Edilizia Industria Alessandria: rinnovato il CIPL

Sottoscritto il 20/4/2022, tra il Collegio Costruttori ANCE Alessandria e FENEAL-UIL Alessandria, FILCA-CISL Asti-Alessandria, FILLEA-CGIL, l’accordo per la provincia di Alessandria integrativo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 3 marzo 2022

Il presente Verbale di accordo decorre dall’1/5/2022 e scadrà il 30/6/2024.

E.V.R. – Elemento Variabile della Retribuzione
In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, in Provincia di Alessandria viene confermato l’E.V.R. con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e validità fino al 31 dicembre 2023, nella misura del 4%, da calcolarsi sui minimi in vigore alla data del 31 dicembre 2018.
L’E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali:

Indicatore

Incidenza ponderale

1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile 30%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile 30%
3. Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile 30%
4. Numero imprese iscritte in Cassa Edile (media mensile) 10%

La determinazione dell’E.V.R. avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini; mentre l’erogazione dell’E.V.R. a livello provinciale dovrà essere effettuata previa verifica annuale dell’andamento degli indicatori, che le parti sociali territoriali si riservano di effettuare entro il mese di marzo di ciascun anno.
In caso di riconoscimento dell’E.V.R. a livello provinciale, ogni impresa iscritta in Cassa Edile, procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale:
a. Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;

b. Volume d’affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale
Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo, l’impresa per avvalersi della possibilità di applicazione dell’EVR in misura ridotta, secondo quanto previsto dall’art. 38 del vigente CCNL, dovrà adottare la seguente procedura:

– inviare un’autodichiarazione all’Associazione datoriale di riferimento, alla Cassa Edile, e alle RSU/RSA ove costituite, utilizzando lo schema riportato di seguito, attestante il non raggiungimento di un parametro;

– l’Associazione datoriale di riferimento informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, attivando altresì in caso di richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell’autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.

L’EVR, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza, adottando il seguente criterio: per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 mentre, per gli impiegati, l’erogazione dell’E.V.R. avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi.

Contributo Assistenza Fiscale
Per il biennio 2022-2023 viene introdotta in provincia di Alessandria la prestazione Contributo Assistenza Fiscale Lavoratori.
In base alla suddetta prestazione, il costo di presentazione del modello 730/Unico ordinario degli operai in possesso della Certificazione Unica rilasciata dalla Cassa Edile di Alessandria sarà a carico della Cassa Edile medesima, per un importo unitario massimo pari ad € 30,00, per gli anni 2022 (redditi 2021) e 2023 (redditi 2022).

Aliquote contributive Cassa Edile
Con decorrenza dal 1° ottobre 2022, il contributo FNAPE sarà allineato all’aliquota regionale del 3,86%.

Norma premiale per le imprese virtuose
Si conviene di istituire una norma premiale per le imprese virtuose strutturata secondo lo schema seguente:

Annualità 2021/22
– rimborso di 0,15 punti percentuali del contributo riorganizzazione bilateralità
– rimborso di 0,05 punti percentuali del contributo Fondo mutualizzazione Prevedi
Annualità 2022/23
– rimborso di 0,26 punti percentuali del contributo FNAPE
– rimborso di 0,15 punti percentuali del contributo riorganizzazione bilateralità
– rimborso di 0,05 punti percentuali del contributo Fondo mutualizzazione Prevedi

Potranno accedere alla norma premiale le imprese, attive in Cassa Edile di Alessandria alla data della richiesta, in possesso dei seguenti requisiti riferiti al 30 settembre dell’annualità di riferimento:

