Firmato il nuovo CCNL Animazione – Conflavoro

Sottoscritto, il CCNL Aziende di Animazione e Intrattenimento firmato da Conflavoro

 

Il CCNL è in vigore dall’1/6/2022 al 31/5/2025

SEZIONE ANIMATORI

Livelli

Minimi Retributivi

Minimi retributivi 01/11/2022

Minimi retributivi 01/11/2024

Minimi retributivi 01/11/2024

I € 2.440,00 € 2.464,40 € 2.501,36 € 2.538,88
I1 € 1.765,00 € 1.782,65 € 1.809,39 € 1.836,53
I2 € 1.520,00 € 1.535,20 € 1.558,23 € 1.581,60
I3 € 1.335,00 € 1.348,35 € 1.368,57 € 1.389,10
I4 € 1.160,00 € 1.171,60 € 1.189,17 € 1.207,01

L’importo del pacchetto ospitalità è ricompreso nella Paga Base.

 

SEZIONE AMMINISTRATIVI

Livelli

Minimi Retributivi

Minimi Retributivi 01/11/2022

Minimi Retributivi 01/11/2023

Minimi Retributivi 01/11/2024

Quadri* € 2.790,50 (*) € 2.818,45 (*) € 2.860,75 (*) € 2.903,70 (*)
A1 € 2.331,80 € 2.355,15 € 2.390,50 € 2.426,40
A2 € 1.874,20 € 1.892,95 € 1.921,40 € 1.950,25
A3 € 1.685,40 € 1.702,30 € 1.727,85 € 1.753,80
A4 € 1.470,00 € 1.484,75 € 1.507,05 € 1.529,70
A5 € 1.255,00 € 1.267,60 € 1.286,65 € 1.306,00

* In aggiunta indennità di quadro pari ad € 75,00 assorbibile fino a concorrenza dei trattamenti economici individuali aziendali

Contratto di reinserimento
a tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda con l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma. Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate:

prima meta` del periodo: 85%;

seconda meta` del periodo: 90%.

Assistenza Sanità integrativa
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25,00 lordi.

INPS: indicazioni sulle novità strutturali del flusso Uniemens

L’Inps rende note le novità strutturali apportate al flusso Uniemens riguardanti le denunce, con periodi di competenza a partire da giugno 2022, nell’ambito della Gestione privata e del Pagamento diretto CIG e Fondi di solidarietà.

