IMU sulla prima casa: esente sempre il possessore con dimora abituale

In materia di IMU sulla prima casa, indipendentemente dal nucleo familiare, l’esenzione spetta sempre al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente (Corte Costituzionale – Sentenza13 ottobre 2022, n. 209).

Nella citata sentenza n. 209/2022, la Corte costituzionale, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, ha dichiarato illegittimo l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 là dove parlando di «nucleo familiare» finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione., precisando che nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile.
L’illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l’esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell’articolo 13, Dl 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’articolo 5-decies del Dl 146/2021).
Quest’ultima norma, ha precisato la Corte, è stata introdotta dal legislatore per reagire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità: la Cassazione è infatti giunta a negare ogni esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell’immobile.
La Consulta ha chiarito che questo orientamento è dipeso dal riferimento al nucleo familiare così come emerge dalla norma su cui la Corte si è autorimessa la questione di legittimità; ha poi precisato che in un contesto come quello attuale, caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale.
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione sulla prima casa, non ritenere sufficiente – per ciascun coniuge o persona legata da unione civile – la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un’evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto. I quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio.
La Corte ha dunque ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e però ha ritenuto opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire. Da questo punto di vista, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale mirano a responsabilizzare i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli, controlli che la legislazione vigente consente in termini senz’altro efficaci.

Bonus digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator: online la piattaforma

A partire dalle ore 12:00 del 12 ottobre 2022 sul sito di Invitalia, al link di seguito riportato, è possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.

https://www.invitalia.it/come-funzionano-gli-incentivi/area-riservata/elenco-incentivi (Ministero Turismo – avviso 12 ottobre 2022).

Sono ammessi alla presentazione della domanda anche i soggetti che hanno partecipato alla procedura espletata a seguito della pubblicazione dell’Avviso 18 febbraio 2022, prot. n. 2613.

Le domande di concessione del credito d’imposta devono essere compilate e presentate esclusivamente tramite la procedura on line. Sono nulle le domande non compilate e presentate tramite la procedura on line.

La compilazione e l’invio delle domande sono riservati al rappresentante legale del soggetto richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, ovvero avvalendosi di intermediari abilitati.

La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, a pena di nullità, dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Il richiedente deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.

I dati inseriti dal richiedente in fase di compilazione della domanda devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese.

La domanda di accesso al credito d’imposta può essere compilata e presentata con le seguenti modalità:
– accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;
– inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;
– generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
– caricamento del modulo di domanda di agevolazione debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del richiedente;
– invio della domanda;
– rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.

La domanda deve pervenire completa delle informazioni previste in ogni sua parte e nei relativi allegati.

Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale: istruzioni sulla domanda

L’Inps ha fornito indicazioni sull’indennità una tantum per l’anno 2022 prevista a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale (Circolare 13 ottobre 2022, n. 115).

I lavoratori interessati, al fine di ricevere l’indennità una tantum, devono presentare domanda all’INPS, entro la data del 30 novembre 2022, esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.
La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”.
Una volta presentata la domanda, è possibile visionare e scaricare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento laddove necessario.
Le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione delle domande dell’indennità sopra descritta sono le seguenti:
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Inoltre, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

ASD: revoca agevolazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 12 ottobre 2022 n. 29800 si è espressa sulla revoca delle agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro in presenza del carattere commerciale dell’attività esercitata (Corte di cassazione – Ordinanza 12 ottobre 2022, n. 29800).

L’esenzione d’imposta, prevista dall’art. 148, D.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative, dipende non dalla veste giuridica assunta dall’associazione, che costituisce un elemento formale, ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro.
E d’altronde le agevolazioni tributarie per gli enti associativi non commerciali, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, si applicano solo a condizione che esse si conformino concretamente alle clausole riguardanti la vita associativa, che siano inserite nell’atto costitutivo o nello statuto.

Non è determinante dunque il contenuto formale dello statuto o dell’atto costitutivo, che pur è d’obbligo quanto ai principi cui deve conformarsi l’attività, né la mera evidenza delle prescrizioni e regole organizzative (regolarità della tenuta dei libri contabili, regolarità delle iscrizioni dei soci, osservanza del principio di democraticità dell’ente), né la veste giuridica assunta.

Quello che invece rileva, ai fini del controllo e delle valutazioni, è l’esplicazione concreta di attività senza fini di lucro, nel perseguimento delle finalità associative.

Aspetti economici del rinnovato CIPL Edilizia Industria Benevento

Seguono alcuni aspetti economici del rinnovo del CIPL di Benevento per i lavoratori delle imprese edili e affini industria, siglato lo scorso settembre.