– integrale rispetto degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– integrale rispetto degli adempimenti previsti dal DLgs 81/2008 e s.m.i. e dagli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione e aggiornamento del personale dipendente;
– partecipazione, certificata da Sistedil, ad almeno due corsi di formazione/aggiornamento nei 36 mesi precedenti;
– iscrizione in Cassa Edile di Alessandria per almeno 7 anni negli ultimi 10;
– regolarità nelle denunce MUT e nei versamenti alla Cassa Edile alla data della richiesta e nell’anno di riferimento;
– pagamento mensile tramite MAV;
– denuncia di un numero minimo di ore lavorate mensili, in media, nell’anno di riferimento, la cui definizione è demandata ad apposito Regolamento, nel rispetto delle indicazioni fomite dal Comitato della Bilateralità con Delibera n. 2/2015;
– assenza di contenziosi legali con la Cassa Edile di Alessandria negli ultimi 3 anni;
– sede legale o amministrativa nel territorio della provincia di Alessandria;
– integrale rispetto della contrattazione collettiva nazionale e territoriale.

L’impresa, per accedere all’applicazione delle aliquote agevolate, dovrà trasmettere alla Cassa Edile di Alessandria, entro il 30 novembre dell’anno di riferimento, l’istanza redatta sull’apposito modulo che verrà all’uopo predisposto.

Trasferta Operai
Le Parti hanno convenuto quanto segue:
– la diaria di trasferta da riconoscere all’operaio comandato a prestare la propria opera in luogo diverso da quello per il quale è stato assunto, fermo restando i vigenti criteri di calcolo, è incrementata da € 0,17/km ad € 0,18/km;
– il rimborso del costo d’uso effettivo del mezzo è incrementato da € 0,30/km a € 0,32/km per autovetture e da € 0,10/km a € 0,12/km per motociclette e motocicli;

Indennità di mensa
L’indennità oraria sostitutiva di mensa per gli operai è incrementata da euro 0,35 ad euro 0,40 orari.

Indennità di reperibilità
Le Parti convengono di istituire, in provincia di Alessandria, l’indennità di reperibilità ai sensi dell’art. 38, lettera e) del vigente CCNL.
Qualora l’azienda, per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda per iscritto al lavoratore la pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario, allo stesso spetta una indennità di reperibilità pari ad € 12,00 (dodici/00) giornaliere.

Bonus Centri Estivi
Allo scopo di fornire sostegno ed assistenza alle famiglie degli operai iscritti alla Cassa Edile di Alessandria, viene introdotto in via sperimentale per il biennio 2022-2023 un bonus centri estivi del valore unitario lordo di € 100,00.
Il bonus spetta ai lavoratori iscritti in Cassa Edile di Alessandria da almeno un anno che presentino idonea documentazione comprovante il sostenimento di spese per la partecipazione a centri estivi, camp estivi o ad attività di baby parking a favore di figli a carico di età fino a 12 anni.

In GU le modalità di esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori

09 magg 2022 Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto con le modalità e i livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e del personale di intervento che partecipa alle attività emergenziali.

Durante una situazione di esposizione di emergenza l’intervento prevede la pronta attuazione delle misure definite nell’ambito della preparazione all’emergenza, compresi: la tempestiva attuazione di misure protettive, possibilmente prima che abbia inizio l’esposizione; la valutazione dell’efficacia delle strategie e delle azioni attuate e loro adeguamento alla situazione esistente; il confronto tra le dosi e il livello di riferimento applicabile, con particolare attenzione per i gruppi esposti a dosi superiori al livello di riferimento; l’attuazione di ulteriori strategie protettive, se necessario, a seconda delle condizioni esistenti e delle informazioni disponibili.
Le principali attività che determinano esposizione professionale di emergenza per lavoratori e personale di intervento sono: il soccorso e il salvataggio delle persone in imminente pericolo; il contenimento degli effetti di danno alle persone, ai beni, agli animali e all’ambiente mediante operazioni di soccorso tecnico urgente e spegnimento di incendi; la messa in sicurezza di materiali radioattivi; la decontaminazione delle persone, di mezzi ed equipaggiamenti; la delimitazione delle aree contaminate; il monitoraggio delle matrici e dei prodotti alimentari; la verifica dell’effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza dei siti di intervento; la bonifica di ambienti contaminati.

