Fondo Fasie: aggiornamento delle quote contributive 2023 per gli iscritti al Fondo

Previste nuove contribuzioni al Fondo Fiase per le Aziende ed i dipendenti del settore Gas-Acqua

La Circolare n. 1/2023 Gas Acqua, indirizzata alle Aziende che applicano il CCNL dell’ambito di cui all’oggetto, comunica l’ammontare delle quote 2023 da versare al Fondo di assistenza sanitaria integrativa, le modalità contributive, le scadenze di versamento, e, più in generale, la prassi da seguire, per una più corretta comunicazione con il Fondo stesso.
Le tariffe previste per l’anno 2023 sono così riassunte.

 

Quota azienda
130,00 euro

 

Quota lavoratore
  Quota annua Quota mensile
Opzione base 139,00 euro 11,58 euro

(11,62 euro a dicembre)

Opzione standard 227,00 euro 18,91 euro

(18,99 euro a dicembre)

Opzione standard con iscrizione del/dei familiari 198,00 euro per ogni familiare

384,00 euro per ogni convivente

16,50 euro per ogni familiare

32,00 euro per ogni convivente

Opzione extra 377,00 euro 31,41 euro

31,49 euro a dicembre)

Opzione extra con iscrizione del/dei familiari 198,00 euro per ogni familiare

384,00 euro per ogni convivente

16,50 euro per ogni familiare

32,00 euro per ogni convivente

Opzione plus 928,00 euro 77,33 euro

(77,37 euro a dicembre)

 

Regolazione contributo a carico dell’Azienda per gli iscritti al Fondo dal 1° gennaio 2023
Il contributo a carico dell’Azienda, pari ad euro 130,00, versato per ogni singolo dipendente iscritto a Fasie, è corrisposto in rate mensili di importo pari ad euro 10,00, mentre nei mesi di giugno e dicembre, si aggiunge un’ulteriore contribuzione di euro 5,00. Contestualmente al versamento, deve esser inviata una distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico, accedendo all’area “Aziende” del sito www.fasie.it e seguendone le istruzioni. Deve però tenersi presente che, il mancato invio della distinta, comportando l’allungamento dei tempi di controllo e gestione, potrebbe determinare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti. Da ultimo, è bene aggiungere che, le Imprese, possono altresì scegliere di versare il contributo a loro carico, anche in un’unica soluzione e ad inizio anno, previa comunicazione al Fondo Fasie.

Regolazione contributo a carico del dipendente iscritto al Fondo
Il contributo a carico del lavoratore, sia per la propria quota che per quella da versare per i propri familiari e/o conviventi iscritti al Fondo come paganti, deve esser corrisposto a Fasie mensilmente, entro il giorno 16 del mese successivo di competenza. Al contempo, deve esser inviata una distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico, accedendo all’area “Aziende” del sito www.fasie.it e seguendone le istruzioni. Il mancato invio della predetta, può comportare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti.

 

 

Fondo Antonio Pastore: i contributi previsti per il 2023

Prevista anche per il 2023 la polizza infortuni per i Dirigenti – Aziende Commerciali e Aziende Autotrasporto

Il CCNL Dirigenti – Aziende Commerciali sottoscritto tra Confcommercio – Imprese per l’Italia e Manageritalia e Dirigenti – Autotrasporto sottoscritto tra Confetra e Manegeritalia prevedono con i rispettivi Accordi del 16 giugno 2021 e del 12 luglio 2021 che l’azienda debba stipulare una polizza affidata all’Associazione Antonio Pastore contro gli infortuni sia professionali che extraprofessionali, che assicuri sia il caso di invalidità permanente totale o parziale causata da infortunio, sia il caso morte.
La contribuzione per l’anno 2023 è di seguito riepilogata.

