Bonus energia/gas naturale: pronti i codici tributo

Pubblicati i codici tributo per le aziende a forte consumo di energia elettrica e gas naturale e per le imprese diverse da quelle a forte consumo che intendono usufruire dei contributi straordinari previsti dai decreti “Energia” (D.L. n. 17/2022 e D.L. n. 21/2022). Con la risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022, l’Agenzia delle entrate ha infatti istituiti i codici che possono essere utilizzati dalle aziende in possesso dei requisiti per accedere all’agevolazione, finalizzata a garantire una parziale compensazione degli extra costi sostenuti l’acquisto di energia e gas.

In particolare, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica è previsto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (art. 4, D.L. n. 17/2022).
Per le imprese a forte consumo di gas naturale, invece, il contributo è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022 (art. 5, D.L. n. 17/2022).
Rientrano nelle agevolazioni anche le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia e gas, per le quali il bonus è pari al 12% e al 20% rispettivamente (artt. 3 e 4, D.L. n. 21/2022).
I crediti d’imposta, in base alle condizioni indicate nelle rispettive discipline, sono utilizzati in compensazione mediante modello F24 oppure ceduti solo per intero a terzi, entro il 31 dicembre 2022.
I codici tributo da indicare nell’F24, che va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sono:
– “6961” – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022);
– “6962” – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
– “6963” – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022);
– “6964” – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Il termine del 31 dicembre 2022 si applica anche al credito d’imposta per le imprese energivore previsto dal decreto Sostegni-ter (Dl n. 4/2022) per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo “6960” (risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022).

CCNL Portieri Confedilizia: correzione errori di battitura

Siglato il 31 marzo 2022, tra CONFEDILIZIA e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTuCS, il protocollo d’intesa per la correzione di errore materiale – Art. 113 e tabelle retributive di cui all’art. 134 del CCNL 26 novembre 2019 per i dipendenti da proprietari di fabbricati.

Le Parti prendono atto che nell’elaborazione del testo contrattuale e delle tabelle allegate, per meri errori di battitura:
1) nell’art. 113, la misura dello scatto maturato al 31 dicembre 2003, per i lavoratori con profilo professionale B5) è stata erroneamente indicata in € 18,65, anziché in € 8,65;
2) nella Tabella A per i “Portieri con profili professionali A3)/A4)”, nella voce esplicativa dell’indennità per il ritiro di raccomandate e “pacchi” pari a 1,30 euro è stato erroneamente omesso l’avverbio “non” prima della parola ” abitativo”;
3) nella tabella delle “Indennità rifiuti”, in calce alla Tabella A-bis per i “Portieri con profili professionali A1)/A2)/A5)” la misura dell’indennità è stata erroneamente indicata in “050” anziché in 0,50 euro.

Infortunio per prassi pericolosa: ne risponde il datore

Se nell’esercizio dell’attività lavorativa si instaura, con il consenso del preposto, una prassi contraria alle disposizioni di legge, causa di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, il datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, deve rispondere dell’infortunio occorso (Corte di Cassazione, Sentenza 11 aprile 2022, n. 13720).

