Pubblicato in G.U. il D.L. sulla tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici

Il provvedimento che riguarda il comparto degli idrocarburi definisce le procedure di amministrazione temporanea e l’esercizio della “golden power” (D.L. n. 187/2022).

 Il Decreto Legge n. 187/2022, recante misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici, è stato pubblicato il 5 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il giorno seguente. In considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, il provvedimento punta a tutelare l’interesse nazionale nei settori produttivi strategici, segnatamente nel comparto degli idrocarburi. 

Due in particolare le misure individuate nel decreto per perseguire l’obiettivo citato. Vengono infatti definite le procedure di amministrazione temporanea anche nel caso in cui sia il governo a procedere d’ufficio, con decreto interministeriale del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in caso di grave e imminente pericolo di pregiudizio all’interesse nazionale alla sicurezza nell’approvvigionamento energetico. In questi casi, il commissario ministeriale può avvalersi anche di società a controllo pubblico operante nel medesimo settore e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza. Il periodo massimo di amministrazione temporanea è di 12 mesi prorogabile una sola volta fino a ulteriore 12 mesi. L’intera disposizione ha carattere temporaneo con validità sino al 30 giugno 2023

La seconda misura consiste, invece, nelle misure economiche connesse all’esercizio del golden power. In pratica, vengono determinate le procedure di attivazione delle misure di sostegno della capitalizzazione dell’impresa per consentire un rafforzamento patrimoniale ai fini dell’accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato (Cassa depositi e prestiti) e al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa (Invitalia) nonché ai contratti di sviluppo e agli accordi per l’innovazione del Ministero delle imprese. 

Autoliquidazione 2022/2023 e basi di calcolo: le istruzioni operative

L’INAIL fornisce le indicazioni sui servizi online di “Comunicazione Basi di Calcolo”, “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo” ai fini dell’autoliquidazione 2022/2023 (INAIL, nota 6 dicembre 2022, n. 11093).

L’INAIL informa che, dal 6 dicembre 2022, è disponibile il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2022/2023, accedendo nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni” del sito istituzionale.

 

Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega. In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.

 

Da quest’anno è stata introdotta una novità nel servizio online “Richiesta Basi di calcolo”: infatti, il servizio permette di acquisire il file delle basi di calcolo oltre che in formato .pdf e .txt anche nella nuova versione. json.

 

Dal 21 dicembre 2022 sarà altresì disponibile il servizio online “Visualizza elementi di calcolo” dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

 

Nella nota operativa in commento, sono infine fornite le istruzioni per le ditte cessate nel corso del 2022 che hanno utilizzato la nuova funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate”.

Bonus Psicologo 2022: completate le graduatorie e assegnato il codice univoco

L’INPS comunica che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande, sono state elaborate le graduatorie regionali degli aventi diritto al cosiddetto Bonus Psicologo 2022 (INPS, messaggio 9 dicembre 2022, n. 4446). 

Si tratta, come noto, del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del D.L. n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2022.

 

I soggetti richiedenti potranno visionare l’esito della richiesta e, in caso di accoglimento, l’importo assegnato e il codice univoco, accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Dalla data di pubblicazione del messaggio in commento, decorrono i 180 giorni di validità del codice univoco per usufruire del bonus in esame e sostenere le sessioni di psicoterapia. Il beneficiario comunica il codice in suo possesso al professionista in fase di richiesta o di prenotazione di una o più sedute: il professionista inserisce tale codice associato al beneficiario nel momento in cui prenota la seduta nel servizio online.

 

Il Bonus Psicologo 2022, si ricorda, è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE. A tal proposito, si precisa che gli ISEE con presenza di omissioni/difformità, ove non siano stati sanati nei termini precedentemente indicati (ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande), non sono stati rilevati ai fini della redazione della graduatoria.