Contributo Importo
A carico dell’azienda 4.296,45 euro
A carico del dirigente  464,81 euro
Polizza infortuni 410,00 euro
Con agevolazioni strutturali
Contributo Importo
A carico dell’azienda variabile in funzione di età/sesso
A carico del dirigente  – 
Polizza infortuni 410,00 euro
Con agevolazioni sperimentali
Contributo Importo
A carico dell’azienda – 
A carico del dirigente  – 
Polizza infortuni 410,00 euro

Giornalisti ex INPGI e adempimenti contributivi: richiesta codici per il periodo transitorio

L’INAIL comunica ai datori di lavoro che hanno assunto giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con contratto di lavoro subordinato a partire dal 1° luglio 2022, la disponibilità del servizio on line per richiedere i codici necessari per effettuare le denunce contributive mensili e i relativi versamenti (INAIL, nota 20 gennaio 2023, n. 596). 

L’INAIL, dopo le già fornite istruzioni operative (circolare n. 44/2022), torna nuovamente a occuparsi della gestione del periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 per l’assicurazione contro gli infortuni di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, ai sensi dell’articolo 1, comma 109, della Legge n. 234/2021.

 

Come noto, l’Istituto, sulla base dei dati comunicati dall’INPGI al 30 giugno 2022, ha assegnato a ciascun datore di lavoro un codice ditta, un contro codice e un codice PIN necessari per effettuare l’invio delle denunce contributive mensili e versare i relativi contributi. Coloro che hanno assunto giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con contratto di lavoro subordinato a partire dal 1° luglio 2022 e non sono quindi ancora in possesso dei codici assegnati dall’INAIL, devono richiederli utilizzando un apposito servizio on line.

 

Pertanto, per la richiesta dei suddetti codici, è possibile accedere con le credenziali SPID o CNS al portale istituzionale e utilizzare il servizio “Contributi giornalisti periodo transitorio > Richiesta codice ditta per denunce mensili/Variazioni anagrafiche”. Gli utenti dovranno inserire esclusivamente il codice fiscale e l’invio dei codici avverrà a mezzo PEC.

 

La richiesta può essere effettuata dal legale rappresentante/titolare dell’azienda/datore di lavoro e dal soggetto assicurante o da un dipendente del datore di lavoro, oppure da un consulente del lavoro o altro intermediario legittimato a svolgere adempimenti in materia di lavoro per i lavoratori subordinati nei confronti
dell’INAIL, che ha ricevuto mandato dal datore di lavoro o da un suo delegato.

 

Viene precisato che, il medesimo servizio on line, può essere utilizzato anche per comunicare l’aggiornamento dei dati anagrafici registrati da coloro che sono già titolari di un codice ditta assegnato dall’INAIL per la gestione del periodo transitorio: in questo caso, per effettuare la variazione, è necessario indicare, oltre al codice fiscale, anche il PIN a suo tempo comunicato.

 

L’INAIL, infine, ricorda che la denuncia mensile con l’elenco dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica deve essere trasmessa utilizzando l’apposito servizio online “Contributi giornalisti periodo transitorio > Denuncia mensile giornalisti”, e che, in caso di duplicazione nell’inoltro delle denunce in oggetto, l’ultimo invio annulla e sostituisce il precedente e, pertanto, risulterà acquisita dall’Istituto solo l’ultima denuncia inviata in relazione a ciascuna mensilità.

CCNL RAI – Impiegati e operai: aumenti retributivi a febbraio

Previsti nuovi minimi retributivi per i lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 6 aprile 1995 e per i lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 6 aprile 1995

Con accordo 9 marzo 2022 la RAI-Radiotelevisione Italiana, assistita da Unindustria Roma le OO.SS. Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater, Libersind-Confsal, hanno determinato gli aumenti retributivi per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI – Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way, con decorrenza 1° febbraio 2023, per i lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 6 aprile 1995 e per i lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 6 aprile 1995.

