Provvidenze ELBA 2022 e 2023

Siglato il 26 aprile 2022, tra la CONFARTIGIANATO Lombardia, la CNA Lombardia, la CASARTIGIANI Lombardia, la CLAAI Lombardia e la CGIL Lombardia, la CISL Lombardia, la UIL Lombardia, l’accordo inerente le Provvidenze di ELBA per gli anni 2022 e 2023.

Le domande delle provvidenze relative ai primi cinque mesi dell’anno 2022 dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre 2022, salvo quanto previsto per le singole provvidenze.

Per l’anno 2023 le domande delle provvidenze dovranno essere presentate entro i 4 mesi successivi al mese dell’evento.

ANZIANITA’ PROFESSIONALE AZIENDALE (APA)

Per l’anno 2022 alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno maturato una anzianità di servizio pari o superiore ai 18 anni presso la stessa impresa è erogato un contributo pari a euro 150,00 che sarà concesso agli stessi una sola volta per biennio.
La trasformazione giuridica, il trasferimento e la cessione dell’impresa non interrompono, nell’ambito del sistema bilaterale, la maturazione dell’anzianità di servizio.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 1.625.000,00.
Lo stanziamento mensile verrà determinato dagli uffici di ELBA tenendo conto dell’andamento delle domande presentate mensilmente nel 2020 al fine di garantirne l’erogazione nel mese successivo alla richiesta.

CONTRIBUTO SPESE ACQUISTI LIBRO SCOLASTICI (ALS)

Alle lavoratrici e ai lavoratori è corrisposto un contributo, con riferimento all’anno scolastico (2022/2023), quale concorso alle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici per uno o più figli frequentanti le scuole superiori.
La domanda per l’anno scolastico 2022/2023 deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo massimo complessivo del contributo è di 200,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 450.000,00.

MUTUO PRIMA CASA (MPC)

Per l’anno 2022 alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa, è erogato un contributo pari a 500,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 342.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 28.500,00.

BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI (BDS/D-BDS/U)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti i cui figli conseguono il diploma di scuola secondaria di secondo grado o che si iscrivono al secondo anno di università.
Euro 500,00 per i diplomi di scuola secondaria di secondo grado.
Euro 400,00 per iscrizione al secondo anno di università.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 500.000,00.

BORSE DI STUDIO PER I DIPENDENTI (BDS)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza a favore del dipendente che ha ottenuto uno dei seguenti diploma:
-Diploma conseguito al termine di un corso triennale euro 400,00;
-Diploma di scuola di istruzione secondaria superiore euro 500,00;
-Corsi o diploma di laurea, triennale o magistrale euro 600,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 33.000,00.

PREMIO PER CONFERMA IN QUALIFICA IN APPRENDISTATO (CQA)

Per l’anno 2022, è istituita una provvidenza a favore del dipendente apprendista che ha ottenuto la qualifica di operaio/impiegato.
Contributo pari a euro 400,00.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 200.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 16.666,66.

CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO (CTP)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi al lavoro.
Nel caso di abbonamenti mensili di durata non inferiore a sei mesi, anche non continuativi, è riconosciuto un contributo di euro € 100,00;
Nel caso di abbonamenti annuali, inerenti l’anno 2022, è riconosciuto un contributo di euro 200,00. L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 150.000,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.

CONTRIBUTO DICHIARAZIONE REDDITI (CDR)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti che nel corso dell’anno 2021, sono stati collocati in sospensione lavorativa con ricorso al Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato (FSBA) e che presentino la dichiarazione dei redditi tramite un Centro di Assistenza Fiscale riconosciuto, è erogato un contributo di 40,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 350.000,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.

CONTRIBUTO CARENZA MALATTIA (CCM)

In riferimento alle malattie per le quali i singoli CCNL di categoria prevedano il pagamento, a carico dell’impresa, dei giorni di carenza, si prevede un contributo forfettario a favore delle imprese pari a euro 100,00. (in caso di rapporto a tempo parziale il contributo è riproporzionato in ragione dell’orario di lavoro svolto).
Numero eventi di malattia riconoscibili nell’anno (il dato relativo alla forza lavoro è quello rilevato al 31 dicembre 2021):
– imprese sino a 5 dipendenti un evento
– imprese da 6 a 10 dipendenti due eventi
– imprese con più di 10 dipendenti tre eventi
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 600.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 50.000,00.

FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI (FAA)

Alle imprese è riconosciuto, a fronte di costi sostenuti nell’anno 2022 per la retribuzione delle ore di frequenza degli apprendisti ai corsi di formazione esterna organizzata dagli enti pubblici competenti, un contributo di euro 125,00.

L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 90.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 7.500,00.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (FAI)

Alle imprese, i cui titolari, soci, collaboratori familiari frequentano corsi di formazione ed aggiornamento professionale inerenti l’attività svolta dall’impresa, iniziati e conclusi nel 2022, è erogato un contributo pari al 30% del costo di partecipazione al corso e comunque non superiore a euro 200,00.
Nel caso di partecipazione di titolari, soci o collaboratori a iniziative formative contestualmente ai loro dipendenti, previste dall’accordo del 17/3/2008 sulla formazione professionale realizzata con Fondartigianato, resta confermato il contributo del 50% del costo di partecipazione del corso con importo massimo di euro 520,00.
Non sono ammessi a contributo i corsi di formazione aventi costo per partecipante inferiore a euro 100,00 (Iva esclusa).
Non sono ammessi a contributo i corsi di formazione presenti nel catalogo regionale delle offerte di formazione continua previste nell’ambito del POR FSE 2014-2020 – Formazione Continua – Fase VI.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 90.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 7.500,00.

Decreto Ucraina-bis: qualificazione delle imprese ai fini del Superbonus

La Camera, con 391 voti favorevoli e 45 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico,del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina (approvato dal Senato). Di seguito le novità relative alla qualificazione delle imprese ai fini di accedere ai benefici fiscali relativi al superbonus 110% e all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sul corrispettivo.

Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali relativi al superbonus del 110% e all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sul corrispettivo (artt. 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020), a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli citati interventi, può essere affidata solo ad imprese in possesso di particolari qualificazioni.
In particolare:
a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici;
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dalla legge.
Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali in questione l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi agevolabili, può essere affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione.
Le suddette novità non si applicano ai lavori già in corso di esecuzione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della disposizione in esame.

CFP Discoteche: pronte le istruzioni

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 18 maggio 2022, n. 171638, ha fornito le istruzioni per accedere ai contributi a fondo perduto per i titolari di discoteche e sale da ballo rimaste chiuse nel rispetto delle norme anti-contagio.

L’Agenzia delle Entrate fissa i termini di presentazione, dal 6 al 20 giugno 2022, delle istanze da parte delle imprese che al 27 gennaio 2022 svolgevano attività di discoteche e sale da ballo e che, alla stessa data, erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia Covid-19.

In particolare, possono beneficiare dei contributi a fondo perduto, i soggetti con partita Iva attivata prima della data di entrata in vigore del DL n. 4/2022 (27 gennaio 2022) che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice Ateco 2007 “93.29.10”) ed erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19, previste dall’art. 6, co. 2, D.L. n. 221/2021.

Per accedere ai contributi, la domanda va inviata, anche da un intermediario delegato, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito.

La trasmissione può essere effettuata a partire dal 6 giugno e fino al 20 giugno 2022.

L’Agenzia delle Entrate comunicherà nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, l’importo del contributo riconosciuto, che verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell’istanza.

Licenziamento collettivo: l’obbligo datoriale di valutare la professionalità equivalente

In caso di licenziamento collettivo il datore di lavoro non può limitare la platea dei lavoratori licenziandi ai soli dipendenti addetti al reparto operativo soppresso o ridotto, senza valutare il possesso, da parte degli stessi, di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (Corte di Cassazione, Sentenza 16 maggio 2022, n. 15600).

