Il DL per l’attuazione del PNRR diventa legge

Votata la fiducia per il decreto per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (CAMERA DEI DEPUTATI – Comunicato 28 giugno 2022)

La Camera con 419 voti favorevoli e 55 voti contrari ha votato la questione di fiducia posta dal…

Cooperative Metalmeccaniche: adeguamento della quota relativa all’IPCA

E stato sottoascritto l’accordo per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, in vigore dal 1° giugno 2022, relativa alla dinamica dell’Ipca al netto degli energetici importati.

Le parti hanno calcolato la quota relativa all’IPCA consuntivata 2021  (ricompresa nella 2° tranche, giugno 2022,  degli incrementi retributivi complessivi

Livelli

Quota relativa all’IPCA consuntivata 2021

(ricompresa nella 2° tranche, giugno 2022,

degli incrementi retributivi complessivi)

D1 11,91
D2 13,21
C1 13,49
C2 13,78
C3 14,76
B1 15,82
B2 16,97
D3 18,45
A1 20,34

Sulla base dei valori all’IPCA, inoltre, sono stati definiti i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.

Misura dell’indennità

Dal 1° giugno 2022

Trasferta intera 44,47
Quota per il pasto meridiano o serale 11,97
Quota per il pernottamento 20,53

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2022:

b) COMPENSO GIORNALIERO

c) COMPENSO SETTIMANALE

LIVELLO 16 ORE (GIORNO LAVORATO} 24 ORE (GIORNOLIBERO) 24 ORE FESTIVE 6 GIORNI 6 GIORNI CON FESTIVO 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO UBERO
D1-D2-C1 4,99 7,51 8,11 32,46 33,06 35,58
C2-C3 5,95 9,33 10,01 39,08 39,76 43,14
SUPERIORE AL B 1 6,83 11,24 11,83 45,39 45,98 50,39

CFP attività chiuse: pronto l’importo del contributo

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 27 giugno 2022 n. 244635, ha determinato i contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi dell’art. 1, co. 1, D.L. n. 4/2022, conv. con modif. in L. n. 25/2022.

Il DL Sostegni-ter (art. 1, co. 1, D.L. n. 4/2022, conv. con modif. dalla L. n. 25/2022) ha rifinanziato per il 2022 il suddetto Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate.

A riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 18 maggio 2022, n. 171638, ha fornito le istruzioni per accedere ai contributi a fondo perduto per l’anno 2022 per i titolari di discoteche e sale da ballo rimaste chiuse nel rispetto delle norme anti-contagio.
In particolare, possono beneficiare dei contributi a fondo perduto, i soggetti con partita Iva attivata prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2022 (27 gennaio 2022) che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice Ateco 2007 “93.29.10”) ed erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19, previste dall’art. 6, co. 2, D.L. n. 221/2021.
Per accedere ai contributi, la domanda va inviata, anche da un intermediario delegato, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito.
La trasmissione può essere effettuata a partire dal 6 giugno e fino al 20 giugno 2022.
L’Agenzia delle Entrate comunicherà nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, l’importo del contributo riconosciuto, che verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell’istanza.
In base alle istanze presentate ai sensi del cit. provvedimento n. 171638 del 18 maggio 2022, il contributo a fondo perduto è pari a 22.002 euro per ciascun beneficiario.

Fisco: erogazione compensi e ritenuta di acconto

Tra le attività elencate dall’articolo 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non rientrano i compensi che saranno erogati dalla Società istante al Punto convenzionato sul servizio reso per la raccolta e trasmissione delle adesioni dei clienti alle promozioni telefoniche; pertanto, su tali compensi non si applica la ritenuta d’acconto (Agenzia delle entrate – Risposta 27 giugno 2022, n. 346).