 

L’Istituto provvederà a erogare la prestazione agli aventi diritto, in base alle suddette graduatorie regionali, solo a seguito della verifica dell’avvenuto trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Provincie autonome. In caso di mancato o parziale trasferimento delle somme dovute all’INPS, la mancanza e/o l’incapienza delle risorse non costituisce motivo di rigetto delle domande per le quali l’erogazione della prestazione sarà sospesa in attesa dei trasferimenti da parte delle Regioni/Province Autonome interessate.

 

In allegato al messaggio in oggetto si trovano anche i tutorial sull’utilizzo del “codice univoco” sia da parte del beneficiario che da parte del professionista aderente all’iniziativa.

 

CCNL Metalmeccanica Anpit Cisal: sottoscritto il rinnovo

CCNL Metalmeccanica Anpit Cisal: sottoscritto il rinnovo

Firmato il rinnovo del CCNL Metalmeccanica, Installazione d’Impianti e Odontotecnica

L’accordo ha decorrenza dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2025 e, ai Lavoratori con la prima retribuzione utile, si dovranno riconoscere le Indennità di Vacanza Contrattuale arretrate, relative ai trascorsi mesi di settembre, ottobre e novembre 2022, nei valori lordi espressi in euro e nel tempo pieno indicati nella seguente Tabella

Indennità di Vacanza Contrattuale arretrata

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Livello P.B.N.C.M. fino al 31/10/22 I.V.C.09 2022 I.V.C. 10 2022 I.V.C. 11 2022 Totale I.V.C. arretrate lorde
Dirigente 3.400,00 164,22 164,22 164,22 492,66
Quadro 2.125,00 102,64 102,64 102,64 307,91
A1 1.929,50 93,19 93,19 93,19 279,58
A2 1.717,00 82,93 82,93 82,93 248,79
B1 1.547,00 74,72 74,72 74,72 224,16
B2 1.360,00 65,69 65,69 65,69 197,06
C1 1.241,00 59,94 59,94 59,94 179,82
C2 1.173,00 56,66 56,66 56,66 169,97
D1 1.020,00 49,27 49,27 49,27 147,80
D2 935,00 45,16 45,16 45,16 135,48
Op. di Vendita di 1° Cat. 1.406,36 67,93 67,93 67,93 203,78
Op. di Vendita di 2° Cat. 1.236,36 59,72 59,72 59,72 179,15
Op. di Vendita di 3° Cat. 1.128,18 54,49 54,49 54,49 163,47
Op. di Vendita di 4° Cat. 1.066,36 51,51 51,51 51,51 154,52

 

Dal 1° dicembre 2022, e pertanto dalla decorrenza del presente rinnovo contrattuale, le I.V.C. di cui alla precedente Tabella cesseranno di essere dovute, essendo le stesse integralmente assorbite dalle nuove previsioni retributive.

A partire dal 1° dicembre 2022, le Parti concordano un aumento retributivo della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello “medio” C1, sarà complessivamente di € 201,04 lordi mensili, suddiviso in scadenze annuali, così come riportato nella successiva Tabella

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 6

Livello Incrementi P.B.N.C.M. Da 12/2022 Incrementi P.B.N.C.M. Da 12/2023 Incrementi P.B.N.C.M. Da 12/2024 Totale Incrementi retributivi
Dirigente 240,98 154,91 154,91 550,80
Quadro 150,61 96,82 96,82 344,25
A1 136,75 87,91 87,91 312,58
A2 121,69 78,23 78,23 278,15
B1 109,64 70,49 70,49 250,61
B2 96,39 61,97 61,97 220,32
C1 87,96 56,54 56,54 201,04
C2 83,14 53,44 53,44 190,03
D1 72,29 46,47 46,47 165,24
D2 66,27 42,60 42,60 151,47
Op. di Vendita di 1° Cat. 98,68 63,44 63,44 225,55
Op. di Vendita di 2° Cat. 86,75 55,77 55,77 198,29
Op. di Vendita di 3° Cat. 79,16 50,89 50,89 180,94
Op. di Vendita di 4° Cat. 74,82 48,10 48,10 171,02

Gli aumenti contrattuali possano assorbire eventuali voci retributive “ad personam” o superminimi già riconosciuti al dipendente nel limite massimo dell’80% degli incrementi complessivi, salvo che tali elementi non siano stati concessi al Lavoratore come “non assorbibili”.Restano salve eventuali condizioni aziendali di miglior favore verso i Lavoratori.

