Accordo Dipendenti RAI: Osservatorio sul Lavoro Agile

 

Il giorno 30 giugno 2022, la RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL COMUNICAZIONI, SNATER e LIBERSIND-CONFSAL si sono incontrate per valutare gli ambiti di applicazione dell’Istituto del Lavoro Agile previsto dall’accordo di rinnovo contrattuale del 9 marzo 2022

Le Parti sociali firmatarie della contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti della Rai, con riferimento al tema dell’estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo sul lavoro agile del 9 marzo 2022, hanno convenuto:

1) integrare l’elenco dei profili professionali contenuti nel punto “A1) Premessa: finalità ed accordo individuale” del citato accordo, aggiungendo “Tecnico, Specialista Web e Geometrd”, ai quali verrà estesa la disciplina del lavoro agile contenuta nell’accordo, a decorrere dall’11 luglio 2022;

2) inserire, alla fine del periodo in questione, il seguente elenco di ambiti/profili professionali ai quali verrà estesa la disciplina del lavoro agile contenuta nell’accordo, a decorrere dall’11 luglio 2022:

“Direzione Comunicazione
– Videografici Area Creativa

Direzione Rai Play e Digital
– Grafici-Operatori Animatori e Videografici

Direzione Tecnologie:
– Esercizio Reti e Sistemi (ex GASIP)

Direzione Radio:
– Tecnici della produzione, Quadri B, Tecnici (categoria y) inquadrati nell’area Ingegneria Esercizio e Manutenzione ad esclusione dei settori Booking, Sala Controllo e Manutenzione impianti;
– Tecnici del Servizio di Prevenzione e Protezione nell’ambito dell’area Risorse Radio;
– Grafici-Operatori Animatori.

Direzione Produzione TV
– Risorse impegnate in attività amministrative e/o di organizzazione del lavoro.

Si precisa che, in un’ottica di massima equità nell’applicazione delle pattuizioni in materia:

– nell’ambito dei singoli settori verrà consentita l’adesione al lavoro agile non solo alle risorse inquadrate nei profili espressamente contemplati dalla attuale disciplina ma anche alle risorse che, seppur inquadrate in profili non considerati, svolgano le medesime mansioni delle prime;

– sarà inoltre possibile consentire l’adesione al lavoro agile anche alle risorse che, seppure al momento non rientrino nei profili espressamente contemplati dalla attuale disciplina, siano state avviate dall’Azienda verso il percorso di cambio qualifica attraverso accertamento di idoneità alle mansioni, ai fini dell’inquadramento in uno dei predetti profili”.

Infine, con riferimento ai profili della produzione che allo stato non risultano compatibili con la modalità agile e che non rientrano quindi nelle casistiche individuate nel presente accordo, le Parti convengono di avviare una fase di studio e confronto con l’obiettivo di concludere entro il 30 settembre – per individuare, laddove valutato possibile, modalità applicative del lavoro agile o, in alternativa, diverse misure connesse con la finalità di conciliazione vita- lavoro.

Pubblicato in G.U. il DM che riduce le imposte sui carburanti

Riduzioni, per il periodo 9 luglio – 2 agosto 2022, delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti( MEF – DM 24 giugno 2022)

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, recante riduzioni, per il periodo 9 luglio – 2 agosto 2022, delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti è stato firmato il 24 giugno 2022.
In particolare, il decreto in oggetto, prevede la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui GPL impiegati come carburanti; lo stesso DM prevede altresì l’esenzione dall’accisa e la riduzione al 5% dell’aliquota IVA per il gas naturale usato per autotrazione.

Imposta di successione e Trust: chiarimenti dal Fisco

Le partecipazioni bloccate nel trust dal disponente e non cadute in successione alla morte di quest’ultimo e ancora parte del patrimonio segregato nel trust, di cui è titolare il trustee con vincolo di destinazione, non devono essere calcolate ai fini dell’attivo ereditario del defunto e dell’imposta di successione (Agenzia Entrate – risposta 04 luglio 2022 n. 359).