La Società istante sta valutando la possibilità di attivare, presso i tabaccai propri partner, componenti la rete tramite cui opera (“Punti convenzionati”), dei servizi a favore di due operatori (“Operatore 1” e “Operatore 2” e, insieme “Operatori”).
In particolare, attraverso la rete dei Punti convenzionati, la Società istante si impegnerebbe: – nei confronti dell’Operatore 1 ad acquisire dal Cliente finale dello stesso l'”adesione” al servizio di “Operatore 1″ con consegna del relativo dispositivo; – nei confronti dell’Operatore 2, ad acquisire dal Cliente finale dello stesso l'”adesione” al servizio di telefonia mobile con consegna della SIM.
L’Istante dichiara che gli Operatori svolgerebbero direttamente le attività di definizione dell’offerta, di marketing, di promozione del servizio nonché di sviluppo della applicazione (APP) utilizzata per il processo di attivazione della clientela e, attraverso il quale viene scelto il Punto convenzionato appartenente alla rete attraverso cui opera l’Istante. Inoltre, l’Istante si occuperà di gestire l’infrastruttura tecnologica per la prestazione del servizio, in particolare, collegando i propri terminali situati presso i vari Punti Convenzionati con quelli degli Operatori.
A tal fine, definirà e svilupperà, l’interfacciamento con i sistemi degli Operatori per la gestione transnazionale del servizio ed inoltre fornirà la manutenzione della piattaforma informatica presente verso i vari Punti convenzionati.
Le eventuali attività di incasso e di pagamento saranno invece affidate ad una società del gruppo di cui è parte anche l’Istante.
Il Cliente finale, informato da ciascun Operatore, avrà la possibilità di aderire al regolamento di offerta presso i vari Punti convenzionati, ricercherà sulla APP o sul web il Punto convenzionato di proprio interesse e ad esso richiederà di trasmettere l’atto di adesione e la consegna dell’eventuale dotazione (dispositivo o SIM).
Il Punto convenzionato sarà chiamato a svolgere le seguenti attività:
– attraverso l’interfaccia di servizio, provvederà a raccogliere i dati del Cliente e ad acquisire il relativo documento di identità;
– nel caso dell’Operatore 2 provvederà ad associare la SIM alla anagrafica del Cliente;
– acquisire l’IBAN del Cliente per l’addebito del servizio;
– stampare lo scontrino con i dati identificativi del Cliente e acquisire la sua firma;
– consegnare la SIM o il dispositivo al Cliente.
Al Punto convenzionato saranno invece precluse le seguenti attività:
– sollecitazione e promozione del servizio;
– ogni tipo di trattativa con i clienti degli Operatori;
– qualunque attività promozionale verso i clienti degli Operatori;
– l’assunzione, in generale, di qualsiasi iniziativa autonoma in merito al business degli Operatori.

A fronte dei predetti servizi, la Società istante corrisponderà al Punto convenzionato un compenso e, pertanto, chiede se sulle somme corrisposte debba applicare la ritenuta di acconto ai sensi dell’articolo 25bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

L’articolo 25-bis, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Irpeg dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.».
Al riguardo, con la circolare del Ministero delle Finanze 10 giugno 1983, n. 24, è stato precisato che l’elencazione dei rapporti contenuta nella norma è da considerarsi tassativa e che restano, quindi, assoggettate alla ritenuta solo le provvigioni comunque denominate percepite dai commissionari, dagli agenti, dai mediatori, dai rappresentanti di commercio e dai procacciatori d’affari per le attività da questi poste in essere (cfr. anche risoluzione 18 novembre 2003, n. 209/E).
Nel caso di specie, l’Istante ha esibito, tramite presentazione di documentazione spontanea, la bozza di Accordo (denominato “Contratto per l’abilitazione ai servizi … “) da stipulare con l’Operatore 2, mentre non ha esibito quello relativo all’Operatore 1, in quanto ha deciso di rinviare ad un momento successivo la discussione della possibile collaborazione commerciale.
Dall’analisi del predetto schema di contratto concernente il rapporto con l’Operatore 2 emerge che oggetto del contratto è «il servizio di consegna di carte SIM », «il riconoscimento dei Clienti e l’acquisizione di copia dei relativi documenti indentificativi (…), nonché la finalizzazione delle attività operative propedeutiche all’attivazione» della SIM. Alla Società istante viene riconosciuto un compenso per lo svolgimento dell’attività costituito da un corrispettivo unitario fisso per ciascuna SIM consegnata, presso il Punto convenzionato, al quale la Società corrisponderà una parte di tale compenso a fronte dell’attività che questi ultimi svolta.
L’allegato 2 alla bozza di contratto descrive in maniera esaustiva l’attività che il Punto convenzionato svolgerà per l’esecuzione del servizio.
Nello specifico, il Cliente che si reca presso il Punto convenzionato manifesta la propria disponibilità a sottoscrivere l’offerta dell’Operatore 2, fornendo i propri dati anagrafici, il codice fiscale, indirizzo email, numero di contatto e l’originale del documento di riconoscimento.

