76 351,16 322,04 293,48 278,48
Cl 3 5-6 486.76 409,76 383,20 360,44 330,72 300,68 285.40
Cl 4 7-8 501,28 421,32 393,60 369,76 339,36 307,88 292,32
Cl 5 9-10 515,84 432,88 404,04 379,04 348,04 315,12 299,24
Cl 6 11-12 530,36 444.40 414.44 388,36 356,72 322,32 306,16
Cl 7 13-14-15 546,60 458,80 427,32 400,00 367,24 330,92 313,16
Cl 8 16-17-18 562,80 473,16 440,16 411,68 377.80 339 56 320,16
Cl 9 19-20-21   487,52 453,00 423,32 388,32 348,16 327,12
Cl 10 22-23-24   501,88 465,84 434,96 398,84 356,80 334.12
Cl 11 25-26-27   516,24 478,68 446,64 409,40 365,40 341,08
Cl 12 28-29-30   530,60 491,52 458,28 419,92 374,04 348,08
Cl 13 oltre   544,96 504,36 469,96 430,44 382,64 355.08

Altresì, sempre nel mese di marzo 2023, viene erogata per il personale Funzionario del settore, un’Indennità economica, quale ex indennità di carica.
Indennità di carica dei funzionari – Una Tantum per indennità di carica

 

CLASSE   3° GRADO 2° GRADO 1° GRADO Funzionario Senior Funzionario Business Assegno ad personam per ex F2
Cl 1 1-2 106.40 78,36 48,28 106,40 48,28 30,08
Cl 2 3-4 117,80 89,36 58,68 117,80 58,68 30,68
Cl 3 5-6 129,20 100,32 69,08 129,20 69,08 31,24
Cl 4 7-8-9 140,60 111,32 79,44 140,60 79,44 31,88
Cl 5 10-11-12 152,00 122,28 89.84 152,00 89,84 32,44
Cl 6 Oltre 163,40 133,28 100,28 163,40 10028 33,00

 

CCNL Servizi Funerari – Imprese pubbliche: Una Tantum con la retribuzione di marzo

 A copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 28 febbraio 2023 viene corrisposto ai lavoratori un importo Una Tantum di 400,00 euro lordi  al Livello C1, da riparametrare per gli altri livelli

Con l’ipotesi di accordo siglata il 7 febbraio 2023 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario, Utilitalia e Funzione Pubblica-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, hanno riconosciuto ai soli lavoratori in forza alla data di stipula un importo forfettario Una Tantum, a copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 28 febbraio 2023.
L’importo, escluso dalla base di calcolo del TFR, è stato stabilito convenzionalmente dalle Parti in 400,00 euro lordi, riferiti al parametro medio del livello C1 (141,50), e sarà erogato contestualmente alla retribuzione del mese di marzo 2023.

Livello Una Tantum
QS € 692,16
Q € 618,54
A1 € 546,12
A2 € 496,48
B1 € 459,08
B2 € 429,54
C1 € 400,00
C2 € 378,66
C3 € 367,18
D1 € 355,70
D2 € 336,03
D3 € 282,69

Detta somma viene determinata in misura pari ad 1/14 (un quattordicesimo) per mese intero di servizio prestato da ciascun lavoratore nel periodo 1° gennaio 2022-28 febbraio 2023. Per mese intero si intende anche la frazione superiore a 15 giorni.
Sono equiparate a servizio prestato le sole assenze con diritto alla retribuzione almeno parziale a carico dell’azienda (es. malattia, infortunio, congedo per maternità, ecc.). In caso di retribuzione ridotta per lavoro part-time, la somma verrà corrisposta con la stessa percentuale di riduzione.
Ai lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2022, l’importo sarà corrisposto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati dalla data di assunzione.

Enasarco e versamenti ante 1996: sufficienti per l’anzianità contributiva?

L’INPS affronta la questione relativa alla valutazione della contribuzione versata nei periodi ante 1996 all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco), ai fini della determinazione del sistema pensionistico applicabile, retributivo o contributivo,  legato all’anzianità assicurativa (INPS, messaggio 20 febbraio 2023, n. 730).

Si ricorda che, a seguito dell’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, del massimale della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della Legge n. 335/1995, per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo, la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche. Ciò è previsto in quanto il valore massimo normativamente fissato costituisce limite invalicabile ai fini dell’erogazione dei trattamenti pensionistici e, pertanto, anche ai fini del versamento della relativa contribuzione.

 

L’Istituto, già in precedenza (circolari nn. 42/2009 e 177/1996), ha chiarito che “la contribuzione versata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella di iscrizione all’1.1.96, comporta la non applicazione del massimale contributivo”, facendo dunque riferimento alle gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle Casse per i liberi professionisti.

 

Con particolare riferimento agli agenti e ai rappresentanti di commercio, la Legge n. 613/1966, istitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali presso l’INPS, ha riconosciuto all’Enasarco la funzione di erogare prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dall’INPS.

 

La Fondazione Enasarco, pertanto, a seguito della trasformazione in ente di diritto privato, continua a provvedere ai trattamenti previdenziali integrativi per gli agenti e i rappresentanti di commercio che vi sono obbligatoriamente iscritti ai fini pensionistici integrativi.

 

Conseguentemente, la natura integrativa della contribuzione versata all’Enasarco – che, peraltro, non può essere oggetto di ricongiunzione con quella versata in AGO e nelle forme esclusive e sostitutive, né può essere utilizzata ai fini del cumulo o della totalizzazione – fa sì che la stessa non rilevi ai fini della determinazione dell’anzianità assicurativa ante 1° gennaio 1996.

 

Nel messaggio in oggetto, dunque, l’INPS precisa che, ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della citata legge, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco, versata anteriormente alla predetta data (per periodi successivi all’entrata in vigore della Legge n. 613/1966), non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo.

 

Solamente nel caso in cui sussistano periodi contributivi antecedenti all’entrata in vigore della Legge n. 613/1966, durante i quali la tutela previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio era affidata esclusivamente all’Enasarco, gli stessi potrebbero concorrere per la determinazione dell’anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, ai fini della non applicazione del massimale in argomento.

CCNL Giornalisti Radiotelevisivi Locali: nuovi minimi

Previsti aumenti retributivi da marzo 

Con il CCNL sottoscritto il 16 novembre 2022 tra Aeranti – Corallo e la Federazione Nazionale Stampa Italiana sono previsti nuovi aumenti retributivi a partire da marzo 2023 per i dipendenti di imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva.
Di seguito gli importi.

Livello Minimo
Tele-radiogiornalista TV con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 2.065,55
    Tele-radiogiornalista radio con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 1.635,13
 Tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 1.470,58