Gli interventi che determinano modalità di esposizione professionale in emergenza prevedono misure di valutazione dello scenario operativo con particolare riguardo a:
a) tipologia delle radiazioni ionizzanti e i dispositivi di protezione individuale disponibili più idonei in relazione all’emergenza;
b) caratteristiche e il numero delle persone da soccorrere, l’accessibilità al sito, le condizioni atmosferiche, la presenza di elementi di rischio aggiuntivi o di pericolo;
c) presenza di aree contaminate e, appena noti, la natura e la tipologia della sostanza radioattiva rilasciata, nonché i quantitativi, la provenienza e le modalità di rilascio della stessa;
d) estensione e caratteristiche dell’area operativa all’interno della quale è necessario effettuare le operazioni di emergenza.
 Per le esigenze connesse all’attuazione dei piani di emergenza, nei casi in cui è necessario che siano previste squadre speciali di emergenza, il personale, individuato su base volontaria, è chiaramente ed esaustivamente informato in anticipo in merito ai rischi per la salute associati alle esposizioni e alle misure di protezione disponibili (Decreto del Ministero dell’interno 22 aprile 2022).

Aliquote d’accisa ridotte per i prodotti energetici impiegati in agricoltura

Presentazione in forma telematica dei dati relativi alle operazioni di denaturazione del gasolio e della benzina destinati ad impieghi agricoli (Agenzia delle dogane e dei monopoli – circolare 05 maggio 2022, n. 17)

È prevista l’applicazione di aliquote d’accisa ridotte per i prodotti energetici impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, sotto l’osservanza delle norme prescritte.
Le modalità di gestione dell’agevolazione hanno previsto, tra l’altro, che la benzina e il gasolio siano impiegati nei menzionati usi previa denaturazione.
La denaturazione dei suddetti prodotti è effettuata nei depositi fiscali con impianti preventivamente autorizzati dall’Ufficio delle dogane territorialmente competente, impiegando le previste formule di denaturazione ovvero gli appositi pacchetti denaturanti di cui all’elenco pubblicato sul sito dell’ADM.
Le operazioni di denaturazione sono effettuate a cura e sotto la responsabilità del depositario autorizzato il quale è tenuto a presentare una comunicazione preventiva, eccettuata la denaturazione effettuata direttamente nella linea di carico, ed una dichiarazione consuntiva della DD denaturazione.
Le predette comunicazioni/dichiarazioni sono poste a corredo della contabilità del deposito.
A tal fine, dichiarazioni redatte al termine di ciascuna operazione devono essere dotate di una propria numerazione progressiva annua, riferita al deposito fiscale, in modo tale da renderle univocamente identificabili in caso di verifica. Le operazioni di denaturazione del carburante agricolo possono essere effettuate in serbatoio ovvero in linea di trasferimento o di carico. In tutti i casi è previsto, tra l’altro, l’accertamento quantitativo del prodotto puro da denaturare, del denaturante da addizionare allo stesso e del prodotto denaturato ottenuto. Il depositario è tenuto ad effettuare le conseguenti registrazionisui propri registri di carico e scarico.
Nell’ipotesi di denaturazione effettuata direttamente nella linea di carico è, altresì, tenuto alla contestuale emissione del documento di circolazione per il trasferimento del carburante per uso agricolo in tal modo ottenuto.
Il depositario è, altresì, obbligato alla trasmissione telematica ad ADM, entro il giorno successivo a quello di riferimento, dei dati contabili relativi a ciascuna movimentazione, interna ed esterna al deposito fiscale, dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa nonché delle materie prime o dei semilavorati.
Tra tali dati rientrano, ovviamente, anche quelli relativi alle movimentazioni di carico e scarico effettuate durante le operazioni di denaturazione del gasolio e della benzina destinati ad impieghi agricoli, vale a dire, per quanto qui di interesse:
A. scarico interno di gasolio puro / benzina pura nel registro dei prodotti finiti;
B. carico interno di gasolio denaturato / benzina denaturata nel registro dei prodotti finiti;
C. nel caso di denaturazione in linea di carico, scarico esterno di gasolio denaturato/benzina denaturata nel registro dei prodotti finiti.
Al fine di standardizzare la contestuale presentazione in forma telematica di tali dati, il depositario autorizzato invia, tramite il tracciato OLIMDA, il tipo record B valorizzato in conformità con le apposite tabelle.
Si rammenta che il codice CADD da utilizzare per i carburanti denaturati per uso agricolo è “S135” . Qualora non indicato tra i prodotti autorizzati nella licenza d’esercizio, l’esercente deposito è tenuto a richiederne il relativo aggiornamento all’Ufficio delle dogane competente entro il previsto termine di adeguamento.
Per gli altri campi del record B non specificati nelle tabelle restano ferme le consolidate modalità di compilazione.
Restano ferme le modalità attualmente in essere per la comunicazione telematica dello scarico del denaturante addizionato al prodotto puro, relativamente alle quali si fa riserva di impartire successive prescrizioni.
I depositari autorizzati che eserciscono impianti di denaturazione di benzina e di gasolio destinati ad impieghi agricoli sono tenuti a adeguarsi alle nuove disposizioni impartite entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in oggetto.

