INPS: domande telematiche per accredito figurativo per cariche elettive e sindacali

Realizzato un punto di accesso unificato per l’invio telematico delle domande di accredito figurativo per cariche elettive e sindacali da parte degli iscritti a tutte le gestioni amministrate dall’Istituto e si forniscono le indicazioni per l’utilizzo dell’applicativo, consultabile attraverso i diversi dispositivi mobili e fissi (Circolare Inps n. 129/2022).

In particolare, le domande devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali: WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto utilizzando tutti i browser aggiornati a eccezione di Explorer (non più supportato); Contact Center Multicanale – raggiungibile al numero verde gratuito 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06.164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente); Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non sono procedibili. Le Strutture territoriali, se la mancata trasmissione telematica è determinata da eventi non imputabili all’Istituto, informeranno immediatamente e formalmente l’interessato circa l’improcedibilità della domanda fino alla trasmissione telematica della stessa. Diversamente, qualora si accerti che la causa che impedisce l’invio telematico sia da addebitare al sistema informatico dell’INPS, le Strutture territoriali provvederanno alla protocollazione in entrata dell’istanza, alla relativa acquisizione e alle successive fasi gestionali di lavorazione.
L’utente deve accedere al “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”.
Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”.
Per potere accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Dopo avere superato la fase di autenticazione, la home page dell’applicazione consente di accedere alle seguenti funzioni:
– Home Riscatti;
– Home Ricongiunzioni e Computo;
– Home Accredito Figurativo per Cariche Elettive e Sindacali.
Nella pagina iniziale è disponibile l’accesso alle seguenti funzionalità principali:
– Nuova Domanda;
– Consultazione Domanda;
– Manuale Utente;
– Scheda Informativa e Allegati.

Le novità introdotte dal nuovo applicativo semplificano l’interazione tra le procedure e l’utente che, pertanto, in fase di accesso può:
– consultare il proprio estratto contributivo;
– verificare la correttezza e completezza dei servizi prestati e dei contributi versati apponendo un flag nella sezione apposita;
– inoltrare richieste di modifica e/o integrazione della propria posizione assicurativa attraverso gli applicativi dedicati (FASE e RVPA);
– ricevere dalla procedura l’indicazione della tipologia di accredito per cui si può scegliere di presentare domanda in base alla propria situazione contributiva/Ente – datore di lavoro che ha concesso l’aspettativa e la tipologia di aspettativa richiesta.
Selezionando la funzione “Nuova Domanda” è possibile procedere alla compilazione e al successivo invio della domanda di prestazione. L’utente è inizialmente invitato a confermare i propri dati anagrafici e i dati di contatto che trova già precompilati in base alle informazioni associate all’utenza con la quale ha effettuato l’accesso al portale. Questi dati possono essere aggiornati selezionando l’apposita funzione disponibile nel sito web dell’INPS alla sezione “MyInps”.
L’utente deve, inoltre, indicare se presenta la domanda come diretto interessato ovvero come superstite di soggetto deceduto. Dopo avere acquisito tali dati, il sistema rappresenta all’utente la propria situazione contributiva raggruppata per datore di lavoro (periodo dal – al, tipo di rapporto, misura, diritto, gestione e retribuzione) nella sezione “Rapporti di lavoro e contribuzioni”.
Effettuata tale verifica, l’utente deve apporre un flag nell’apposito campo tramite il quale deve alternativamente dichiarare la correttezza e completezza della propria posizione assicurativa o un’anomalia o mancanza nella stessa.
Le diverse sezioni della domanda sono presentate in sequenza, rendendo la compilazione semplice e intuitiva, con la possibilità, nei casi previsti, di allegare eventuale documentazione a supporto tramite il pulsante “Allegati”.
Una volta inserite tutte le informazioni richieste e allegata eventuale documentazione, tramite la funzione “Riepilogo e invio” si possono rivedere i dati inseriti. Per inviare la domanda l’utente seleziona il tasto “Invio”. L’inoltro della domanda è possibile solo dopo avere apposto il flag alla seguente dichiarazione: “Ho preso visione e accetto l’informativa”.
La domanda inoltrata sarà immediatamente visualizzabile dall’utente nell’elenco delle proprie domande di accredito figurativo (consultabili nella apposita sezione “Consultazione Domanda”), dove sarà anche possibile consultare lo stato di avanzamento della pratica, visualizzare il numero di protocollo, appena disponibile, e stampare la relativa ricevuta.
La protocollazione della domanda è effettuata dal sistema informatico contestualmente ovvero in un momento successivo.