Successivamente all’adesione, il Cliente effettua il pagamento attraverso uno dei metodi disponibili presso il Punto convenzionato e riceve la SIM con il proprio pack e la ricevuta di pagamento.
Dal predetto schema contrattuale non sembrano emergere gli elementi tipici caratterizzanti le attività elencate dall’articolo 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e, pertanto, sui compensi che saranno erogati dalla Società istante al Punto convenzionato non si applica la ritenuta d’acconto.

 

Sfruttamento del lavoro: la sentenza della Cassazione sul perfezionamento del reato

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si perfeziona attraverso modalità alternative che riguardano non solo l’assunzione, ma anche l’utilizzazione o l’impiego di manodopera. Ai fini dell’ individuazione del momento perfezionativo, dunque, non può aversi riguardo al solo dato dell’insorgenza del rapporto di lavoro (Corte di Cassazione, Sentenza 24 giugno 2022, n. 24388).

La vicenda

Il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto con cui il G.I.P. aveva disposto un sequestro preventivo a carico del legale rappresentante e dell’amministratore di fatto di una S.n.c., gravemente indiziati del reato di sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione la legale rappresentante, datrice di lavoro delle dipendenti in danno delle quali era ipotizzato il reato di sfruttamento.
Quest’ultima, in particolare, lamentava che la fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 603-bis cod. pen. non potesse applicarsi al caso di specie, trattandosi di rapporti di lavoro iniziati in epoca antecedente alla riforma del 2016, con la quale è stata estesa anche al datore di lavoro la responsabilità per il reclutamento illecito.

La predetta fattispecie, ad avviso della datrice, si era perfezionata con l’assunzione del lavoratore, assunzione avvenuta, prima dell’ introduzione della norma incriminatrice.

La Cassazione sul punto

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, evidenziando che la norma richiamata prevede che il reato di sfruttamento del lavoro si perfezioni attraverso modalità alternative che riguardano non solo l’assunzione, ma anche l’utilizzazione o l’impiego di manodopera. Ai fini della individuazione del momento perfezionativo del reato, non si può, di conseguenza, avere riguardo al solo dato dell’insorgenza del rapporto di lavoro.
La lesione del bene giuridico tutelato dalla norma permane, difatti, finchè perdura la condizione di sfruttamento e approfittamento; da tanto consegue che, a decorrere dall’entrata in vigore della riforma del 2016, il datore di lavoro che assuma, impieghi o utilizzi manodopera nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla stessa norma, è responsabile del reato di sfruttamento di manodopera.

Con specifico riguardo al requisito dell’approfittamento dello stato di bisogno, infine, la Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui, ai fini dell’integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.
Tale condizione è risultata ricorrere nel caso in questione, essendo stato provato come le lavoratrici si siano viste costrette ad accettare le condizioni imposte per la necessità di mantenere un’occupazione, non esistendo, nel contesto in cui è maturata la vicenda, possibili reali alternative di lavoro.