Il primo ambito di intervento riguarda sia i flussi Uniemens “standard” della Gestione privata sia il flusso Uniemens-CIG (UNI41), utilizzato per esporre in Uniemens le informazioni afferenti al Pagamento diretto CIG e Fondi di solidarietà, e si pone l’obiettivo di aumentare la capacità descrittiva della struttura <InfoAggCausaliContrib> riguardante l’esposizione di conguagli e di restituzioni a livello di denuncia individuale (Messaggio 2519/2022)..
Il secondo ambito di intervento riguarda esclusivamente il flusso Uniemens-CIG (UNI41). In tale contesto vengono adeguate le modalità di esposizione dei conguagli degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF), allineandole a quelle in essere per i datori di lavoro privati con dipendenti. Inoltre, le nuove modalità si prestano a essere utilizzate, in futuro, per esporre ulteriori tipologie di prestazioni nell’ambito delle integrazioni salariali a pagamento diretto.
La struttura Uniemens <InfoAggCausaliContrib>, presente nella sezione <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, viene aggiornata nel seguente modo:
a. si introduce l’elemento <BaseRif>, di tipo Importo intero (stesso formato di <Imponibile> di <DatiRetributivi>).
Le regole di esposizione del nuovo elemento nell’ambito delle denunce della Gestione privata saranno descritte, di volta in volta, nei messaggi e nelle circolari di riferimento del <CodiceCausale> interessato e per i periodi di competenza compatibili con i suoi periodi di validità.
L’opportunità di introdurre l’elemento <BaseRif> discende dall’esigenza, in alcuni contesti, di evidenziare la dipendenza del valore esposto in <ImportoRif> da una determinata base imponibile, da rendere nota all’Istituto. Il nuovo elemento potrà essere anche utilizzato in maniera esclusiva, indipendentemente da <ImportoRif>, in associazione a un determinato <CodiceCausale>;
b. si introduce l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” di <IdentMotivoUtilizzoCausale>, in grado di decodificare la tipologia di informazione presente in tale campo. L’insieme dei valori ammessi per “TipoIdentMotivoUtilizzo” sarà codificato nell’Allegato tecnico Uniemens. Le regole di esposizione e di utilizzo del nuovo attributo saranno specificate, di volta in volta, nei messaggi e nelle circolari di riferimento del <CodiceCausale> interessato, con l’indicazione dei valori ammessi.
Le denunce Uniemens-CIG (UNI41) con periodo di competenza da giugno 2022 dovranno esporre le informazioni sugli Assegni per il Nucleo Familiare nella struttura <InfoAggCausaliContrib>, già utilizzata nell’ambito delle denunce Uniemens “standard”, in sostituzione dell’elemento <ImpANF> della sezione <PagDiretto>.
Al fine di consentire l’indicazione del ticket di riferimento e permettere l’esposizione del codice fiscale del richiedente, sarà utilizzato il nuovo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” della struttura Uniemens <InfoAggCausaliContrib>, che permetterà di indicare entrambe le informazioni (ticket e codice fiscale del richiedente) in due elementi distinti <IdentMotivoUtilizzoCausale> e “tipizzati” mediante un apposito valore di “TipoIdentMotivoUtilizzo”.
Il codice da utilizzare in “TipoIdentMotivoUtilizzo” in corrispondenza del ticket esposto in <IdentMotivoUtilizzoCausale> è “TICKET_CIG_FONDI”, mentre il codice da utilizzare in corrispondenza del codice fiscale del richiedente l’ANF è “CF_PERS_FIS”.
I codici da utilizzare in <CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib> per esporre i conguagli degli ANF e le relative restituzioni sono gli stessi utilizzati per la Gestione privata, e sono riportati di seguito:
– 0035 – ANF assegni correnti;
– L035 – Recupero maggiorazioni ANF arretrati (cfr. la circolare n. 92/2021);
– L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
– F110 – Restituz. Assegni nucleo famil. Indebiti;
– F111 – Restituzione ANF Maggiorazioni Indebite.

CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO: conciliazioni telematiche

 

CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO: conciliazioni telematiche

Firmato il 9 giugno 2022, tra CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, l’accordo sulle modalià di svolgimento delle conciliazioni telematiche

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Confcommercio per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi prevede, all’art. 39, la comparizione spontanea ai fini della conciliazione della controversia.

Posto che già in data 30 aprile 2020, le Parti hanno sottoscritto un verbale di intesa prevedendo lo svolgimento della comparizione spontanea attraverso modalità da remoto/telematiche, per ragioni connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in data 9 giugno 2022, le Parti, congiuntamente, hanno disposto che, in conformità alle previsioni vigenti, quanto previsto dall’art. 39 (Procedure), co. 9, del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in particolare in riferimento alla “comparizione spontanea”, ai fini della conciliazione della controversia, gli incontri possano essere svolti, con il consenso di tutte le Parti, anche in modalità da remoto/telematica, rimanendo confermata la validità ed efficacia ai sensi degli artt. 2113, co. 4 c.c., 410 e 411 c.p.c.

Assegno unico e universale per percettori Rdc: arretrati con decorrenza dal mese di marzo

L’Inps procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU” (messaggio del 22 giugno 2022, n. 2537).

Con riguardo alle modalità di percezione dell’AU per i nuclei beneficiari di Rdc, il riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU avviene mediante la presentazione del modello “Rdc – Com/AU” nei casi in cui, per le caratteristiche e la composizione dei nuclei familiari come risultanti dall’ISEE, le informazioni indispensabili al riconoscimento della predetta integrazione Rdc/AU o delle relative maggiorazioni non sono in possesso dell’Istituto, né sono desumibili dalle banche dati a disposizione.
Il citato modello, in particolare, produce i suoi effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.

A tale riguardo, l’INPS ha precisato, però, col messaggio in oggetto, che la funzione del modello “Rdc – Com/AU” è esclusivamente l’acquisizione delle informazioni utili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU e non quello di domanda di accesso al trattamento, essendo il diritto all’integrazione Rdc/AU già costituito in ragione del presupposto normativo della percezione del Rdc da parte del nucleo familiare che soddisfi i requisiti d’accesso all’AU.
Pertanto l’Istituto, sul presupposto dell’esistenza di una domanda di Rdc in pagamento nella medesima mensilità di marzo, procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, ivi incluse le relative maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU”.