L’art. 2, co. 47, D.L. n. 262/2066 ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e donazioni prevedendone l’applicazione “sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.
Nel caso di specie, il disponente è deceduto e si è aperta la successione in favore dei figli che ancora non hanno provveduto all’accettazione formale dell’eredità.
Al riguardo, assume rilievo la circostanza che al momento del decesso del disponente, la quota di partecipazione nella società non faceva parte del patrimonio dello stesso in quanto segregata nel Trust e non è civilisticamente caduta in successione.
Pertanto, nel presupposto che, sotto il profilo civilistico, le partecipazioni in questione non siano cadute in successione, ma facciano tuttora parte del patrimonio segregato nel Trust e che il Trustee risulti il titolare della predetta quota di partecipazione di socio accomandante nella Società, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall’Atto istitutivo del Trust medesimo, ai fini della presentazione della dichiarazione di successione e della determinazione della relativa imposta, la predetta quota non debba essere ricompresa nell’attivo ereditario del de cuius.
Nel caso di specie, la circostanza che il Trust “non può essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale”, rileva ai soli fini dell’imputazione dei redditi, comportando che i redditi formalmente prodotti dal Trust saranno assoggettati a tassazione in capo al Disponente.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni all’istituto del trust, occorre far riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, con cui il legislatore, nel ripristinare l’imposta sulle successioni e donazioni, ne ha previsto l’applicazione anche agli “atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e la costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346”.

Nuova procedura del Fondo Est per il censimento delle utenze

Dal 4 luglio 2022, alle aziende, ai consulenti e ai centri servizi, che accedono alla piattaforma informatica utilizzata dal Fondo Est, è richiesto di accreditarsi nominalmente

Il Fondo Est chiarisce che, dal 4 luglio 2022, chi accede all’area riservata ad Aziende e Consulenti e Centri Servizi, dovrà necessariamente inserire le informazioni anagrafiche richieste, includendo il proprio ruolo riguardo la gestione online del Fondo. Senza il completamento della scheda non sarà possibile operare nell’area riservata.
Nello specifico, i ruoli previsti sono i seguenti:
– Amministratore di società di consulenza: è il professionista responsabile di una società di consulenza, studio professionale o centro servizi incaricato dalle aziende clienti, a svolgere operazioni per proprio conto sulla piattaforma di Fondo Est;
– Delegato di società di consulenza: è la persona, impiegato o collaboratore, incaricato formalmente dalla società di consulenza o centro servizi, ad operare sulla piattaforma di Fondo Est per conto delle aziende iscritte;
– Referente azienda: è la persona, impiegato o collaboratore dell’azienda, delegata dalla stessa ad operare sulla piattaforma di Fondo Est.
Per i centri servizi e gli studi associati con diversi collaboratori che operano sulla piattaforma del Fondo, verrà richiesto per ogni registrazione dei ruoli di creare un PIN, che servirà ad ogni figura ad accedere per proprio conto sulla piattaforma e che dovrà essere inserito ogni volta che si vorrà operare sul profilo della società di consulenza stessa.

Al momento dell’inserimento dei dati anagrafici richiesti per ogni ruolo, consigliamo a ciascun delegato di utilizzare il proprio computer. Nel caso in cui non fosse possibile sarà necessario cancellare la cronologia del browser oppure aprire una nuova scheda del browser stesso in modalità “incognito

Fisco: invio info dalle banche per i pagamenti con pos

Definiti i termini, le modalità e le informazioni da trasmettere relativi ai dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione e dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti (Agenzia delle entrate – Provvedimento 30 giugno 2022, n. 253155).

L’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020), come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto l’obbligo, per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi dei predetti strumenti di pagamento elettronico nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.
Ai sensi dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione, sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:
– il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente convenzionato e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento;
– il codice ABI ovvero il codice fiscale del prestatore di servizi di pagamento obbligato alla trasmissione;
– il codice identificativo univoco, assegnato da PagoPA, del soggetto che trasmette le informazioni;
– l’identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
– la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
– la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento;
– la data contabile delle operazioni;
– l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
– il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.
L’Agenzia delle entrate si avvale di PagoPA per l’acquisizione dei dati di cui sopra da parte di tutti i soggetti obbligati.
I prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA, direttamente o attraverso BANCOMAT S.p.A. in relazione ai pagamenti effettuati presso gli esercenti con carte a valere sui circuiti PagoBANCOMAT® e BANCOMAT Pay®, le informazioni. La trasmissione è effettuata entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità telematiche definite con apposita convenzione sottoscritta con PagoPA.
PagoPA rende disponibile all’Agenzia delle entrate le informazioni ricevute dai prestatori di servizi di pagamento entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dei dati, secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche definite con apposito accordo tra i due enti.
La prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, è effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5 settembre 2022.
Entro il 31 ottobre 2022, i prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022.