Adempimento spontaneo: in arrivo la comunicazione dell’AdE

Per promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, per i quali l’imposta portata in detrazione nel quadro VF del modello di dichiarazione annuale risulta superiore all’importo indicato nelle fatture elettroniche di acquisto e all’Iva sulle importazioni, l’Agenzia delle entrate trasmette, agli indirizzi di posta elettronica certificata dei contribuenti interessati, una comunicazione contenente informazioni utili a porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso (Agenzia Entrate – provvedimento 07 luglio 2022 n. 268755).

Nella comunicazione, l’Agenzia delle Entrate fornisce le seguenti informazioni:

– codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

– numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;

– codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;

– modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;

– invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o delle bollette doganali in possesso dell’Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

La comunicazione, oltre ad essere trasmessa agli indirizzi PEC attivati dai contribuenti, è consultabile all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”, dove sono resi

disponibili i seguenti dati:

– numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per l’anno di riferimento;

– dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:

a) tipo fattura

b) tipo documento

c) numero fattura/documento

d) data di emissione

e) identificativo cliente/fornitore

f) imponibile/importo

g) aliquota IVA e imposta

h) natura operazione

i) esigibilità IVA

l) dati relativi al flusso di trasmissione.

A riguardo, il contribuente, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi mediante ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Nella dichiarazione redditi 2022 il credito d’imposta prima casa under 36

Forniti chiarimenti sul credito d’imposta prima casa under 36 presente nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2021 (Agenzia delle entrate – Circolare 07 luglio 2022, n. 24/E).

L’art. 64, commi da 6 a 10, del d.l. n. 73 del 2021 ha introdotto nuove agevolazioni volte a incentivare l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte delle persone più giovani (under 36). Le agevolazioni “prima casa under 36” si applicano ai contratti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022. L’art. 1, comma 151, della legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal d.l. n. 73 del 2021. La norma prevede i seguenti benefici:
– per le compravendite non soggette a IVA, esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (art. 64, comma 6);
– per le compravendite soggette a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto applicata con aliquota nella misura del 4 per cento (art. 64, comma 7);
– per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (art. 64, comma 8).
Possono beneficiare delle agevolazioni “prima casa under 36” coloro che:
– non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
– hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) il cui valore non supera euro 40.000 annui.
Il credito d’imposta maturato dal contribuente under 36 (pari all’Iva corrisposta) per l’acquisto della “prima casa” assoggettato ad Iva non è richiedibile a rimborso, ma può essere utilizzato:
– in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure
– in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato, oppure
– limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate, in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”.
Il credito d’imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto ovvero della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso).

Nuova PBNC nel CCNL Terziario Confimprese Italia

Con accordo del 23 giugno 2022 sono stati definiti i nuovi importi della Paga Base Nazionale Conglobata dei dipendenti del Terziario Confimprese Italia.

Sono stati rivalutati gli importi delle retribuzioni della Paga Base Nazionale Conglobata attraverso l’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC con tabacchi) con le modalità previste dal CCNL, in maniera tale che le retribuzioni sono già state rivalutate di un punto percentuale (+1%) a decorrere dal 1° luglio 2021.
La Paga Base Nazionale Conglobata, da luglio 2022, sarà rivalutata dell’uno/60 percento (+1,60%) quale incremento sulle retribuzioni da sommarsi alla rivalutazione già decorsa da luglio 2021. Per iperiodi antecedenti alla data del 1° luglio 2022 nulla sarà dovuto oltre ai seguenti incrementi.

Livelli

PBNC dal 1 luglio 2021

PBNC dal 1 luglio 2022

Quadri A 2.050,30 2.083,10
Quadri B 1.706,90 1.734,21
1 1.604,89 1.630,56
2 1.486,72 1.510,50
3 1.338,25 1.359,66
4 1.302,90 1.323,74
5 1.276,64 1.297,06
6 1.251,39 1.271,41

Terzo Settore Fesica Confsal: pubblicate le nuove retribuzioni

Terzo Settore Fesica Confsal: pubblicate le nuove retribuzioni

Sottoscritto, il rinnovo economico del CCNL per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore Fesica Confsal

A decorrere dal 1° luglio 2022, la tabella seguente deve intendersi parte integrante del CCNL per i dipendenti delle Associazioni ed altre Organizzazioni del Terzo Settore ed inserita nello stesso.

Le Parti concordano che tali importi sono da considerarsi definitivi e da utilizzare come base di riferimento per future operazioni dandosi atto che per periodi antecedenti alla data del 1° luglio 2022 nulla sarà dovuto oltre agli incrementi richiamati.

Paga Base Nazionale Conglobata

Livelli

Retribuzione dal 1 luglio 2021

Retribuzione dal 1 luglio 2022

Dirigenti € 2.572,16 € 2.603,03
Quadri € 2.057,67 € 2.082,36
Livello 1 € 1.749,11 € 1.770,10
Livello II € 1.646,19 € 1.665,95
Livello III € 1.542,87 € 1.561,39
Livello IV € 1.440,46 € 1.457,74
Livello V € 1.337,54 € 1.353,59
Livello VI € 1.234,62 € 1.249,43

DDL semplificazioni e agevolazioni per lavoratori sportivi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo Schema di Decreto Legislativo “correttivo” al lavoro sportivo contenente misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali), per le prestazioni professionali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Comunicato 07 luglio 2022).

Al fine di rendere l’impatto della riforma del 2021 più sostenibile per associazioni e società dilettantistiche, è stato approvato lo schema di D.Lgs. che introduce misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali) per il lavoro sportivo.
In sintesi sono previste le seguenti novità:
– possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche anche le cooperative e gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercenti come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
– ampliata la facoltà di auto-destinazione degli utili per società e associazioni dilettantistiche;
– si amplia la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive;
– precisati, nell’area del dilettantismo, i presupposti per l’instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
– digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
– definita la figura del volontario sportivo;
– consentita la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni;
– agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, nell’area del dilettantismo;
– anticipata l’abolizione del vincolo sportivo, nell’area del dilettantismo.