Si riportano i valori complessivi della P.B.N.C.M., già comprensivi degli aumenti di cui alla seguente Tabella

Livello

P.B.N.C.M.11/2022

P.B.N.C.M.12/2022

P.B.N.C.M.12/2023

P.B.N.C.M.12/2024

Dirigente 3.400,00 3.640,98 3.795,89 3.950,80
Quadro 2.125,00 2.275,61 2.372,43 2.469,25
A1 1.929,50 2.066,25 2.154,17 2.242,08
A2 1.717,00 1.838,69 1.916,92 1.995,15
B1 1.547,00 1.656,64 1.727,13 1.797,61
B2 1.360,00 1.456,39 1.518,36 1.580,32
C1 1.241,00 1.328,96 1.385,50 1.442,04
C2 1.173,00 1.256,14 1.309,58 1.363,03
D1 1.020,00 1.092,29 1.138,77 1.185,24
D2 935,00 1.001,27 1.043,87 1.086,47
Op. di Vendita di 1° Cat. 1.406,36 1.505,04 1.568,48 1.631,91
Op. di Vendita di 2° Cat. 1.236,36 1.323,11 1.378,88 1.434,65
Op. di Vendita di 3° Cat. 1.128,18 1.207,34 1.258,23 1.309,12
Op. di Vendita di 4° Cat. 1.066,36 1.141,18 1.189,28 1.237,38

 

A partire dal 1° dicembre 2022, le Parti concordano anche un ulteriore incremento sull’Elemento Perequativo Mensile Regionale, come riportato nella successiva Tabella

Liv.

Lomb.

Ligur.

Trent.A.A.

Lazio

Tosc.

Emilia

R.

Friuli

Dir. 495,77 468,53 465,26 453,27 443,47 404,24 384,63
Quadro 309,45 293,10 290,92 283,30 276,76 252,79 240,80
A1 281,12 265,86 263,68 257,15 251,70 229,91 217,92
A2 250,61 236,44 235,35 228,82 223,37 204,84 193,95
B1 e OVCat* 225,55 213,56 211,38 205,93 201,58 184,14 175,43
B2 e OVCat* 198,31 187,41 186,32 180,87 177,60 162,35 153,63
C1 e OVCat* 180,87 171,07 169,98 165,62 161,26 148,19 140,56
C2 e OV Cat* 171,07 161,26 160,17 156,90 152,54 139,47 132,93
D1 148,19 140,56 139,47 136,20 132,93 120,95 115,50
D2 136,20 128,57 127,48 124,21 122,04 111,14 105,69

Liv.

Umbria

Valled’A.

Piemon.

Veneto

Marche

Abruz.

Sicilia, Puglia

Campania, Sardegna

Calabria, Basilicata

Molise

Dir. 362,84 362,84 338,87 275,67 202,67 130,75 129,66
Quadro 226,64 226,64 212,47 172,16 127,48 81,72 80,63
A1 205,93 205,93 192,86 155,81 115,50 74,09 73,00
A2 183,05 183,05 171,07 139,47 102,42 66,47 65,38
B1 e OVCat* 164,53 164,53 154,72 125,30 92,62 59,93 58,84
B2 e OVCat* 144,92 144,92 135,11 110,05 81,72 52,30 51,21
C1 e OVCat* 131,84 131,84 124,21 100,24 74,09 47,94 46,85
C2 e OV Cat* 125,30 125,30 116,59 94,80 69,73 44,67 44,67
D1 108,96 108,96 101,33 82,81 61,02 39,23 39,23
D2 100,24 100,24 93,71 75,18 55,57 35,96 35,96

Licenziamento legittimo in caso di riduzione dell’attività e soppressione del posto di lavoro

5 dic 2022 In caso di riduzione dell’attività volta a conseguire un calo dei costi ed un miglioramento dei profitti, è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore, a seguito di soppressione del posto di lavoro con ripartizione delle mansioni tra il personale in servizio. Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 30 novembre 2022, n. 35225.