La Corte d’appello territoriale ha confermato la condanna del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche.
Il predetto datore, in particolare, era ritenuto responsabile di avere tollerato la prassi, diffusa all’interno dello stabilimento lavorativo, per la quale gli operai sforniti di apposito titolo abilitativo si ponevano alla guida di carrelli elevatori.
Nel caso in esame uno degli operai alle dipendenze della società, non in possesso di titolo abilitativo e sprovvisto di formazione sull’uso dei carrelli elevatori, in un momento di pausa della lavorazione, approfittando dell’assenza momentanea del carrellista, metteva in moto il muletto per spostarlo e, premendo inavvertitamente il pedale dell’accelleratore, colpiva il piede di un altro dipendente, fermo vicino al mezzo, causandogli lesioni gravissime.
Avverso la pronuncia di condanna ha proposto ricorso per cassazione il datore, sostenendo, in particolare, di essere a capo di una struttura complessa, articolata in più cantieri, anche distanti tra loro e che, pertanto, vi fossero anche altre persone deputate alla direzione e alla vigilanza e che nei turni a squadra vi fosse almeno un carrellista abilitato.
Tali circostanze, secondo il ricorrente, dovevano indurre a concludere che non vi fosse, all’interna dell’azienda, una prassi pericolosa, peraltro tollerata dalla dirigenza.
L’accertata osservanza delle norme antinfortunistiche e la presenza di figure intermedie qualificate preposte a vigilare avrebbe, in sintesi, dovuto indurre la Corte di merito a giungere ad una sentenza di assoluzione nei confronti dello stesso datore.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto ha ritenuto provata, sulla base delle testimonianze dei dipendenti che hanno riferito sul punto, l’esistenza di una prassi pericolosa tollerata dalla dirigenza ed ha, altresì, ritenuto applicabile al caso in esame il principio secondo cui è preciso compito del datore di lavoro controllare che i preposti, nell’esercizio dei compiti di vigilanza, si attengano alle disposizioni di legge; per tale ragione, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, come nel caso in esame, con il consenso del preposto, una prassi operativa contraria alla legge, potenzialmente causa di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, il datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, deve rispondere dell’infortunio occorso.

Investimenti sostenibili 4.0: termini e modalità per la presentazione delle istanze

A partire dal 18 maggio le micro, piccole e medie imprese italiane potranno richiedere incentivi per realizzare investimenti innovativi legati a tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico, al fine di favorire la trasformazione digitale e sostenibile di attività manifatturiere. (MISE – DM 12 aprile 2022)

La misura agevolativa dispone di circa 678 milioni di euro di finanziamenti garantiti dal programma d’investimento europeo React-Eu e dai fondi di coesione. L’ammodernamento tecnologico delle imprese italiane viene sostenuto attraverso investimenti in progetti innovativi destinati a migliorare la sostenibilità energetica dei processi produttivi.
Di fronte al tema degli approvvigionamenti di materie prime, conseguenza della pandemia e del conflitto in Ucraina, è diventato prioritario accelerare l’utilizzo di nuove capacità tecnologie in grado di aumentare il livello di efficientamento e risparmio energetico per ridurre il costo delle bollette, continuando così a garantire la competitività e la crescita economica del Paese.
I finanziamenti sono destinati per circa 250 milioni agli investimenti da realizzare nelle regioni del Centro – Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento), mentre circa 428 milioni sono previsti per quelli nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).
Di queste risorse, una quota pari al 25% è destinata ai progetti proposti dalle micro e piccole imprese.
Le imprese che richiederanno l’agevolazione non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e dovranno impegnarsi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. La procedura prevede inoltre per le PMI una prima fase dedicata alla compilazione della documentazione necessaria ai fini della richiesta dell’incentivo che verrà avviata il prossimo 4 maggio.
Gli sportelli online verranno gestiti da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico.

Rinnovato il CCNL per i Proprietari di fabbricati – Federproprietà

  Firmato il rinnovo del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricat sottoscritto da Federproprietà

II CCNL decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024.
Le tabelle indicate con le lettere A, B, C, D ed E riportano, con decorrenza dall’1/1/2022 le nuove retribuzioni per i vari livelli e le relative indennità.