Livello Minimo
A 1.686,34
Quadro A 1.686,34
A in servizio il 6/4/1995 1.622,12
Quadro A in servizio il 6/4/1995 1.622,12
Quadro B 1.551,53
1 1.551,53
Quadro B in servizio il 6/4/1995 1.492,56
1 in servizio il 6/4/1995 1.492,56
2 1.443,61
2 in servizio il 6/4/1995 1.388,72
3 1.335,60
3 in servizio il 6/4/1995 1.284,79
4 1.237,93
4 in servizio il 6/4/1995 1.190,93
5 1.136,34
5 in servizio il 6/4/1995 1.092,85
6 1.035,47
6 in servizio il 6/4/1995 996,05
7 961,32
7 in servizio il 6/4/1995 924,84
8 866,84
8 in servizio il 6/4/1995 833,85
9 769,03
9 in servizio il 6/4/1995 739,84

Deducibilità dei costi delle auto aziendali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate fornisce risposta in merito ai costi deducibili per l’acquisto di auto aziendali (Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello del 20 gennaio 2023, n. 107)

L’istanza di interpello in oggetto riguarda un quesito posto da una società controllante che sta valutando la possibilità di acquisire direttamente tutte le autovetture utilizzate dal Gruppo intestandosi direttamente le autovetture oppure intestandosi i relativi contratti di leasing o di noleggio, per metterle a disposizione delle società controllate, sia nel caso di utilizzo completamente aziendale, sia nel caso di utilizzo promiscuo, con assegnazione ai dipendenti delle società controllate per il loro uso personale. La Società ci tiene a precisare che il servizio di messa a disposizione delle auto a favore delle società controllate sarebbe regolato contrattualmente fra le parti e verrebbe fatturato alle società al puro costo, senza maggiorazione, addebitando ad esse gli importi spesi e la relativa IVA in situazione di assoluta neutralità fiscale.

ll quesito posto all’Amministrazione finanziaria riguarda la detraibilità dell’IVA e la deducibilità dei costi o se, invece, debba applicare le limitazioni previste, rispettivamente, dall’art. 19bis 1 del DPR n. 633 del 1972 e dall’art. 164 del TUIR.

Nel fornire chiarimenti l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento e precisa che il Testo Unico delle imposte sui redditi (art. 164, co. 1), prevede una deduzione integrale o parziale delle spese relative all’utilizzo dei mezzi di trasporto a motore, a seconda che gli stessi vengano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa ovvero con un utilizzo non esclusivo, per la deduzione parziale.

L’utilizzo esclusivo come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa riguarda i veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata come, ad esempio, le autovetture nel caso di attività di noleggio delle stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l’addestramento al volo e alla navigazione. 

Nel caso in esame, le autovetture sono acquistate non per essere utilizzate quali beni strumentali dell’attività della capogruppo, bensì allo scopo di essere messe a disposizione delle società controllate. In altri termini, trattandosi di costi sostenuti, ma integralmente riaddebitati, per la messa a disposizione delle autovetture alle controllate, l’Agenzia ritiene corretto affermare che tali costi risulteranno deducibili senza le limitazioni previste nell’art. 164 del TUIR (norma invece applicabile nei confronti delle società controllate per le quali le autovetture loro assegnate dalla capogruppo costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’attività di impresa), bensì secondo la regola generale (art. 109, co. 5 del TUIR), in base alla quale le spese sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Con riguardo al quesito formulato ai fini IVA, l’Agenzia precisa che l’importo da assumere a riferimento per calcolare l’ammontare detraibile è il 100% dell’imposta addebitata. Ciò in considerazione del fatto che si ritiene che la Società faccia un ”utilizzo esclusivo” delle autovetture nell’esercizio d’impresa, addebitando a sua volta l’IVA (assolta a monte) per effetto della prestazione di un servizio a titolo oneroso di messa a disposizione delle auto a favore delle società controllate. A parere dell’Agenzia quindi, è possibile la detrazione integrale dell’imposta assolta sulle spese relative alle autovetture, sempreché non sussistano limitazioni all’esercizio del diritto alla detrazione derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti da IVA o non soggette all’imposta.

Le limitazioni (art. 19-bis, D.P.R. n. 633/1972) si renderanno applicabili, invece, alle spese afferenti ai veicoli per l’eventuale uso anche privato, nel caso di utilizzo da parte della società che ha posto il quesito.