La Corte di appello di Milano confermava la legittimità del licenziamento intimato ad un pizzaiolo dalla società datrice di lavoro, motivato dalla soppressione del posto di lavoro con ripartizione delle mansioni tra gli altri dipendenti ed i soci al fine di conseguire un calo dei costi ed un miglioramento dei profitti.

Il giudice di secondo grado riteneva che le ragioni poste a fondamento del licenziamento fossero state adeguatamente e sufficientemente esposte nella comunicazione resa al lavoratore; le stesse, in particolare, erano state provate nel corso dell’istruttoria svolta e non apparivano pretestuose.

Quanto alla esistenza di posizioni alternative nelle quali collocare il lavoratore, in adempimento dell’obbligo di repechage, la Corte territoriale riteneva che effettivamente la posizione del lavoratore in questione era unica e che nessuno era stato successivamente assunto per essere adibito alle medesime mansioni.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il pizzaiolo, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto assolto l’onere datoriale di provare l’impossibilità di riutilizzare il lavoratore in altre mansioni, sebbene nel corso dell’istruttoria fosse emerso che lo stesso, rimasto assente per malattia per un periodo, al suo rientro era stato adibito allo svolgimento di mansioni diverse da quelle di pizzaiolo in precedenza svolte.
Pertanto, gravava sulla datrice di lavoro l’onere di dimostrare che non vi erano posizioni, neppure con riguardo a mansioni inferiori alle quali era stato in maniera promiscua comunque adibito, cui assegnare il lavoratore. Inoltre, secondo la tesi del dipendente, non essendo state soppresse le mansioni ma piuttosto ridotto il personale per una ottimizzazione dei costi, la società avrebbe dovuto procedere ad una valutazione comparativa dei diversi lavoratori per addivenire alla scelta di quello da licenziare.

Il ricorso è stato rigettato dalla Suprema Corte, la quale ha osservato che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, pur non sussistendo un onere del lavoratore di indicare quali siano i posti disponibili in azienda ai fini del “repéchage”, gravando la prova della impossibilità di ricollocamento sul datore di lavoro, tuttavia, una volta accertata,  tale impossibilità, la mancanza di allegazioni del lavoratore circa l’esistenza di una posizione lavorativa disponibile vale a corroborare il quadro probatorio.

Ciò posto, il Collegio non ha mancato di evidenziare che se è vero che, soppressa la posizione lavorativa e redistribuite le mansioni svolte, nel caso in cui residuino altre mansioni pure assegnate al lavoratore in passato, queste possono costituire il contesto nel quale ricollocarlo, nel caso in esame, la Corte di appello aveva accertato che la posizione lavorativa del pizzaiolo ricorrente era stata soppressa e le mansioni erano state redistribuite tra i soci.
Tale accertamento, insindacabile in sede di legittimità, peraltro, era stato condotto tenendo specificatamente conto delle caratteristiche della società datrice di lavoro, un’attività produttiva estremamente semplice e gestita in ambito familiare. Condivisibili, dunque, dovevano ritenersi le conclusioni raggiunte dalla Corte distrettuale, la quale aveva verificato che le altre mansioni indicate erano assolutamente residuali e comunque erano state affidate al ricorrente in maniera saltuaria e occasionale.
Infine, avendo verificato che non vi erano state nuove assunzioni successivamente al licenziamento del lavoratore in parola, i giudici di merito avevano ritenuto confermata la dedotta riduzione dell’attività per far fronte al calo dei costi e per conseguire un miglioramento dei profitti.

La sentenza impugnata risultava, dunque, immune da censure, in quanto, aderendo ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, aveva correttamente ravvisato il giustificato motivo oggettivo di licenziamento nell’andamento economico negativo dell’azienda che aveva comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata avevano effettivamente inciso sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore in questione, determinandone il licenziamento.