TABELLA A – PORTIERI CON PROFILO PROFESSIONALE A1 (escluso il servizio di pulizia)

 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

1. Salario minimo nazionale 1.008,00 1.044,00 1.063,00 1.095,00
       
2. Indennità supplementari:        
– per ogni 10 vani catastali o frazione sup. a 5 (oltre i 50 vani) 0,83 0,86 0,88 0,90
– per ogni ascensore o montacarichi 2,11 2,19 2,23 2,40
– per ogni scala oltre la prima 2,68 2,78 2,83 3,00
– per ogni citofono con centralino interno 1,82 1,88 1,91 2,00
– appartamenti destinati esclusivamente ad uso ufficio, ambulatorio, pensione, che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento 2,39 2,47 2,51 2,70
– indennità pulizia scale: per ogni piano a partire dal 6° compreso  
– per pulizia cortili, spazi e verde, piani pilotis e/o porticati per superfici superiori a mq,300, per ogni 50 mq. o fraz. sup. a mq.25
– per pulizia ed innaffiamento spazi a verde per superfici superiori a mq. 100, per ogni mq. 50 o frazione superiore a mq. 25
– per servizio di esazione (percentuale sulle somme riscosse) 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
– per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione 44,44 46,05 46,88 47,50
– per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione 27,31 28,30 28,81 29,50
– per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione 15,95 16,53 16,83 17,50
– indennità ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso non abitativo 2,17 2,25 2,29 2,29
– indennità ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso abitativo 1,00
– Indennità intervento su ascensori (per ogni intervento): 2,40 2,48 2,52 3,00
– 2° ingresso 38,00 40,00 41,00 45,00
– ulteriori ingressi oltre il 2° 28,00 30,00 31,00 32,00
– indennità di apertura del portone (solo portieri con alloggio)
– indennità di chiusura del portone (solo portieri con alloggio)
– indennità di reperibilità (solo portieri con alloggio) 12,70
– permessi retributivi (anche se non fruiti) h 50 H 50 h 50 H 50
– indennità raccolta e movimentazione rifiuti 0,50
– indennità lavatura bidoni 0,50
– indennità trasposto rifiuti entro 50 m 1,00
– indennità trasporto rifiuti isola di raccolta 1,50

 

 

TABELLA B – PORTIERI CON PROFILI PROFESSIONALE A2 A3 (compreso il servizio di pulizia)

 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

1. Salario minimo nazionale 1.122,00 1.163,00 1.184,00 1.200,00
       
2. Indennità supplementari:        
– per ogni 10 vani catastali o frazione sup. a 5 (oltre i 50 vani) 0,89 0,93 0,95 0,98
– per ogni ascensore o montacarichi 2,40 2,44 2,48- 2,55
– per ogni scala oltre la prima 2,96 3,01 3,06 3,20
– per ogni citofono con centralino interno 2,40 2,44 2,44
– appartamenti destinati esclusivamente ad uso ufficio, ambulatorio, pensione, che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento 2,96 3,06 3,12
– indennità pulizia scale: per ogni piano a partire dal 6° compreso 3,59 3,72 3,39 3,90
– per pulizia cortili, spazi e verde, piani pilotys e/o porticati per superfici superiori a mq.300, per ogni 50 mq. o fraz. sup. a mq.25 2,40 2,48 2,52 2,60
– per pulizia ed innaffiamento spazi a verde per superfici superiori a mq. 100, per ogni mq. 50 o frazione superiore a mq. 25 2,40 2,48 2,52 2,60
– per servizio di esazione (percentuale sulle somme riscosse) 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
– per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione 44,44 46,05 46,88 47,50
– per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione 27,31 28,30 28,81 29,50
– per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione 15,95 16,53 16,83 17,50
– indennità ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso non abitativo 2,17 2,25 2,29 2,35
– indennità ritiro e distribuzione raccomandante e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso abitativo
– Indennità intervento su ascensori:
– per ogni intervento 2,40 2,48 2,52 3,00
– 2° ingresso 38,00 40,00 41,00 45,00
– ulteriori ingressi oltre il 2° 28,00 30,00 31,00 32,00
– indennità di apertura del portone (solo portieri con alloggio)
– indennità di chiusura del portone (solo portieri con alloggio)
– indennità di reperibilità (solo portieri con alloggio) 12,70
– permessi retributivi (anche se non fruiti) h 50 H 50 h 50 h 50
– indennità raccolta e movimentazione rifiuti 0,50
– indennità lavatura bidoni 0,50
– indennità trasposto rifiuti entro 50 m 1,00
– indennità trasporto rifiuti isola di raccolta 1,50

