ISA: in arrivo le anomalie pubblicate nel cassetto fiscale del contribuente

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 23 giugno 2022, n. 237932, ha individuato le irregolarità nei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il triennio 2018-2019-2020 che saranno pubblicate nel cassetto fiscale dei contribuenti interessati.

Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, che favoriscano un costante dialogo finalizzato a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, nonché a regolarizzare eventuali violazioni, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i seguenti elementi ed informazioni:

– comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore o degli ISA, in allegato a REDDITI, rilevate dall’Agenzia delle entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;

– risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle precedenti comunicazioni.

I contribuenti possono accedere agli elementi e alle informazioni, consultando il “Cassetto fiscale” mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni possono accedere agli elementi e alle informazioni consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.

Le comunicazioni sono anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi in cui possono essere rilasciate, con le credenziali Entratel/Fisconline) l’utente visualizza un avviso personalizzato e, se ha registrato i propri contatti, riceve tramite posta elettronica e/o SMS (Short Message Service), un messaggio con cui è data comunicazione che la sezione degli ISA del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni.

I contribuenti, in relazione alle comunicazioni possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale.

I contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Scuole Private Laiche – Aninsei: Accordo 13/6/2022

 

Il giorno 13 giugno 2022, si è riunita la Commissione Paritetica Nazionale, composta da ANINSEI e CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA RUA, SNALS-CONFSAL per la sottoscrizione dell’accordo in materia di contratti determinati relativi a docenti non abilitati

Le Parti dopo ampia e approfondita discussione, hanno concordato il testo definitivo della regolamentazione dei contratti a tempo determinato in deroga DLgs 81/2015, che quale allegato n. 8 fa parte integrante del CCNL 2021-2023.

Pertanto, hanno disposto che il rapporto a tempo determinato del personale docente non abilitato, comprensivo delle proroghe e/o dei rinnovi del contratto originario, potrà avere una durata massima di ottantaquattro mesi finalizzati all’espletamento e al superamento delle procedure abilitanti. Tali contratti a tempo determinato sono stipulati in funzione delle reali esigenze delle singole scuole.
Tali contratti sono stipulati per dare temporanea soluzione al problema del mantenimento dei livelli occupazionali del personale docente non abilitato.
Superati i primi trentasei mesi, ogni successivo contratto a tempo determinato stipulato in deroga si trasforma in contratto a tempo indeterminato al momento dell’effettivo completamento e superamento del percorso di abilitazione.

Infine, le Parti hanno corretto un refuso: all’art. 1 Parte II del CCNL 2021-2023, Sfera di applicazione del CCNL, per errore di trascrizione era stato omesso “Università private” nell’elenco delle attività svolte dalle imprese educative, formative o scolastiche destinatarie del CCNL. Si è così convenuto di reintegrare quanto omesso nel testo definitivo in via di stampa inserendo le parole “Università private” al termine dell’elenco dopo le parole “Scuole speciali per minori”.

Misure di sicurezza nelle Agenzie di Riscossione

 

Siglato il nuovo Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza nell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con validità fino al 30 settembre 2022.

Con il suddetto protocollo è prevista la presenza dei dipendenti nelle sedi e sportelli dell’Ente sarà programmata nel rispetto delle norme vigenti sul distanziamento sociale, fermo restando l’obbligo di indossare mascherine di tipo chirurgico e con le limitazioni di capienza massima consentita, attualmente un metro, indicate nelle planimetrie sviluppate dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente in accordo con le Direzioni Regionali.
Fino al 31 luglio 2022 i lavoratori affetti dalle patologie individuate dal Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022, che hanno già prodotto la consegna della certificazione rilasciata dal medico di medicina generale che attesti la sussistenza delle condizioni, potranno continuare a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
Sempre fino al 31 luglio 2022, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, sarà consentita anche ai lavoratori disabili destinatari diretti della situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992.
Restano limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno delle sedi che devono comunque avvenire indossando mascherine di tipo chirurgico fornite dall’Ente.
Il personale dell’Ente per le attività svolte in esterno o presso i locali di soggetti terzi deve rispettare le norme comportamentali di carattere generale vigenti sul territorio nazionale e quelle specifiche, tempo per tempo vigenti, dei diversi territori.
Al personale addetto alle attività in esterno, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanziamento, saranno forniti i seguenti dispositivi, come misura di prevenzione e protezione che si aggiungono al costante rispetto della distanza minima di sicurezza:
– visiera protettiva;
– mascherina filtrante del tipo FFP2;
– guanti monouso;
– flacone con gel disinfettante.
Le riunioni devono avvenire preferibilmente con forme di collegamento da remoto e, se sono necessarie riunioni in presenza, le stesse possono avvenire solo se è possibile garantire un adeguato distanziamento.

ZFU Centro Italia: istituzione e ridenominazione dei codici tributo

Istituito il codici tributo Z165 e ridenominato il codice tributo Z164 per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni previste dall’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 24 giugno 2022, n. 32/E).

L’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha modificato le disposizioni relative alle agevolazioni a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, l’articolo 57, comma 6, è intervenuto per disporre la proroga per gli anni 2021 e 2022 del periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse ai beneficiari dei precedenti bandi e per estendere le agevolazioni alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2021.
Per consentire l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
– “Z165” – denominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2022) – art. 57, comma 6, del decreto-legge 104/2020”.
Con risoluzione n. 47/E del 13 luglio 2021 è stato istituito il codice tributo “Z164”, per consentire l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione prevista dal citato articolo 57, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020, a valere sullo stanziamento per l’annualità 2021.
Tanto premesso, il codice tributo “Z164” è ridenominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2021) – art. 57, comma 6, del decreto-legge 104/2020”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

Industria tessile: determinata la percentuale del credito d’imposta

Determinata la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 23 giugno 2022, n. 236366)

Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, l’ammontare del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.