Cassa Edile di Caserta: Contributi in vigore dall’1/1/2022

La Cassa Edile della Provincia di Caserta, pubblica la nuova contribuzione in vigore dal 1° gennaio 2022

 

Cassa Edile Caserta – Riepilogo contributi dall’1/1/2022

DESCRIZIONE

A CARICO DITTA

A CARICO DIPENDENTE

TOTALE

CASSA EDILE 1,875 0,375 2,250
QUOTE TERRITORIALI DI ADESIONE CONTRATTUALE 1,050 1,050 2,100
QUOTE NAZIONALI DI ADESIONE CONTRATTUALE 0,225 0,225 0,450
ENTE UNICO DI FORMAZIONE 1,000 0 1,000
ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE 2,530 0 2,530
R.L.S.T. 0,500 0 0,500
FONDO SANITARIO NAZIONALE 0,600 0 0,600
FONDO PREPENSIONAMENTO 0,200 0 0,200
FONDO” SOST. AL CREDITO “ 0,100 0 0,100
FONDO INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE 0,100 0 0,100
FONDO INIZ. TERRITORIALI DI SETTORE 0,100 0 0,100
TOTALE 8,280 1,650 9,930

Le percentuali di cui sopra devono essere calcolate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, sul trattamento economico per le festività in vigore sull’E.d.r. e sull’ E.E.T..

Anticipazione dell’indennità di vacanza contrattuale per il pubblico impiego

Stabilita, dal corrente mese di aprile, l’anticipazione dell’indennità di vacanza contrattuale dell’anno 2022, al personale appartenente al Pubblico Impiego

La Legge di Bilancio 2022  prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2022-2024, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’ anticipazione e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:
– dal 1° aprile al 30 giugno 2022 0,30%
– dal 1° luglio 2022 0,50%
Precisazioni per il personale appartenente ai comparti Funzioni Centrali, Istruzione e Ricerca, Sanità, Funzioni Locali e alle corrispondenti Aree
Per il personale appartenente ai comparti Funzioni Centrali, Istruzione e Ricerca, Sanità, Funzioni Locali e alle corrispondenti Aree, l’importo dell’IVC 2022 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio previsto dai vigenti CCNL di riferimento.
Per il personale dirigente appartenente alla PCM per il quale non è stato ancora definito il CCNL 2019-2021 l’importo dell’IVC 2022 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio previsto dal vigente CCNL 2016-2018.
Tali importi si aggiungono a quello relativo all’IVC in godimento dal 2019 e andranno rideterminati all’atto dell’entrata in vigore del CCNL 2019-2021 sulla base del nuovo stipendio.

Questionario online Cassa Mutua Nazionale

Con circolare 5/2022 della Cassa Mutua Nazionale è stato comunicato che dallo scorso 20 Aprile e fino al 5 Maggio p.v., è stato avviato un questionario online per conoscere, analizzare e predisporre una migliore assistenza e le più idonee prestazioni da dedicare alle situazioni di fragilità presenti nella platea degli iscritti.

È sempre più necessario farsi carico degli specifici bisogni espressi dagli iscritti e, in particolare, di quelli che si trovano in situazioni di fragilità.
Per definire ed attuare idonee iniziative è, però, indispensabile avere maggiore conoscenza circa le condizioni di tutti gli iscritti, individuando quei soggetti ai quali rivolgere una particolare attenzione.
A tal fine, è stata predisposta un’indagine conoscitiva sanitaria, programmata tramite la piattaforma web e sarà disponibile dal 20 aprile al 5 maggio, sul sito istituzionale www.cmn.bcc.it il cui accesso avviene tramite credenziali.
Lo scopo di tale indagine facoltativa è quello di individuare le categorie degli iscritti in possesso di:
– Invalidità al 100% con Indennità di Accompagnamento;
– Invalidità civile superiore ai due terzi;
– patologie relative ad assistiti fragili e con cronicità.

IVA: esenzione per prestazioni proprie case di riposo e simili

Possono essere fatturate in esenzione da IVA le rette chieste per i servizi di alloggio, per i servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona nonché per le altre prestazioni accessorie a questi ultimi, che si rende agli ospiti portatori di handicap psichici. (Agenzia delle entrate – Risposta 27 aprile 2022, n. 221)

 

Nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria, un’impresa sociale senza scopo di lucro, la cui attività attuale consiste nel fornire assistenza sociale non domiciliare in favore di soggetti con disturbi psichiatrici, intende ampliare la propria attività avviando delle unità abitative in cui attuare programmi residenziali di “abitare supportato”, che non prevedono l’assistenza continua, ma si fondano sul sostegno offerto da operatori non stabilmente presenti nell’appartamento assegnato all’utente. All’utente verrà addebitata dalla Società una retta che include sia l’utilizzo dell’appartamento all’interno del quale risiederà, sia il supporto nello svolgimento delle attività quotidiane nonché l’utilizzo delle strutture comuni (“Club House”). Tra i servizi forniti vi sono le utenze domestiche (Acqua, luce, gas e immondizia), l’assicurazione a copertura dell’immobile e del suo contenuto, le manutenzioni ordinarie dell’immobile, l’accompagnamento a visite mediche ordinarie, attività pomeridiane. La Società chiede pertanto il corretto trattamento ai fini IVA di tali prestazioni.
Secondo il parere del Fisco, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 21) del dpr n. 633 del 1972 (Decreto Iva) sono esenti dall’imposta le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.
Come chiarito in diversi documenti di prassi, l’esenzione in argomento ha carattere oggettivo, essendo per la sua applicazione rilevante solo la riconducibilità dei servizi resi tra quelli ivi indicati e non anche la natura giuridica del soggetto prestatore.
Stante, pertanto, il carattere oggettivo dell’esenzione in oggetto, si ritiene che possano essere fatturate in esenzione da IVA le rette chieste dall’Istante per i servizi di alloggio, per i servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona nonché per le altre prestazioni accessorie a questi ultimi, che rende ai suoi ospiti portatori di handicap psichici.

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero

In tema di incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, fermo restando i requisiti previsti dalla disciplina agevolativa, non costituisce motivo di esclusione la prestazione di attività lavorativa subordinata part-time con modalità a distanza per una società italiana contestualmente allo svolgimento di attività di docenza e ricerca all’estero, né lo svolgimento di un soggiorno di ricerca temporaneo in Italia per un periodo inferiore a 183 giorni nell’anno. (Agenzia delle Entrate – Risposta 27 aprile 2022, n. 222).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero.
Nella fattispecie, una ricercatrice italiana, residente all’estero da ottobre 2012, ha svolto documentata attività di ricerca e docenza all’estero presso università e centri di ricerca pubblici e privati. In particolare, l’attività di ricerca è stata svolta:
– per 24 mesi continuativi dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2016, presso un’Università svizzera;
– per 4 mesi continuativi dal 1° novembre 2017 al 31 marzo 2018, presso un Istituto svizzero;
– per 18 mesi continuativi dal 1° aprile 2018 al 30 settembre 2019, presso un’Università francese.
Inoltre, è stata svolta attività di ricerca e docenza per 18 mesi continuativi dal 1° aprile 2020 al 31 agosto 2021 presso un’Università svizzera.
Contestualmente all’attività di ricerca all’estero, dal 27 dicembre 2016 al 18 aprile 2018, è stata svolta attività di lavoro subordinato part-time (20 ore a settimana) in modalità a distanza per una società italiana.
Inoltre, dal 1° marzo 2017 al 30 giugno 2017, è stato svolto un soggiorno di ricerca temporaneo in Italia.
Considerato che dal 1 ° aprile 2022 la ricercatrice inizia attività di ricerca in Italia, come collaboratrice scientifica in forza di un contratto di lavoro subordinato full-time a tempo determinato (3+2 anni), trasferendo la residenza fiscale in Italia, si chiede se sia possibile accedere al regime fiscale agevolato previsto per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero.
In particolare, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina agevolativa, si chiede se sono ostativi alla fruizione dell’agevolazione:
1) la prestazione di attività lavorativa subordinata part-time con modalità a distanza contestualmente allo svolgimento di attività di docenza e ricerca all’estero e lo svolgimento di un soggiorno di ricerca temporaneo in Italia, per i periodi sopra rispettivamente indicati;
2) l’aver svolto attività di ricerca e docenza all’estero per un periodo di due anni continuativi (dal 01.09.2014 al 31.08.2016) non coincidente con i due anni immediatamente precedenti il rientro in Italia (01.04.2022).

In relazione al secondo quesito, riguardante il requisito dell’attività di ricerca e docenza svolta all’estero, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che detta attività non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l’interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali qualificate attività all’estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi.

Con riferimento al primo quesito, concernente lo svolgimento di attività per società, enti ed istituzioni italiane durante la permanenza all’estero, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’attività di lavoro dipendente part-time per la società italiana, dall’estero e in modalità a distanza, deve ritenersi produttiva di redditi fuori dal territorio italiano, pertanto non è ostativo alla fruizione del beneficio;
Riguardo al soggiorno di ricerca temporaneo in Italia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, siccome la predetta attività di ricerca (in Italia) è stata svolta per un periodo inferiore a 183 giorni, nel periodo d’imposta non risulta integrata la condizione che determina la fictio juris della residenza fiscale in Italia, ovvero non può essere assunto come periodo d’imposta in cui il reddito da docenza o ricerca risulta prodotto nel territorio dello Stato in modo prevalente. Pertanto, non deve ritenersi ostativo della fruizione del beneficio.