TABELLA C – LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI B

 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2012 al 30/6/2013

Dal 1/7/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

B1 – Operalo spedalizzato 7,19 7,32 7,45 7,58 7,65
B2 – Operaio qualificato 6,83 6,95 7,08 7,21 7,30
B3 – Assistente bagnanti 6,83 6,95 7,08 7,21 7,30
B4 – Manutentore spazi a verdi 6,27 6,38 6,49 6,61 6,70
B5 – Pulitori 5,91 6,02 6,13 6,24 6,30

TABELLA D – LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI C

 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2012 al 30/6/2013

Dal 1/7/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

C1 – Quadri 1.803,55 1.836,01 1.869,06 1.902,70 1.950,00
C2 – Impiegato alto contenuto professionale 1.656,51 1.686,33 1.716,68 1.747,58 1.800,00
C3 – Impiegato di concetto 1.453,18 1.479,34 1.505,97 1.533,08 1.570,00
C4 – Impiegato d’ordine 1.223,43 1.245,45 1.267,87 1.290,69 1.340,00

TABELLA E – LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE D

 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2012 al 30/6/2013

Dal 1/4/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

D1 – Addetto servizi familiari 1.211,00 1.232,80 1.275,00

Periodo di prova
Il periodo di prova per i profili A, C e D è di 90 giorni di calendario. Per i profili B il periodo di prova è di 60 giorni.

Apprendistato
L’apprendistato è disciplinato dal DLgs n. 81/2015 ammesso per le mansioni indicate ai profili B e C

La durata massima dell’apprendistato è fissata dai 24 mesi ai 36 mesi in relazione ai profili professionali in cui devono essere inseriti.

La retribuzione dell’apprendista viene calcolata sulla retribuzione base conglobata del lavoratore qualificato:

– per la prima parte del periodo lavorativo pari ad 1/3 della durata complessiva la retribuzione sarà pari all’80%;

– per la seconda parte del periodo lavorativo pari ad 1/3 della durata complessiva la retribuzione sarà pari all’85%;

– per la terza parte del periodo lavorativo pari ad 1/3 della durata complessiva la retribuzione sarà pari al 90%.

E’ ammesso apprendistato a tempo parziale sempre che l’orario di lavoro non sia inferiore alle 24 ore settimanali.

Contratti a tempo determinato
Ai contratti a tempo determinato si applicano le disposizioni previste dal DLgs n. 81/2015 e successive modifiche D.L n. 87/2018 convertito in L n. 96/2018, sia per quanto riguarda la durata che per quanto riguarda le condizioni.

L’eventuale disciplina di dettaglio è stabilita in sede di contrattazione di 2° livello.

Lavoro a tempo parziale
Ai contratti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme di cui al DLgs n. 81/2015; l’eventuale disciplina di dettaglio è stabilita in sede di contrattazione di 2° livello.

L’orario settimanale di lavoro dovrà comunque risultare da atto scritto al momento dell’assunzione e dovrà essere compreso in una fascia da 12 a 36 ore settimanali.

Indennità raccolta e/o trasporti rifiuti/lavatura bidoni
Ai lavoratori con profili professionali A e B possono essere affidate alternativamente o congiuntamente le mansioni di raccolta rifiuti, trasporto e movimentazione dei rifiuti, lavatura dei bidoni destinati alla raccolta dei rifiuti con le seguenti indennità:

a) raccolta e confezionamento rifiuti: € 0,50 per ogni unità immobiliare;

b) lavatura bidoni: € 0,50 per ogni unità immobiliare;

c) movimentazione e trasporto dei rifiuti in prossimità dell’immobile: € 1,00 per ogni unità immobiliare;

d) movimentazione e trasporto rifiuti fino ai punti di raccolta determinati dal comune o dagli enti preposti: € 1,50 per ogni unità immobiliare.