Accreditamento 5 per mille degli ETS

Pubblicati gli elenchi degli Enti del Terzo settore accreditati al contributo del 5 per mille 2022. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che è ancora possibile chiedere l’accreditamento e illustra le modalità per ottenere il pagamento. (Comunicato 9 maggio 2022).

A decorrere da quest’anno il contributo del 5 per mille è riconosciuto agli Enti del Terzo Settore (ETS) a condizione che siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
La disciplina in materia di 5 per mille presuppone tale condizione a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del RUNTS. L’operatività del RUNTS è stata affermata il 23 novembre 2021.
Al fine di partecipare alla ripartizione del contributo del 5 per mille gli ETS devono dichiarare in sede di iscrizione, per via telematica, al RUNTS se intendono accreditarsi per l’accesso al contributo del 5 per mille. Perciò, in sede di presentazione dell’istanza deve essere compilato l’apposito campo “Cinque per mille” apponendo il flag su “accreditamento del 5/1000” e inserendo il proprio IBAN o la provincia della tesoreria di riferimento.
L’ente interessato può accreditarsi anche successivamente all’iscrizione nel RUNTS entro il 10 aprile per accedere al contributo a decorrere dallo stesso esercizio in corso.
Entro il 20 aprile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige e pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti che risultano iscritti al RUNTS e che abbiano dichiarato (entro la data del 10 aprile), di voler partecipare al riparto della quota del 5 per mille.
Entro il 30 aprile il legale rappresentante dell’Ente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione.
Entro il 10 maggio il Ministero pubblica l’elenco degli ETS iscritti al contributo con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato:
– l’Elenco degli Enti del Terzo Settore accreditati al 5 per mille 2022 entro l’11 aprile 2022;
– l’Elenco degli Enti del Terzo Settore accreditati al 5 per mille 2022 entro l’11 aprile 2022 con rettifica di errori di iscrizione.

Il Ministero ha precisato che possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli Enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2022), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre 2022. A tal fine, però, deve essere effettuato il versamento di un importo pari a 250 euro per la “remissione in bonis”. Detto versamento deve essere effettuato tramite Modello F24 ELIDE, utilizzando il codice tributo 8115 (Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille). In sede di compilazione del modello F24 Elide, nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, devono essere indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “codice”, il codice tributo “8115”;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno “2022”.

Accreditamento OdV e APS

Le Organizzazioni di volontariato (OdV) e le Associazioni di promozione sociale (APS), coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS, che non siano già regolarmente accreditate al 5 per mille 2021, possono accreditarsi al 5 per mille 2022, presentando istanza al RUNTS, esclusivamente in via telematica, entro il 31 ottobre 2022.

Accreditamento Onlus

Le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef con le modalità previste per gli enti del volontariato.
Pertanto, limitatamente alle ONLUS, ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi resta ferma la competenza dell’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste per gli enti del volontariato.
Per l’accreditamento al 5 per mille 2022, dunque, le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe devono presentare l’istanza all’Agenzia delle Entrate.