Il suddetto accordo di rinnovo con efficacia sino al 1 settembre 2024, prevede la seguente tabella paga dei lavoratori edili industria valide dal 1° marzo 2022 per la provincia di Benevento.

CATEGORIA

PAGA BASE

CONTINGENZA

ITS

E.D.R.

TOTALE ORARIO

Cassa Edile 18,50%

Cassa Edile 14,20%

Riposi annui 4,95%

4° liv. Operai S.specializzati 7,67 € 3,01 € 1,39 € 0,06 € 12,13 € 2,24 € 1,72 € 0,60 €
3° liv. Operai specializzati 7,12 € 3,00 € 1,29 € 0,06 € 11,47 € 2,12 € 1,63 € 0,57 €
2° liv. Operai qualificati 6,41 € 2,99 € 1,16 € 0,06 € 10,62 € 1,96 € 1,51 € 0,53 €
1° liv. Operai comuni 5,48 € 2,96 € 0,99 € 0,06 € 9,49 € 1,76 € 1,35 € 0,47 €

Indennità sostitutiva mensa giornaliera € 4,80 pari a € 0,60 per ogni ora di lavoro ordinario prestato.
Indennità di trasporto giornaliera € 3,20 pari a € 0,40 per ogni ora di lavoro ordinario prestato

CATEGORIA

PAGA BASE

CONTINGENZA

Premio di produzione

E.D.R.

Indennità di funzione (art. 76 CCNL)

Totale retribuzione mensile

QUADRO 7° Q liv. 1.894,71 € 533,82 € 346,15 € 10,33 € 140,00 € 2.925,01 €
IMPIEGATO 7° liv. 1.894,71 € 533,82 € 346,15 € 10,33 €   2.785,01 €
IMPIEGATO 6° liv. 1.705,23 € 529,63 € 316,82 € 10,33 €   2.562,01 €
IMPIEGATO 5° liv. 1.421,02 € 523,35 € 263,46 € 10,33 €   2.218,16 €
IMPIEGATO 4°liv. 1.326,31 € 521,25 € 239,81 € 10,33 €   2.097,70 €
IMPIEGATO 3° liv. 1.231,56 € 519,16 € 220,88 € 10,33 €   1.981,93 €
IMPIEGATO 2° liv. 1.108,41 € 516,43 € 199,20 € 10,33 €   1.834,37 €
IMPIEGATO 1° liv. 947,36 € 512,87 € 171,09 € 10,33 €   1.641,65 €

Indennità sostitutiva mensa € 103,80 mensili
Indennità di trasporto € 69,20 mensili

Formazione Professionale

Il contributo a carico delle Imprese per il funzionamento del Centro di Formazione e Sicurezza di Benevento, in ordine alla formazione, è fissato nella misura dello 0,85% da calcolarsi su paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza, applicando la nuova aliquota dal 1° ottobre 2022.
A tal fine, le parti concordano di sperimentare Patti Formativi finalizzati all’inserimento di nuovi occupati nel settore. Le imprese edili che assumeranno personale che ha partecipato a corsi di formazione professionali attestati e certificati dal C.F.S. di Benevento, avranno diritto, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di assunzione, e in costanza di rapporto di lavoro, alla riduzione del contributo previsto per il C.F.S. dello 0,15% esclusivamente per la posizione dei nuovi assunti.

Lavori speciali disagiati

Agli operai addetti ai lavori in galleria Gruppo B – spettano le seguenti indennità:
a. 46% di maggiorazione per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e/o di disagio;
b. 26% di maggiorazione per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al personale addetto al carico ed ai trasporti all’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione;
c. 18% di maggiorazione per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie;
d. 10% di maggiorazione al personale addetto ai piazzali laddove dovessero manifestarsi indifferibili esigenze produttive per l’effettivo e costante supporto alle lavorazioni che si svolgono in galleria.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco è prevista una ulteriore indennità pari al 20%.
Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle suddette condizioni.

Lavori in alta montagna

Per i lavori eseguiti ad un altitudine di 1.000 metri s.l.m. spetta una indennità pari al 18% che non va corrisposta ai lavoratori che risiedono nello stesso Comune dove si eseguono i lavori.

Anzianità professionale edile

L’Associazione Costruttori Edili e le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori della provincia di Benevento Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil preso atto dell’andamento del Fondo per la gestione dell’Anzianità Professionale Edile e della sua evoluzione, convengono che, il contributo a carico delle imprese, previsto per l’Anzianità Professionale Edile, viene stabilito nella misura del 2,53%, applicando la nuova aliquota regionale per la Campania, a decorrere dal 1 ottobre 2022.