Regime impatriati: inclusi i cittadini britannici

L’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 può essere riconosciuta anche ai cittadini britannici in quanto l’accordo Brexit vieta di discriminare i cittadini inglesi sulla base della loro nazionalità e vieta che siano negati ai lavoratori gli stessi vantaggi fiscali concessi agli altri lavoratori comunitari (Agenzia Entrate – risposta 06 aprile 2022 n.172).

Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
Detto questo, in relazione al caso di specie, l’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (cd “Accordo Brexit”), entrato in vigore a partire dal 1° febbraio 2020, all’art. 12 vieta di discriminare i cittadini inglesi sulla base della loro nazionalità e agli artt. da 24 a 26 vieta che siano negati ai lavoratori di cittadinanza inglese gli stessi vantaggi fiscali concessi agli altri lavoratori comunitari.

Il citato divieto di non discriminazione è coerente con quanto previsto, sul piano fiscale, all’art. 25, par. 1, della Convenzione tra l’Italia ed il Regno Unito per evitare le doppie imposizioni (firmata a Pallanza il 21 ottobre 1988 e ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329) secondo cui: “I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione”.

Pertanto, anche ai cittadini del Regno Unito può essere riconosciuta l’estensione per lavoratori impatriati, fermo restando la sussistenda di tutte le condizione richieste per accedervi.

Nuova proroga per gli amministratori per le spese ristrutturazioni/riqualificazione energetica

Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, gli amministratori di condominio hanno tempo fino al 19 aprile prossimo (Agenzia delle entrate – Provvedimento 07 aprile 2022, n. 110854).

 

Ulteriore proroga per gli amministratori che devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sostenute dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di parti comuni dell’edificio ristrutturato.
Viene ulteriormente estesa, dal 7 aprile al 19 aprile 2022, la finestra temporale utile per l’invio delle comunicazioni delle spese sostenute nel 2021.
La nuova proroga segue il precedente provvedimento del 16 marzo 2022, con il quale l’Agenzia delle Entrate, rinviando dal 16 marzo al 7 aprile il termine per l’invio dei dati, aveva accolto le esigenze manifestate dagli operatori per assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
L’ulteriore proroga viene prevista senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022, considerato che è stata spostata dal 30 aprile al 23 maggio la data a partire dalla quale l’Agenzia rende disponibile la dichiarazione precompilata 2022 relativa all’anno 2021 (legge n. 25/2022).

Bonus bebè: il beneficio spetta anche ai cittadini extracomunitari

8 apr 2022 L’Inps ha fornito precisazioni sull’estensione ai cittadini extracomunitari del diritto all’Assegno di natalità (c.d. bonus bebè), conformandosi alla pronuncia della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del bonus bebè nella parte in cui limitano la concessione della prestazione ai soggetti in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo in UE (messaggio del 7 aprile 2022, n. 1562).

Con particolare riferimento ai requisiti previsti per i cittadini extracomunitari per la fruizione del bonus in argomento, la normativa prevedeva che i medesimi dovessero essere titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Tuttavia, in virtù del principio della tutela della maternità e dell’infanzia garantiti dalla Costituzione italiana, sulla scorta delle indicazioni vincolanti fornite dal diritto dell’Unione europea in tema di divieto di discriminazioni arbitrarie, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale nei confronti della disciplina istitutiva della misura (Legge di Stabilità 2015, e successive proroghe).
Al riguardo, la Corte Costituzionale, dopo aver rimesso la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea affinché si pronunciasse in via pregiudiziale, alla luce dell’interpretazione da questa fornita, ha rilevato il contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione e con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, con la sentenza n. 54/2022, ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del bonus bebè nella parte in cui prevedono, come requisito per l’accesso alla prestazione, la titolarità in capo ai cittadini di Paesi terzi non comunitari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.
In particolare, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma (art. 1, co. 125, Legge di Stabilità 2015), nella parte in cui esclude dal riconoscimento del diritto all’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi non comunitari che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi, a norma del diritto dell’Unione o nazionale, e i cittadini dei predetti medesimi Paesi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa, a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.
La Corte ha, inoltre, precisato che la suddetta illegittimità si estende anche alle successive proroghe dell’assegno di natalità vigenti fino al 31 dicembre 2021.
Quanto statuito dalla Corte Costituzionale riguarda, nello specifico, la formulazione della norma in esame nella versione antecedente alle modificazioni introdotte dalla c.d. legge europea 2019-2020, la quale è intervenuta al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
In particolare, la novella stabilisce che, ai fini dell’accesso alla prestazione in favore dei cittadini di Stati extracomunitari, si considerano i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, i familiari titolari di carte di soggiorno, nonché gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

Tanto premesso, l’Inps ha specificato che le domande di assegno di natalità presentate dai titolari dei predetti titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca, attualmente in fase di istruttoria devono essere accolte, qualora ricorrano i requisiti indicati nella sentenza della Corte Costituzionale e potranno essere accolte, in autotutela, dalle Strutture territoriali competenti le eventuali istanze volte a ottenere il riesame delle domande respinte per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Iva: pagamento tasse automobilistiche tramite PagoPA