Start-up innovativa e contratto di associazione in partecipazione

La normativa relativa alle start-up innovative preclude la distribuzione di utili anche nell’ipotesi di ricorso a contratti di associazione in partecipazione (Agenzia delle entrate – Risposta 21 giugno 2022, n. 334).

Nel caso di specie, la società S.R.L., iscritta nel registro delle imprese come “start-up innovativa”, ha per oggetto la progettazione, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Nello specifico, la società ha sviluppato un servizio innovativo. La realizzazione di questo progetto comporta per la start-up il sostenimento di ingenti costi di investimento sia nell’acquisto che nell’installazione.
La società è pertanto intenzionata a realizzare una partnership con investitori, sia persone fisiche che imprese, disposti ad accollarsi le spese, in cambio della partecipazione agli utili derivanti. La partnership assumerebbe la veste di associazione in partecipazione con apporto di capitali, a fronte del diritto spettante all’associato di partecipare agli utili derivanti dallo specifico affare.
L’istante evidenzia che, ai fini delle imposte dirette, l’utile attribuito all’associato persona fisica viene considerato reddito di capitale, mentre nel caso di associato imprenditore l’utile diventa un componente positivo del reddito di impresa (dividendo).
Dunque, a suo avviso, in campo fiscale l’associazione in partecipazione con apporto di capitale viene trattata alla stregua di un rapporto di natura partecipativa e l’erogazione dell’utile all’associato alla stregua della distribuzione di dividendo.
Quanto sopra premesso, considerato che l’articolo 25, comma 2, lett. e) del decreto legge n. 179 del 2012 prevede che le start-up, oltre ai requisiti elencati nello stesso comma, non debbano aver distribuito e non possano distribuire utili fino a quando sono iscritte nella sezione speciale della CCIAA, la società chiede al Fisco se tale divieto risulta operante anche nel caso di attribuzione di utili all’associato che apporta capitale nell’ambito di un contratto di associazione in partecipazione sottoscritto con la start-up.

Il legislatore ha equiparato il trattamento fiscale della remunerazione corrisposta in relazione ai contratti di associazione in partecipazione (allorché, come nel caso in esame, sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi) a quello della remunerazione dovuta in relazione a titoli e strumenti finanziari comunque denominati, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società.
Ai sensi dell’articolo 109, comma 9, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), entrambi i tipi di remunerazione risultano indeducibili per il soggetto emittente/associante e, in base all’articolo 44, comma 1, rispettivamente lettere e) ed f), del TUIR, sia gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società, sia gli utili derivanti da associazioni in partecipazione sono per il percettore da considerarsi redditi di capitale (eccetto il caso in cui l’apporto dell’associato sia costituito da solo lavoro).
Il trattamento fiscale è dunque, sia per l’associato che per l’associante, equivalente a quello di una partecipazione ad una società di capitali: la distribuzione dell’utile non è deducibile in capo all’associante, mentre il regime di imposizione fiscale, in capo all’associato varia a seconda che si tratti di un soggetto IRES, di un soggetto IRPEF imprenditore o di un soggetto IRPEF privato, secondo le rispettive regole previste per le diverse categorie di percettori.
Tenuto conto del relativo regime di tassazione, ove la start-up innovativa procedesse a corrispondere utili all’associato in partecipazione perderebbe i requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legge n. 179 del 2012, che alla lettera e) dispone che la start-up “non distribuisce, e non ha distribuito, utili”.
Tale conclusione è peraltro avvalorata dall’essere il divieto di distribuzione di utili finalizzato a favorire l’investimento degli stessi per la crescita della start-up innovativa; ove si procedesse a remunerare l’associato in partecipazione con tali utili verrebbe meno il comportamento virtuoso che la norma agevolativa intende premiare con le corrispondenti agevolazioni fiscali.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, l’Agenzia ritiene che la normativa relativa alle start-up innovative precluda la distribuzione di utili anche nell’ipotesi di ricorso a contratti di associazione in partecipazione.