La vicenda

La Corte di appello territoriale aveva respinto il reclamo proposto dal datore di lavoro avverso la sentenza di primo grado che annullava il licenziamento intimato ad una lavoratrice nell’ambito della procedura di riduzione del personale.
I giudici, nel caso in argomento, avevano confermato la valutazione operata dal Tribunale circa l’illegittimità della limitazione della platea dei licenziandi ai soli addetti al servizio di trasporto dei disabili, atteso che la soppressione di tale servizio non comportava che i lavoratori da licenziare dovessero essere individuati esclusivamente tra gli addetti allo stesso; occorreva, difatti, verificare se gli stessi fossero o meno in possesso di professionalità equivalenti a quella di dipendenti dell’azienda utilizzati in altre realtà organizzative.
Nel caso di specie era emerso che la lavoratrice licenziata avesse svolto, nel corso della sua vita professionale, mansioni ulteriori rispetto a quelle di accompagnatrice, con lo stesso grado di autonomia, professionalità e responsabilità di altri colleghi, in virtù di un’evidente fungibilità e interscambiabilità esistente tra i lavoratori.
Conseguenza di tanto era, dunque, ad avviso dei giudici, che fosse stato violato, nel caso in questione, il principio che impone che la platea dei lavoratori da licenziare sia verificata con riguardo all’intero complesso aziendale.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il datore di lavoro.
Quest’ultimo, in particolare, contestava il criterio su cui l’organo giudicante aveva fondato la valutazione di equivalenza della professionalità della lavoratrice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando il principio per cui, nelle procedure di licenziamento collettivo per riduzione di personale, se il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisce solo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo se ricorrono oggettive esigenze aziendali.

Affinchè, però, sia correttamente applicato il criterio delle esigenze tecnico – produttive dell’azienda, per l’individuazione dei lavoratori da licenziare la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve avvenire nel rispetto del principio di buona fede e correttezza; il datore di lavoro non può, dunque, limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto se detti lavoratori risultano idonei ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti a reparti diversi.
Non può, dunque, ritenersi legittima la scelta datoriale ricaduta su taluni lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso, da parte di questi, di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.

Premi Inail 2022: riduzione applicabile alle gestioni con vecchie tariffe

Per l’anno 2022 la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, applicabile ai settori per i quali non sono state aggiornate le tariffe è del 15,27% (INAIL – Circolare 16 maggio 2022, n. 20).

Con effetto dal 1° gennaio 2014 è prevista la riduzione percentuale, definita annualmente, dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, relativamente ai settori/gestioni per i quali non sia completato l’aggiornamento delle tariffe.
Per il 2022 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha approvato la riduzione del 15,27% applicabile a:
– premi speciali previsti per scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;
– premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
– contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall’lnps.

Soggetti esclusi

La riduzione non si applica ai premi delle seguenti gestioni per le quali sono state adottate le nuove tariffe:
– premi delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”, che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione;
– premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare;
– premi della gestione Navigazione.

Applicazione riduzione per attività iniziate dal oltre un biennio

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali

Gli Indici di Gravità Media da applicare per il triennio 2020-2022 sono fissati dal decreto 7 febbraio 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Per l’anno 2022, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2020.

Applicazione riduzione per attività iniziate da non oltre un biennio

In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.
Per i settori diversi dall’agricoltura la domanda deve essere presentata tramite il servizio online “Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali”.
Per la sola polizza speciale IeFP la domanda di riduzione deve essere presentata con il servizio online “Comunicazione data di avvio dei corsi IeFP” (quadro R) compilando l’apposita sezione “Domanda per l’applicazione della riduzione prevista dalla legge 147/2013 al premio speciale unitario d.lgs. 150/2015”.

Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata compilando l’apposito modulo di domanda “Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura”. Il modulo deve essere trasmesso tramite Pec alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale organizzazione digitale dcod@postacert.inail.it, che provvede a inserire l’avente diritto negli elenchi, da comunicare all’Inps, dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione.
Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2022 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2020.
Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2022 nella nuova misura del 15,27% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.