Bonus Energia e Gas: chiarimenti dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 29 novembre 2022 n. 36, ha fornito chiarimenti sui crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Al fine di contenere l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale e di contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina sono stati emanati:

– il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, rubricato “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (c.d. “decreto Aiuti”), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

– il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, rubricato “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (c.d. “decreto Aiuti-bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

– il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, rubricato “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (c.d. “decreto Aiutiter”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

– il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, rubricato “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” (c.d. “decreto Aiuti-quater).

In particolare, le disposizioni agevolative di cui all’articolo 6 del decreto Aiuti-bis, all’articolo 1 del decreto Aiuti-ter e all’articolo 1 del decreto Aiuti-quater, previste in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, sostanzialmente prorogano le agevolazioni già riconosciute con riferimento a periodi precedenti, incrementandone la misura.

A riguardo, con la circolare 36, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d’imposta previsti a sostegno delle imprese particolarmente danneggiate dall’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.

Con il medesimo documento di prassi la stessa Agenzia provvede, inoltre, a rispondere a taluni quesiti specifici in merito all’ambito applicativo delle anzidette misure.

Autodichiarazioni per gli aiuti di Stato Covid-19: proroga al 31 gennaio 2023

Due mesi di tempo in più per inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva da parte delle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 29 novembre 2022, n. 439400)

Il provvedimento in oggetto sposta il termine per l’invio dell’autodichiarazione dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023.
Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, era stato prorogato al 30 novembre 2022 da un precedente provvedimento. Il nuovo rinvio viene incontro alle segnalazioni pervenute da alcuni professionisti incaricati all’invio dai propri assistiti, che negli ultimi giorni hanno riscontrato difficoltà nell’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle dichiarazioni da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
L’autodichiarazione serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.

Fisco: invio comunicazione per promozione adempimento spontaneo

Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che risultano fiscalmente residenti in Italia e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera ed eventuali redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta italiani (Agenzia delle entrate – Provvedimento 29 novembre 2022, n. 439255).

Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi tributari nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, a partire dal periodo d’imposta 2018, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti che risultano fiscalmente residenti in Italia i dati dei redditi percepiti di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera, trasmessi dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo la Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, nonché i dati relativi ad eventuali altri redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta di cui all’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Al contribuente sono rese disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare le possibili anomalie.
L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata – attivati dai contribuenti – ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI PEC), istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il contribuente, anche avvalendosi di un intermediario, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.
I dati e gli elementi sono resi disponibili alla Guardia di Finanza mediante condivisione tra le due unità organizzative del partner tecnologico Sogei Spa di supporto all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza, previa autorizzazione da parte delle strutture titolari dei dati dell’Agenzia delle entrate. I dati di fonte estera includono:
– la tipologia di reddito percepito;
– la denominazione del soggetto estero che ha corrisposto gli emolumenti;
– l’ammontare dei redditi esteri percepiti;
– lo Stato estero che ha trasmesso l’informazione.

Docenti e reiterazione illegittima dei contratti a termine: niente risarcimento in caso di stabilizzazione

Nel settore scolastico, l’immissione in ruolo costituisce una misura alternativa idonea a sanzionare e cancellare l’illecito comunitario realizzatosi mediante la illegittima reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti di lavoro a tempo determinato. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 24 novembre 2022, n. 34660.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza dei giudici del gravame che avevano accolto l’appello del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e respinto la domanda proposta dai docenti ricorsi in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente ad illegittimità dei contratti a termine stipulati con l’amministrazione.

La Corte distrettuale, nella specie, aveva posto a fondamento della decisione la circostanza che i docenti in questione risultavano assunti in ruolo già nel corso del giudizio di primo grado, a seguito di una serie di contratti a termine della durata superiore a tre anni; pertanto, la domanda di condanna del Ministero al risarcimento del danno non era fondata perché veniva in rilievo un rapporto ormai stabilizzato, mancando la prova di un danno diverso ed ulteriore, atteso che l’amministrazione non aveva impugnato la statuizione del giudice di primo grado in ordine al riconoscimento dell’anzianità pregressa.

I docenti hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, censurandola per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, in punto di risarcimento da abuso di contratti a termine.

Tale doglianza è stata ritenuta infondata dal Collegio, che ha richiamato sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel settore scolastico, l’immissione in ruolo rappresenta una delle misure alternative idonee a sanzionare e cancellare l’illecito comunitario, realizzatosi mediante la illegittima reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti di lavoro a tempo determinato su posti in organico di diritto.
I Giudici di legittimità non hanno mancato di rilevare, inoltre, che tale immissione in ruolo è stata riconosciuta quale misura idonea ed adeguata anche dalla Corte di Giustizia, giacchè l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito nella Direttiva 1999/70/CE, non impone agli Stati membri di prevedere un diritto al risarcimento del danno, in aggiunta alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.