Elenchi ammessi ed esclusi

L’elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nel 2022 e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti, sarà pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul proprio sito web, entro il 31 dicembre 2022.
Entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle Entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi determinati.

Come ottenere il pagamento del 5 per mille

Gli enti beneficiari devono comunicare entro il 30 settembre 2025 i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, al fine di consentirne l’erogazione entro il termine previsto, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l’esercizio 2022 del cinque per mille, con conseguente riversamento dei relativi importi all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente.
Per comunicazione all’amministrazione erogatrice dei “dati necessari per il pagamento” si intende la comunicazione al Ministero, per il tramite del RUNTS, dell’IBAN ovvero delle modalità di pagamento diverse dall’accredito su conto corrente.
Il cinque per mille dell’anno 2022 sarà erogato nel corso del 2023, 2024 e del 2025 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base degli elenchi resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate relativi ai soggetti che hanno comunicato le coordinate del conto corrente o postali (IBAN) nel RUNTS.
Per contributi d’importo pari o superiori ai mille euro, il pagamento potrà avvenire solo tramite coordinate IBAN di: banche; Poste italiane S.p.A.; istituti di moneta elettronica e per alcune tipologie d’istituti di pagamento. Tali coordinate e le loro variazioni vanno sempre comunicate accedendo al RUNTS.
Per contributi inferiori a mille euro, se l’ente dispone di un conto corrente adotterà le indicazioni sopra indicate, mentre se non ha un conto corrente, dovrà chiedere il pagamento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le modalità indicate nella sezione (Moduli per la richiesta di pagamento del contributo nei casi di assenza di conto corrente, reiscrizioni, storni, IGEPA e NoIBAN, indicando nell’oggetto la dicitura “liquidazione NoIBAN”).

Cosa fare se il server per l’invio telematico dei corrispettivi va in tilt

Forniti chiarimenti in tema di comportamento da adottare in caso di rottura o malfunzionamento dei registratori di cassa o dei server Rt, cioè di eventi che impediscono la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (Agenzia delle Entrate – risposta 06 maggio 2022, n. 247).

L’Agenzia delle Entrate ha avuto già modo di affrontare il problema dell’erronea memorizzazione e connessa trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 127/2015, indicando quali siano i principi esistenti in materia, nonché i corretti comportamenti da tenere anche in ipotesi di malfunzionamenti di varia natura.

In particolare:
– in caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente deve richiedere tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, deve provvedere all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica;
– a fronte del malfunzionamento del registratore telematico o del server RT, intendendosi come tale qualsiasi anomalia che riguardi una sua componente (si pensi, ad esempio, alla singola cassa collegata ad un server RT) o l’intero apparato, rendendolo non in grado di memorizzare e trasmettere nei termini dati completi e corretti al Sistema AE, lo stesso va posto nello stato “Fuori Servizio”, stato che consente all’Amministrazione di avere contezza di un problema in essere e di motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati;
– la corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall’Amministrazione finanziaria ovvero la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture;
– la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza.

Qualora siano state rispettate le prescrizioni dei punti precedenti e liquidata in maniera corretta l’imposta, non trovano applicazione le sanzioni di cui agli artt. 6, co. 2- bis, 11 co. 2- quinquies e 12, co. 2, D.Lgs. n. 471/1997).
Con particolare riferimento all’ipotesi in cui, pur a fronte della corretta liquidazione dell’imposta e dell’utilizzo del registro di emergenza, in presenza di un malfunzionamento il registratore telematico/server RT non sia stato posto “fuori servizio” ed abbia proceduto alla memorizzazione/invio di dati incompleti o comunque non veritieri, va precisato che la sanzione applicabile è sempre quella dell’art. 11, co- 2- quinquies, D.Lgs. n. 471/1997, ossia euro 100 per ciascuna trasmissione.