Il Fisco chiarisce il trattamento ai fini IVA da applicare al servizio di pagamento tasse automobilistiche per il tramite di PagoPA e mandato con rappresentanza (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 aprile 2022, n. 182)

Nella fattispecie esaminata dal Fisco la società istante rappresenta di svolgere principalmente consulenza globale alle aziende, amministrativa e gestionale, che si estrinseca nella fornitura di molteplici servizi.
Tra queste attività è presente quella di gestione globale delle flotte auto aziendali, nell’ambito della quale la Società effettua anche servizi di disbrigo pratiche automobilistiche e consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, essendo autorizzata a incassare i versamenti delle imposte/tasse automobilistiche, utilizzando il polo telematico predisposto all’uopo da un Consorzio Nazionale cui l’Istante partecipa in qualità di socio consorziato.
Al riguardo, la Società fa presente che l’introduzione della nuova modalità di pagamento “PagoPA” che opera per il tramite di un prestatore di servizi di pagamento (PSP), in genere un istituto bancario o Payment institution, ha notevolmente modificato l’iter operativo gestionale ed amministrativo che l’Istante deve seguire per la gestione delle pratiche auto.
In questo mutato contesto, la Società non opera più come incaricato pubblico al servizio di riscossione bolli (agenzia pratiche auto), bensì come incaricato al servizio di pagamento (esternalizzato per l’attività di incasso fondi) per conto della Payment institution o del suo Agente di Riferimento.
Il cliente versa all’Istante un importo tramite bonifico (anticipato, in caso di “bolli massivi”) a titolo di rimborso delle somme corrisposte (o da corrispondere) dalla Società al PSP, pari all’onere della tassa auto o delle pratiche STA maggiorato della fee del PSP per il servizio di pagamento (costo necessariamente da sopportare per il versamento della tassa automobilistica tramite sistema PagoPA).
L’Istante, infatti, dopo aver inoltrato un elenco contenente le operazioni da effettuare per ciascuna targa e aver pre-calcolato gli importi necessari, dispone un bonifico su un apposito conto dedicato dal PSP, sufficiente per pagare, solitamente in modalità “massiva”, le tasse auto relative a tutti i veicoli della flotta aziendale del proprio cliente nonché i diritti spettanti al predetto PSP (pari a X euro per ciascun bollo).
Il PSP, verificato l’incasso, rende disponibili le somme versate accreditando un apposito castelletto nel servizio “riscossione PagoPA” e consentendo alla Società di processare le tasse auto inerenti la flotta aziendale del suo cliente nonché di ottenere – al termine dell’operazione – la ricevuta/quietanza prodotta dal PSP attestante il versamento della tassa e dei diritti. Ciò rappresentato, l’Istante chiede quale debba essere il corretto regime IVA degli importi che riceve tramite bonifico dal cliente a titolo di rimborso delle somme erogate al PSP a titolo di tassa automobilistica e diritti di utilizzo fee) del sistema PagoPA, spettanti allo stesso PSP.
Il Fisco, a riguardo, chiarisce che sotto il profilo della normativa IVA, l’articolo 15, comma 1, n. 3), del Decreto IVA disciplina il trattamento delle spese che il mandatario riaddebita al mandante nell’ambito di un mandato con rappresentanza. Ai sensi della norma appena richiamata, infatti, non concorrono a formare la base imponibile ” le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”.
Poiché le operazioni del mandatario non producono alcun effetto per lui, la rifusione delle spese dallo stesso affrontate, non riveste la natura di corrispettivo per un’attività svolta: rappresenta un semplice rimborso/ristoro di un'”anticipazione” da lui fatta nell’esclusivo interesse del mandante. Di conseguenza la somma che il mandante rimborsa al mandatario non è soggetta a IVA e non rientra nel calcolo della base imponibile dell’operazione.
Se dunque il rapporto tra l’Istante e il suo cliente è riconducibile a un mandato con rappresentanza, non concorrono alla formazione della base imponibile – perché escluse dal campo di applicazione dell’IVA – le somme che percepisce dal suo cliente a titolo di rimborso della tassa automobilistica e della fee spettante al PSP.
Resta inteso che se anziché anticipare il denaro per il pagamento della tassa automobilistica, la Società riceve preventivamente la necessaria provvista dal suo cliente, queste somme rappresentano mere movimentazioni di denaro, escluse ugualmente dalla determinazione della base imponibile dell’operazione ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a) del Decreto IVA. Diverso invece il rapporto che la Società instaura con il PSP a favore del quale svolge l’attività di riscossione del bollo auto e nei cui confronti provvederà, come da contratto, a fatturare separatamente il corrispettivo per tale attività in esenzione dall’imposta ex articolo 10 del Decreto IVA.

Una tantum CCNL Alimentari – Panificazione Artigianato

  Spetta, con la busta paga del mese di aprile, la seconda e ultima trance di Una Tantum per i dipendenti del CCNL Area Alimentazione-Panificazione.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 6/12/2021 verrà corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 140 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di febbraio 2022, la seconda pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di aprile 2022.
 Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “Una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “Una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'”Una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le Parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di novembre 2021